Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Indicazioni operative per la presentazione della domanda di pensione
Quali sono le modalità operative per presentare la domanda di pensione anticipata per i lavoratori poligrafici secondo l'articolo 1, comma 500, della legge 160/2019?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3227/2020 disciplina il prepensionamento dei lavoratori poligrafici impiegati presso imprese stampatrici di giornali quotidiani e periodici, nonché presso imprese editrici e agenzie di stampa a diffusione nazionale. La normativa si applica ai lavoratori che rientrano in questi specifici settori editoriali e che soddisfano i requisiti previsti dalla legge 160/2019. In pratica, i richiedenti possono presentare la domanda di pensione anticipata attraverso tre canali: direttamente online sul sito www.inps.it utilizzando credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS o CIE 3.0), tramite i Patronati e soggetti abilitati all'intermediazione, oppure contattando il Contact center INPS. Per accedere al servizio online, è necessario selezionare il percorso "Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia" > "Pensione Anticipata" > "Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019". Un aspetto rilevante è che l'accesso al beneficio segue l'ordine cronologico di sottoscrizione dell'accordo di procedura presso l'ente competente ed è subordinato al monitoraggio della capienza dei limiti di spesa disponibili, il che implica una gestione prospettica delle risorse destinate a questo prepensionamento.
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Riferimento normativo
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Indicazioni operative per la presentazione della domanda di pensione
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-09-2020
Messaggio n. 3227
OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di
giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Indicazioni operative per la presentazione della domanda di pensione
1.Premessa
Con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020 sono state fornite istruzioni per l’applicazione
dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni in
materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali
quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di
stampa a diffusione nazionale.
Con il presente messaggio si comunica l’avvenuto rilascio dello specifico modello di domanda e
si forniscono istruzioni per la gestione delle domande.
2. Modalità di presentazione delle domande
È reso disponibile il prodotto di domanda denominato “Pensione Anticipata Prepensionamento
Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda di pensione può essere presentata con le seguenti modalità.
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta
nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda
telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella
sezione “Domande di Pensione”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra,
occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione
Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti
abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere
presentata utilizzando i servizi del Contact center.
Si richiamano, in proposito, le istruzioni riportate al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020.
3. Gestione delle istanze presentate con altri prodotti di domanda
Qualora i richiedenti abbiano utilizzato, nelle more del rilascio dello specifico prodotto, i
prodotti di domanda Pensione Anticipata “Prepensionamento Editoria” oppure “Pensione
Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”,
indicando nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’articolo, 1 comma
500, della legge n. 160/2019, le relative domande, se conformi alle indicazioni di cui al
paragrafo 4 della circolare n. 93/2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo
specifico prodotto; analogamente si procederà nel caso di eventuali domande che siano state
respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare.
Come precisato al paragrafo 3 della circolare n. 93/2020, si ricorda che l’accesso al beneficio
avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente
competente ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti
di spesa.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni operative per l’espletamento del
monitoraggio e per la trattazione delle domande pervenute.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3227/2020 riguarda il prepensionamento nel settore editoriale, disciplinando l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori poligrafici secondo criteri di ordine di sottoscrizione e capienza di bilancio. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa normativa per assistere aziende editrici e lavoratori nel settore della stampa e dell'editoria, considerando gli accordi di procedura, i limiti di spesa e le modalità di presentazione delle istanze presso l'INPS.
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