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Messaggio INPS 3227/2020

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Indicazioni operative per la presentazione della domanda di pensione

Pubblicato: 03/09/2020 In vigore dal: 03/09/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per presentare la domanda di pensione anticipata per i lavoratori poligrafici secondo l'articolo 1, comma 500, della legge 160/2019?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3227/2020 disciplina il prepensionamento dei lavoratori poligrafici impiegati presso imprese stampatrici di giornali quotidiani e periodici, nonché presso imprese editrici e agenzie di stampa a diffusione nazionale. La normativa si applica ai lavoratori che rientrano in questi specifici settori editoriali e che soddisfano i requisiti previsti dalla legge 160/2019. In pratica, i richiedenti possono presentare la domanda di pensione anticipata attraverso tre canali: direttamente online sul sito www.inps.it utilizzando credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS o CIE 3.0), tramite i Patronati e soggetti abilitati all'intermediazione, oppure contattando il Contact center INPS. Per accedere al servizio online, è necessario selezionare il percorso "Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia" > "Pensione Anticipata" > "Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019". Un aspetto rilevante è che l'accesso al beneficio segue l'ordine cronologico di sottoscrizione dell'accordo di procedura presso l'ente competente ed è subordinato al monitoraggio della capienza dei limiti di spesa disponibili, il che implica una gestione prospettica delle risorse destinate a questo prepensionamento.

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Riferimento normativo

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Indicazioni operative per la presentazione della domanda di pensione

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-09-2020 Messaggio n. 3227 OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Indicazioni operative per la presentazione della domanda di pensione 1.Premessa Con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020 sono state fornite istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Con il presente messaggio si comunica l’avvenuto rilascio dello specifico modello di domanda e si forniscono istruzioni per la gestione delle domande. 2. Modalità di presentazione delle domande È reso disponibile il prodotto di domanda denominato “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”. La domanda di pensione può essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domande di Pensione”. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra, occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center. Si richiamano, in proposito, le istruzioni riportate al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020. 3. Gestione delle istanze presentate con altri prodotti di domanda Qualora i richiedenti abbiano utilizzato, nelle more del rilascio dello specifico prodotto, i prodotti di domanda Pensione Anticipata “Prepensionamento Editoria” oppure “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”, indicando nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’articolo, 1 comma 500, della legge n. 160/2019, le relative domande, se conformi alle indicazioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto; analogamente si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare. Come precisato al paragrafo 3 della circolare n. 93/2020, si ricorda che l’accesso al beneficio avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti di spesa. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni operative per l’espletamento del monitoraggio e per la trattazione delle domande pervenute. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 3227/2020 riguarda il prepensionamento nel settore editoriale, disciplinando l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori poligrafici secondo criteri di ordine di sottoscrizione e capienza di bilancio. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa normativa per assistere aziende editrici e lavoratori nel settore della stampa e dell'editoria, considerando gli accordi di procedura, i limiti di spesa e le modalità di presentazione delle istanze presso l'INPS.

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