Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3322/2025

Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025

Pubblicato: 04/11/2025 In vigore dal: 04/11/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025 sul congedo di paternità obbligatorio per le lavoratrici in coppie same-sex?

Spiegato da FiscoAI
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui negava il congedo di paternità obbligatorio alle lavoratrici, genitori intenzionali, in coppie di donne regolarmente iscritte nei registri dello stato civile. La sentenza ha cessato di produrre effetti dal 24 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Questo significa che da tale data il diritto al congedo si estende anche a questa categoria di lavoratrici, equiparandole ai padri biologici e alle madri non biologiche in coppie eterosessuali. La pronuncia della Corte si applica anche ai rapporti non ancora conclusi al momento della dichiarazione di incostituzionalità, garantendo retroattività degli effetti. Le fruizioni di congedo precedenti al 24 luglio 2025 non sono considerate indebite se avvenute nel rispetto della normativa vigente al momento. Le lavoratrici possono presentare istanze di riesame presso le strutture territoriali INPS per periodi antecedenti il 24 luglio 2025, rispettando i termini di prescrizione annuale e decadenza previsti dalla normativa generale.

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Riferimento normativo

Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale Roma, 05-11-2025 Messaggio n. 3322 OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025 L’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti – nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 115 - 6 maggio – 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale, n. 30 del 23 luglio 2025, con la quale è stata dichiarata la sua incostituzionalità. Al riguardo, si precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti. Si evidenzia, inoltre, che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024). Il Direttore generale Valeria Vittimberga

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Il messaggio INPS riguarda l'applicazione della sentenza costituzionale sul congedo di paternità obbligatorio, istituto di protezione della maternità e paternità disciplinato dal decreto legislativo 151/2001. Commercialisti e responsabili risorse umane devono considerare l'estensione del beneficio alle coppie same-sex, i termini di prescrizione annuale e decadenza per il riesame delle domande, nonché gli effetti retroattivi della sentenza sui rapporti di lavoro non esauriti.

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