Quali sono i termini e le modalità per l'adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali secondo il Decreto MEF 45/2007?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3282/2017 fornisce chiarimenti sulla procedura di adesione facoltativa alla gestione credito per dipendenti pubblici e pensionati che non sono iscritti obbligatoriamente. L'adesione riguarda tre categorie principali: lavoratori in servizio presso enti pubblici (che devono aderire entro 30 giorni dall'assunzione o trasferimento), pensionati ex dipendenti pubblici (che devono aderire entro l'ultimo giorno di servizio), e personale militare in ausiliaria con specifiche regole differenziate tra ufficiali e sottufficiali. Una volta esercitata, l'adesione non può essere revocata e comporta l'obbligo di versamento di contributi sulla base della pensione percepita, con trattenute applicate direttamente sui trattamenti pensionistici. Per i pensionati con pensioni inferiori a 600 euro lordi mensili non è dovuto alcun contributo, mentre per importi superiori la trattenuta si applica sull'intero ammontare lordo. Le strutture territoriali INPS verificano la legittimità delle richieste, notificano l'esito e inseriscono l'adesione nel Sistema Informativo della gestione pubblica (SIN), con comunicazioni anche agli enti previdenziali esterni che erogano le pensioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
chiarimenti richieste di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11-08-2017
Messaggio n. 3282
Allegati n.2
OGGETTO: chiarimenti richieste di adesione alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile riepilogare le indicazioni date
nel tempo[1] - riferite ai soggetti iscritti in forma facoltativa alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali (di seguito gestione credito) ai sensi del Decreto del Ministro
dell’Economia e Finanze n. 45 del 7 marzo 2007 e successive modifiche - per consentire alle
strutture territoriali di verificare la regolarità delle richieste presentate. Con successivo
messaggio saranno fornite altresì le indicazioni per gestire gli adempimenti consequenziali.
1. Iscrizione facoltativa alla gestione credito
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 “Regolamento di
attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di
accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”, come modificato dall'art. 3
bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è
stata introdotta l’iscrizione facoltativa alla gestione credito per talune categorie, previa
manifestazione di volontà di adesione esplicita.
Si evidenzia che le richieste di adesione devono essere presentate, per le diverse categorie,
entro i termini indicati nei successivi punti a, b e c.
L’adesione una volta esercitata non può essere revocata e l’iscrizione in qualità di aderente
permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica per il quale
non sussiste l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito. Per i pensionati l’iscrizione permane
fino all’ultimo giorno di esistenza in vita.
a. Lavoratori in servizio: termini di adesione alla gestione credito per periodi
concomitanti al rapporto di lavoro.
I lavoratori in servizio alla data del 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non iscritti ai fini
pensionistici o per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) alla gestione pubblica, dovevano
manifestare la volontà di aderire alla gestione credito, presentando l’apposito modulo
all’INPDAP entro la medesima data del 31 maggio 2008.
La facoltà di adesione può essere esercitata, altresì, dai lavoratori - assunti o trasferiti
successivamente al 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 - non iscritti ad una delle casse
pensionistiche o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della gestione pubblica.
I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o dalla data del trasferimento,
devono manifestare all’Istituto la volontà di aderire.
b. Pensionati/pensionandi: termini di adesione alla gestione credito per periodi
successivi al pensionamento.
I lavoratori in quiescenza alla data del 31/05/2008 - pensionati ex dipendenti pubblici con
trattamento a carico delle Casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici o di altri enti
previdenziali - dovevano manifestare all’INPDAP la volontà di aderire alla gestione credito,
entro la medesima data del 31 maggio 2008.
A decorrere dal 1/06/2008, la facoltà di adesione può essere esercitata dai dipendenti in
servizio, iscritti obbligatoriamente o per adesione alla gestione credito e prossimi al
pensionamento.
Tale facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio.
I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di aderire alla gestione
credito.
c. Personale in ausiliaria
Le norme che regolano la facoltà di adesione devono essere coordinate con la disciplina
specifica del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali.
Ufficiali in ausiliaria
Gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di
pensione a carico del Ministero della Difesa e sono iscritti obbligatoriamente alla gestione
credito (cfr. art. 6, comma 2, del Decreto 28 luglio 1998, n. 463 e art.1874, comma 2, del d.
lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”).
Per mantenere l’iscrizione alla gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali
devono manifestare la volontà di aderire alla gestione medesima entro l’ultimo giorno di
iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.
Sottufficiali in ausiliaria
I sottufficiali collocati in ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico
del Ministero della Difesa ma, a differenza degli ufficiali, non sono iscritti obbligatoriamente
alla gestione credito [2].
I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla gestione
credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
2. Modalità di esercizio della facoltà di adesione alla gestione credito
I soggetti legittimati di cui ai precedenti punti a, b e c che intendono esercitare la facoltà di
adesione alla gestione credito devono inviare, entro i termini sopraindicati, alla struttura
territoriale di riferimento dell’INPS il modulo “Adesione Gestione Credito”, reperibile sul sito
istituzionale.
I neo assunti o trasferiti e i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono inviare
contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione.
Il modulo di adesione non deve essere presentato dal personale in servizio prossimo al
pensionamento e dagli ufficiali prossimi alla cessazione dell’ausiliaria se hanno manifestato la
volontà di aderire alla gestione credito in sede di domanda di pensione, fermo restando il
rispetto dei termini sopraindicati.
3. Gestione delle richieste di adesione
Dalla data di pubblicazione del presente messaggio, le strutture territoriali procederanno come
di seguito indicato per gestire le richieste di adesione alla gestione credito e gli adempimenti
consequenziali.
Le strutture territoriali che ricevono la richiesta di adesione la protocollano tempestivamente e,
nel caso in cui non siano competenti a gestire la posizione assicurativa del lavoratore nel
Sistema Informativo della gestione pubblica (SIN) inoltrano la richiesta protocollata alla
struttura territoriale competente.
3.1. Adesione lavoratori di nuova assunzione o trasferiti in amministrazioni
pubbliche
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la
legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della
facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del
procedimento all’interessato e al datore di lavoro.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire
l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo
messaggio.
3.2. Adesione iscritti pensionandi e degli ufficiali prossimi alla cessazione
dall’ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la
legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della
facoltà, domanda presentata nei termini prescritti e, per il personale prossimo alla pensione,
cessazione dal servizio con diritto a pensione); al termine dell’istruttoria provvede a notificare
l’esito del procedimento all’interessato e, nel caso di esito favorevole, ad inserire l’adesione nel
SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
Per i pensionati che fruiscono di un trattamento pensionistico non erogato dall’INPS ma da un
altro Ente previdenziale (ad es. INPGI, ENPAM), la struttura territoriale provvederà a
comunicare a quest’ultimo l’accoglimento dell’istanza affinché l’Ente effettui la trattenuta sul
trattamento pensionistico erogato.
3.3. Adesione dei sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la
legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della
facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del
procedimento all’interessato e all’Amministrazione di riferimento.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire
l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo
messaggio.
4. Precisazioni sulla trattenuta da operare sui trattamenti pensionistici ed
effetti sulle prestazioni creditizie
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della
gestione pubblica ovvero di pensioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/2007, la
trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo.
L’obbligo contributivo decorre, per tutti i trattamenti pensionistici sopra richiamati, dalla data
di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione.
Per i soggetti titolari di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o di cumulo,
sia con fondi tutti gestiti da INPS, sia nel caso di presenza di enti o casse esterne, la
trattenuta è applicata sull’intero trattamento pensionistico lordo.
Si evidenzia che nessun contributo è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico preso a
riferimento per l’applicazione della trattenuta sia inferiore o pari a 600 euro lorde mensili,
importo rivalutato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni
a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. La trattenuta sarà operata sull’importo
lordo della pensione al superamento del suindicato limite.
In sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sull’importo complessivo del
trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o cumulo sui quali opera la trattenuta[3].
5. Indicazioni gestione denunce contributive e versamenti
5.1. Lavoratori aderenti e militari in ausiliaria
Le denunce contributive relative ai lavoratori attivi ovvero ai sottufficiali in ausiliaria aderenti
alla gestione credito devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto (cfr.
circolare INPS n.105 dell’8 agosto 2012) avendo cura di indicare nell’elemento
<AderenteCredito45_2007> il codice 01 “Dipendente” per i lavoratori attivi e 02 “Pensionato”
per i sottufficiali in ausiliaria. Per quest’ultimi, il Tipo Impiego da indicare deve essere quello
identificato dal Codice 41 “Ausiliaria Sottufficiali”. Il pagamento dei contributi deve essere
effettuato con le stesse modalità utilizzate per il versamento degli altri contributi discendenti
dalle denunce mensili <ListaPosPA>. Si evidenzia, infine, che per gli ufficiali in ausiliaria per i
quali l’iscrizione alla gestione credito è obbligatoria, il Tipo Impiego da indicare è quello
identificato con il Codice 40 “Ausiliaria Ufficiali” e nelle denunce contributive non deve essere
valorizzato l’elemento <AderenteCredito45_2007>.
5.2 Pensionati aderenti
Nel caso in cui la trattenuta per la gestione credito non sia effettuata dall’INPS ma da altri
Istituti previdenziali (ad es. INPGI, ENPAM), questi ultimi in luogo della denuncia contributiva
<ListaPosPA> devono inviare mensilmente, alla struttura territorialmente competente, il
prospetto allegato al presente messaggio (allegato 1) contenente l’elenco dei codici fiscali dei
pensionati per i quali hanno effettuato la trattenuta per la gestione credito con gli importi
relativi all’ammontare lordo del trattamento pensionistico e dei contributi versati. Il
versamento dei contributi trattenuti ai pensionati deve essere effettuato utilizzando il codice
contributo F24 P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm
45/2007”.
6. Istruzioni contabili
Le trattenute effettuate da altri Istituti previdenziali sulle pensioni da loro erogate per
l’esercizio della facoltà di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
verranno accreditate sulla contabilità speciale della Tesoreria Centrale dello Stato “21039 –
INPS – ex Inpdap - Gest. Aut. Prestaz. Creditizie, tramite i versamenti effettuati con i modelli
F24 che avranno la valorizzazione il codice tributo P910 “Contribuzione cassa unica del credito
– pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
La contribuzione versata dagli Enti previdenziali verrà contabilizzata, in via automatizzata, al
conto di nuova istituzione:
INC22101 Contributi dovuti da altri Istituti previdenziali per le trattenute operate sulle
pensioni quale adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Si allega la variazione al piano dei conti (allegato 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Circolare INPDAP n. 27 del 04.10.2007; nota operativa della D.C. Credito dell’INPDAP n. 1
del 29.02.2008; circolare INPDAP n. 11 del 07.07.2008; circolare INPS n. 6 del 16.01.2014;
messaggio n. 4325 del 30.04.2014.
[2] cfr. circolare INPDAP n. 27 del 4/10/2007 e nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della
Direzione Centrale Credito INPDAP.
[3] Cfr. Circolare INPDAP n. 27 del 4 ottobre 2007 e nota operativa della D.C. Credito dell’ex
INPDAP del 29 febbraio 2008, n.1.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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L'adesione facoltativa alla gestione credito secondo il DM 45/2007 è rilevante per commercialisti che assistono dipendenti pubblici e pensionati, in quanto comporta obblighi contributivi, trattenute su stipendi e pensioni, e gestione della posizione previdenziale presso INPS. I professionisti devono conoscere i termini perentori di adesione, le modalità di versamento dei contributi con codice tributo P910, e gli effetti sulla cedibilità del quinto per l'accesso a prestiti, oltre alle specifiche regole per il personale militare in ausiliaria e per i trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione o cumulo.
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