Eventi sismici del 2016. Articolo 1-ter della legge 24 luglio 2018, n. 89. Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per l’anno 2018 a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Quali misure di sostegno al reddito sono state prorogate per il 2018 nelle regioni colpite dal sisma del 2016?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3277/2018 comunica la prosecuzione per l'anno 2018 delle misure di sostegno al reddito destinate alle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (inclusi anche gli eventi di gennaio 2017). La norma di riferimento è l'articolo 1-ter della legge 24 luglio 2018, n. 89, che ha modificato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
La Convenzione stipulata il 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell'Economia e i Presidenti delle quattro Regioni interessate continua a operare nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili, mantenendo i limiti massimi di spesa già ripartiti tra le Regioni. Le misure finanziate riguardano principalmente l'indennità prevista dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, rivolta ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo.
Le Regioni interessate possono continuare a decretare le indennità per periodi di competenza dell'annualità 2018 utilizzando le medesime modalità operative già indicate nella circolare INPS n. 83 del 4 maggio 2017. Questo significa che non cambiano le procedure amministrative e i criteri di erogazione già consolidati negli anni precedenti.
L'aspetto rilevante per i professionisti è che le risorse rimangono vincolate al limite massimo di spesa per ciascuna Regione, pertanto l'erogazione continua fino all'esaurimento dei fondi disponibili, senza nuovi stanziamenti aggiuntivi per il 2018.
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Riferimento normativo
Eventi sismici del 2016. Articolo 1-ter della legge 24 luglio 2018, n. 89. Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per l’anno 2018 a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05-09-2018
Messaggio n. 3277
OGGETTO: Eventi sismici del 2016. Articolo 1-ter della legge 24 luglio 2018, n.
89. Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per l’anno 2018
a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
La legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, ha introdotto l’articolo 1-ter, rubricato“Prosecuzione delle misure di
sostegno al reddito”.
La citata norma, nel modificare l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che la
Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dell'Economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche,
Lazio e Umbria continui ad operare nell’annualità 2018 fino all'esaurimento delle risorse
disponibili, così come ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, per il
finanziamento delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n.
189/2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle predette misure.
Si ricorda che gli eventi sismici oggetto della norma si riferiscono anche agli accadimenti
verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d’intervento all’interno
dell’intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016.
Tanto premesso, facendo riferimento alle indicazioni già fornite con la circolare n. 83 del 4
maggio 2017 al paragrafo 2 “Art. 2 della Convenzione - Lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo”, che si richiamano integralmente, si rende noto che, con esclusivo
riferimento all’indennità prevista dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, le
Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza
dell’annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare citata.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3277/2018 riguarda le misure di sostegno al reddito per i lavoratori colpiti da eventi sismici, disciplinate dal decreto-legge 189/2016 e dalla legge 89/2018, con riferimento alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regioni per l'indennità ai lavoratori del settore privato e agricolo. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa normativa per verificare l'erogazione delle indennità, i periodi di competenza, i limiti di spesa regionali e le modalità operative di decretazione delle prestazioni sociali nelle aree terremotate.
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