Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3212/2021

Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Presentazione della domanda e requisiti d’accesso

Pubblicato: 23/09/2021 In vigore dal: 23/09/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per chi avvia un'attività autonoma o d'impresa?

Spiegato da FiscoAI
Il beneficio addizionale è un incentivo economico riconosciuto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un'attività lavorativa autonoma, un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc. L'importo corrisponde a sei mensilità del Rdc, fino a un massimo di 780 euro mensili, erogato in un'unica soluzione. Per accedervi, il richiedente deve essere componente di un nucleo familiare che sta già percependo il Rdc al momento della domanda e deve aver comunicato l'avvio dell'attività all'INPS entro trenta giorni mediante il modello "COM Esteso". Un aspetto cruciale è che non deve aver cessato altre attività autonome nei dodici mesi precedenti la richiesta (salvo quella per cui chiede il beneficio) e il suo nucleo familiare non deve aver già usufruito di questo incentivo. La domanda può essere presentata online tramite il sito INPS, oppure attraverso patronati o centri di assistenza fiscale, autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica. L'INPS verifica i requisiti autodichiarati sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, mantenendo il potere di controllo successivo. Il beneficio viene revocato se l'attività cessa prima di dodici mesi dall'avvio, se il Rdc viene revocato, o se il beneficiario incorre in ipotesi di decadenza dal Rdc.

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Riferimento normativo

Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Presentazione della domanda e requisiti d’accesso

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24-09-2021 Messaggio n. 3212 Allegati n.1 OGGETTO: Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto- legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Presentazione della domanda e requisiti d’accesso L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto, in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione di tale beneficio, il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in un'unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021 (Allegato n. 1), sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del predetto beneficio addizionale ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. Nelle more della pubblicazione di un’apposita circolare, con la quale sarà illustrata la disciplina di dettaglio del beneficio addizionale, si comunica cheè possibile presentare domanda di beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN in proprio possesso (si ricorda che l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, possono proporre domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a); abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b); non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c); non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al citato decreto (art. 1, comma 1, lett. d). Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 *** ATTO COMPLETO *** Page 1 of 4 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 febbraio 2021 Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. (21A02710) (GU n.115 del 15-5-2021) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ed in particolare: l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc), la variazione dell'attivita' e' comunicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio; l'art. 3, comma 9, terzo periodo, secondo cui, a titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio; l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nel limite di 780 euro mensili; l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico; l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo cui il diritto alla https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 16/05/2021 *** ATTO COMPLETO *** Page 2 of 4 fruizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva a valere sulla quale insistono gli oneri del beneficio addizionale di cui all'art. 8, comma 4; l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da seguire ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, ivi comprese le attivita' di monitoraggio delle erogazioni degli incentivi di cui all'art. 8; Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 aprile 2019, relativo alle modalita' di utilizzo della Carta reddito di cittadinanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Considerato che l'incentivo di cui al citato art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un «beneficio addizionale» al Rdc, che trova presupposto nella percezione dello stesso, e che e' necessario individuarne le modalita' di richiesta ed erogazione, seguendo i principi e le regole - per quanto compatibili - della prestazione principale; Decreta: Art. 1 Beneficiari 1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale o di societa' cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione; b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio; c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale; d) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano gia' usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto. 2. L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente gia' erogato https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 16/05/2021 *** ATTO COMPLETO *** Page 3 of 4 al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc, a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, terzo periodo, del citato decreto-legge. 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019. Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale 1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui all'art. 1, l'avvio delle attivita' e' comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attivita'. 2. Per le attivita' di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali si e' gia' fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non e' stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta. 3. Per le attivita' avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc e' ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale e' necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», allegato al presente decreto. Art. 3 Importo del beneficio addizionale 1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del beneficio addizionale e' pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante e' calcolato con riferimento al mese in cui e' avviata l'attivita' oggetto di incentivazione. Art. 4 Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale e' riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate. Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello «COM Esteso» per l'accesso al beneficio addizionale. 2. Il beneficio addizionale e' erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti. 3. L'erogazione del beneficio addizionale oggetto del presente decreto avviene nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Art. 5 Revoca del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi: a) qualora l'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 16/05/2021 *** ATTO COMPLETO *** Page 4 of 4 entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima; b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, o sia destinatario di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria emanato ai sensi del successivo art. 7-ter. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 12 febbraio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 931 Allegato Richiesta del beneficio economico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 Parte di provvedimento in formato grafico https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 16/05/2021

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Il beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza è disciplinato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, e rappresenta un incentivo per l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti di accesso, le modalità di comunicazione all'INPS tramite modello COM Esteso, i limiti di importo (780 euro mensili per sei mensilità), e le cause di revoca per verificare l'ammissibilità dei propri clienti e gestire correttamente la documentazione relativa all'avvio di attività imprenditoriali durante la percezione del Rdc.

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