Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3216/2021

Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Pubblicato: 23/09/2021 In vigore dal: 23/09/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di pagamento delle indennità di maternità e paternità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno richiesto l'esonero contributivo parziale per il 2021?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3216/2021 disciplina come liquidare le indennità di maternità, paternità e congedo parentale ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno beneficiato dell'esonero parziale dalla contribuzione previsto dalla legge 178/2020 per l'anno 2021. Normalmente, queste prestazioni richiedono il regolare versamento dei contributi nel periodo indennizzabile, ma il messaggio consente alle strutture territoriali INPS di procedere alla liquidazione in via provvisoria anche quando il richiedente ha già presentato domanda di esonero, in attesa che l'istruttoria sia completata. Il richiedente deve produrre una dichiarazione di responsabilità attestando di aver richiesto l'esonero secondo la normativa vigente. L'indennità viene accreditata "con riserva", con una nota specifica nell'estratto conto che evidenzia il controllo ancora in corso sui requisiti di legge. Se successivamente l'esonero viene negato, l'indennità già pagata deve essere recuperata come somma indebitamente corrisposta.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24-09-2021 Messaggio n. 3216 OGGETTO: Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 1. Premessa L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha istituito, per l'anno 2021, il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività. Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell'anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’Istituto ha fornito indicazioni in materia con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 e con il messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021, individuando, al paragrafo 2 della citata circolare, la platea dei destinatari dell’esonero parziale. Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto. 2. Pagamento delle indennità di maternità/paternità alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi I paragrafi 4.1 e 4.2 della citata circolare n. 124/2021 illustrano le modalità applicative dell’esonero contributivo per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali e per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Come noto, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente. Tuttavia, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale, come specificate al paragrafo 3 della circolare n. 124/2021, ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5 della medesima circolare, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero. A tale fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021. Si ricorda che il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate. Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di monitorare l’esito dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi ai fini delriconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata. Con l’occasione si precisa che in relazione al diverso esonero contributivo di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, previsto in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, per gli agricoltori autonomi, in attesa della definizione della procedura di esonero, è stato disposto il differimento delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020, con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021, con scadenza 16 luglio 2021 (cfr. i messaggi n. 2263 dell’11 giugno 2021, n. 2418 del 25 giugno 2021 e, da ultimo, la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021). A tale proposito, al completamento della predetta procedura, saranno fornite specifiche istruzioni operative sulle prestazioni di maternità/paternità. 3. Pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Il paragrafo 4.3 della citata circolare n. 124/2021 disciplina le modalità applicative dell’esonero contributivo per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Sono pertanto esclusi dall’esonero i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi). Per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale, resta ferma la disposizione di cui al D.M. 4 aprile 2002, che esclude dalla tutela della maternità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati. Parimenti, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, è previsto, ai sensi del D.M. 12 gennaio 2001 e dell’articolo 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, che il lavoratore non risulti contemporaneamente iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria né titolare di pensione. Per tali prestazioni è stato altresì stabilito dal legislatore un requisito reddituale definito annualmente. Il diritto alle tutele suddette è condizionato alla sussistenza in capo all’interessato, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, del versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi al paragrafo 2 del presente messaggio, nel caso in cui la/il richiedente le prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale o di malattia e degenza ospedaliera si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale, come illustrate al paragrafo 3 della circolare n. 124/2021, e abbia già presentato domanda di esonero contributivo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5 della medesima circolare, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio. A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021. Si ricorda che il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate. Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di monitorare gli esiti dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi sulle richieste di esonero ai fini del riconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata risulterà indebitamente corrisposta e quindi dovrà essere recuperata. Se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di congedo parentale deve essere definita con le consuete modalità. Per le istanze di malattia e degenza ospedaliera si evidenzia che, considerato che la misura dell’indennità è strettamente correlata al numero di mensilità di contribuzione accreditate, la suddetta verifica è di particolare importanza anche per la corretta definizione dell’importo da riconoscere al lavoratore. Pertanto, per le medesime istanze, anche laddove nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, è necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore. 4. Istruzioni operative L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, prevede che l’operatore di Sede indichi il requisito contributivo per le istanze di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Per accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto, la Struttura territoriale deve indicare ‘SI’ nel campo “Requisito contributivo” del TAB “Dati lavorativi - Posizione lavorativa” e inserire i dettagli dello scenario (con indicazione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020) nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica. Analogamente, per le istanze di indennità di maternità/paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separatanel TAB “Dati lavorativi - Posizione lavorativa”, è necessaria l’indicazione dei mesi utili di contribuzione nel periodo di riferimento, che deve essere utilizzata al fine di poter accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto. Anche in questo caso dovranno essere inseriti i dettagli dello scenario (con indicazione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020) nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica. L’applicazione “Gestione Malattia a pagamento diretto”, disponibile sulla intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, per le istanze di malattia e degenza ospedaliera in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, prevede che, nel TAB “Dati lavorativi - Posizione lavorativa”, l’operatore debba indicare i mesi di contribuzione utili nel periodo di riferimento che deve essere utilizzato al fine di accogliere le istanze interessate dall’esonero in oggetto. Anche in questo caso dovranno essere inserite, nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica, le informazioni di dettaglio relative al suddetto esonero (ad esempio, presentata domanda di esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020). L’operatore avrà poi cura di tenere l’istanza in evidenza fino al completamento dell’istruttoria della richiesta di esonero da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi ai fini dello svolgimento delle attività descritte al precedente paragrafo 3, inerenti alla verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate al lavoratore e alla definizione dell’importo da corrispondere. Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3216/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'esonero parziale della contribuzione previdenziale per lavoratori autonomi e professionisti è disciplinato dall'articolo 1, commi 20-22-bis della legge 178/2020 e riguarda chi ha subito un calo di fatturato del 33% nel 2020 rispetto al 2019 con reddito non superiore a 50.000 euro. Le gestioni interessate sono quella degli artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti e della Gestione Separata, con esclusione dei premi INAIL. Commercialisti e consulenti del lavoro devono coordinare la richiesta di esonero con la presentazione delle domande di maternità/paternità, utilizzando la dichiarazione di responsabilità come strumento procedurale per anticipare il riconoscimento delle prestazioni.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →