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Messaggio INPS 3235/2018

Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani istituito dal decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva.

Pubblicato: 30/08/2018 In vigore dal: 30/08/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e contabili per la gestione dell'assegno ordinario con contratto di solidarietà difensiva nel Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3235/2018 fornisce istruzioni dettagliate per i datori di lavoro e i loro consulenti sulla compilazione dei flussi UniEmens relativi all'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli, istituito dal decreto interministeriale n. 95440/2016. La normativa si applica a tutte le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2018 e riguarda specificamente i periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dal Fondo. In pratica, i datori di lavoro devono associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) alle domande, compilare correttamente il campo CodiceEvento con il codice "ASR" (Assegno ordinario per contratto di solidarietà) e indicare l'IdentEventoCIG nei flussi dichiarativi. Per gli aspetti contabili, sono stati istituiti specifici conti contabili (serie FOR) per la rilevazione degli assegni conguagliati e della contribuzione addizionale, distinguendo tra anni precedenti e anno in corso, con gestione separata delle posizioni solute e insolute.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani istituito dal decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 31-08-2018 Messaggio n. 3235 Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani istituito dal decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti 1. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento Con la circolare n. 74 del 25 maggio 2018 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal decreto interministeriale n. 95440/2016, e sono state dettate disposizioni concernenti l’assegno ordinario erogato dal predetto Fondo nonché le relative modalità di accesso. Con il presente messaggio – rinviando alla disciplina di carattere generale delineata nella suddetta circolare – si forniscono istruzioni operative con specifico riferimento all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà in oggettocon causale contratto di solidarietà difensiva. Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento. Il codice che identifica l’evento tutelato dal Fondo degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è il seguente: Codice Descrizione ASR “Assegno ordinario per contratto di solidarietà” Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”. Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come previsto dalle disposizioni vigenti, sul conto assicurativo del lavoratore la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010. 2. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario per contratto di solidarietà Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>. In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo: - nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; - negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tal fine dovrà essere valorizzato il seguente codice causale già in uso: Codice Descrizione A102 ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo. A tal fine dovrà essere valorizzato il seguente codice causale già in uso: Codice Descrizione L002 Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. 3. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile degli eventi afferenti la liquidazione delle prestazioni di assegno ordinario con causale contratto di solidarietà, intesa come difensiva, avuto riguardo alle istruzioni riportate nei paragrafi precedenti, si istituiscono nell’ambito della gestione FOR – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – art. 1, del D.I. n. 95440 del 18 aprile 2016, i seguenti conti: FOR30132 - assegni ordinari per contratto di solidarietà conguagliati dai datori di lavoro – codice evento “L002” - articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, anni precedenti; FOR30192 - assegni ordinari per contratto di solidarietà conguagliati dai datori di lavoro – codice evento “L002” - articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, anno in corso; Relativamente al versamento della contribuzione addizionale sugli assegni ordinari per contratti di solidarietà, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 95440/2016, contraddistinta in dichiarazione dal codice evento “A102”, si istituiscono i seguenti conti da gestire secondo le indicazioni contenute nel paragrafo precedente: FOR21108 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva anni precedenti; FOR21178 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva anno in corso; FOR21128 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva insoluto anni precedenti; FOR21188 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva insoluto anno in corso. Ai fini della rilevazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari con contratto di solidarietà, a carico del Fondo, verrà imputato il conto FOR32141, già istituito, in contropartita ai conti della serie XXX22141 delle gestioni o Fondi di iscrizione dei lavoratori. Si allega la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il Messaggio INPS 3235/2018 è il riferimento normativo per chi gestisce il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli, con particolare attenzione ai contratti di solidarietà difensiva, ai flussi UniEmens, ai codici evento ASR e A102, e alla contribuzione correlata secondo l'articolo 40 della legge n. 183/2010. Consulenti del lavoro e uffici paghe devono conoscere le modalità di compilazione del ticket identificativo, la gestione dei conti contabili FOR e le procedure di conguaglio e rimborso per le aziende in cessazione di attività.

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