Quali trattamenti pensionistici delle vittime del dovere beneficiano dell'esenzione fiscale secondo il Messaggio INPS 3274/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3274/2017 chiarisce l'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, comma 211, della legge di bilancio 2016 (n. 232) a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti. L'esenzione dall'imposta sui redditi si applica ai trattamenti pensionistici erogati esclusivamente a causa degli eventi che hanno determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, secondo le normative richiamate (legge n. 466/1980, legge n. 302/1990, e legge n. 266/2005).
Il beneficio riguarda tutti i soggetti certificati come vittime del dovere, indipendentemente dal grado di invalidità riportato in seguito all'evento dannoso. Questo significa che l'esenzione fiscale non è subordinata a una percentuale minima di invalidità, ma al solo riconoscimento dello status di vittima del dovere.
In pratica, per i beneficiari di cui all'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005, l'esenzione fiscale va applicata solo ai trattamenti pensionistici di privilegio direttamente correlati all'evento che ha originato il riconoscimento dello status. Non rientrano nell'esenzione altri trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto.
Per commercialisti e aziende, è rilevante verificare la documentazione INPS che certifica lo status di vittima del dovere e identificare correttamente i trattamenti pensionistici qualificabili come "di privilegio" per applicare correttamente l'esenzione in sede di dichiarazione dei redditi del beneficiario.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232.
Ulteriori precisazioni.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 10-08-2017
Messaggio n. 3274
OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari
superstiti – art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232.
Ulteriori precisazioni.
Sono stati posti quesiti in merito alla corretta applicazione dei benefici fiscali di cui all’art. 1
comma 211 legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore delle vittime del dovere ed equiparati
ed ai loro superstiti, con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla
specifica tipologia di trattamenti pensionistici interessati dalla normativa in argomento.
Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017 e n. 1412 del 29 marzo 2017, l’Istituto ha fornito
indicazioni in materia di benefici relativi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del
dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di bilancio 2017 – all’art.1, comma 211,
in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
Come evidenziato, in particolare, nel messaggio n. 1412 del 2017 sono soggetti al beneficio i
trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed
eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”.
Conseguentemente, viene estesa l’esenzione dei benefici “fiscali” previsti dall’art. 2, co. 5 e 6,
della L. n. 407/1998 e dall’art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004 a tutti i soggetti riconosciuti
vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito
dell’evento.
Pertanto, con riferimento ai soggetti di cui all’art 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005,
l’esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio
correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o
equiparato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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L'esenzione fiscale per vittime del dovere si applica ai trattamenti pensionistici di privilegio secondo le leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005, con riferimento all'IRPEF e all'imponibile del beneficiario. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare lo status certificato dall'INPS e distinguere tra trattamenti pensionistici correlati all'evento e altre prestazioni, applicando correttamente l'esenzione dall'imposta sui redditi e le relative dichiarazioni fiscali.
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