Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3166/2025

Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili

Pubblicato: 22/10/2025 In vigore dal: 22/10/2025 Documento ufficiale

Come devono compilare il flusso Uniemens i datori di lavoro che applicano la procedura di esodo di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012, in particolare quando la retribuzione del lavoratore supera il massimale?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3166/2025 disciplina le modalità di gestione della prestazione di esodo per lavoratori prossimi alla pensione, finanziata interamente dal datore di lavoro. Questa procedura si applica alle aziende con più di 15 dipendenti che stipulano accordi sindacali per incentivare l'uscita anticipata di personale in eccedenza. Il datore di lavoro versa all'INPS una contribuzione figurativa correlata, calcolata sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni, per garantire al lavoratore il diritto pensionistico e l'accredito contributivo fino al raggiungimento dei requisiti minimi. Nel flusso Uniemens, il datore deve indicare il valore "V" in Qualifica1 e compilare gli elementi Imponibile e Contributo con l'importo della contribuzione da versare. Quando la retribuzione supera il massimale annuo della base contributiva (120.607,00 euro per il 2025), il datore di lavoro non è obbligato a versare la contribuzione sulla quota eccedente: deve valorizzare RegimePost95 con "Si", indicare l'importo eccedente in ImponibileEccMass e inserire "zero" in ContributoEccMass. La procedura ricostruisce automaticamente il codice V980 senza monetizzare l'imponibile eccedente, garantendo comunque la copertura delle settimane sul conto individuale del lavoratore.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 23-10-2025 Messaggio n. 3166 OGGETTO: Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili 1. Quadro normativo L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico. Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. il messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015). In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente. Tanto rappresentato, si rammenta che per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2025 è pari a 120.607,00 euro (cfr. il messaggio n. 4095 del 12 ottobre 2016 e, da ultimo, la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025). In considerazione delle richiamate disposizioni, con il presente messaggio si forniscono precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo. 2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens Come indicato nel messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti. Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”. Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori. Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>. 3. Istruzioni contabili La rilevazione contabile della contribuzione correlata per i lavoratori posti in esodo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, da esporre nel flusso Uniemens con il codice in uso “M161”, avviene sui conti esistenti, accesi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali, delle gestioni interessate. Non si dà luogo, invece, a rilevazioni contabili in relazione al mancato accreditamento della contribuzione figurativa oltre il massimale e all’esclusione dall’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento della contribuzione correlata per la quota eccedente, da rappresentare nel flusso Uniemens con il codice “V980”,come indicato al precedente paragrafo 2. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3166/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il messaggio INPS 3166/2025 è essenziale per chi gestisce procedure di esodo ex articolo 4 legge 92/2012, contribuzione figurativa, massimale contributivo annuo e flusso Uniemens. Commercialisti e responsabili paghe devono conoscere la compilazione di Qualifica1, RegimePost95, ImponibileEccMass e il codice V980 per garantire la corretta rilevazione contabile sui conti M161 delle gestioni previdenziali interessate.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →