Quali categorie di lavoratori hanno diritto all'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro prevista dal decreto-legge 104/2020 e quali sono i requisiti principali?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 104/2020 introduce un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro destinata a diverse categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza COVID-19. I beneficiari includono lavoratori dipendenti stagionali (sia nel turismo che in altri settori), lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo e lavoratori a tempo determinato nel turismo e negli stabilimenti termali. Un requisito comune è che alla data del 15 agosto 2020 i richiedenti non devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo contratti intermittenti) né di trattamento pensionistico diretto. Inoltre, devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo. Le indennità non sono cumulabili tra loro né con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Un aspetto rilevante è che i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità per marzo-maggio 2020 non devono presentare una nuova domanda, poiché l'INPS procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti.
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Riferimento normativo
Prime indicazioni sull’indennità a favore di alcune categorie di lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 27-08-2020
Messaggio n. 3160
OGGETTO: Prime indicazioni sull’indennità a favore di alcune categorie di
lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Premessa
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”, in continuità con le misure di cui ai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito decreto Cura Italia),
e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di
seguito decreto Rilancio Italia), ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune
categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, con le quali verranno fornite nel dettaglio
le novità legislative del richiamato decreto, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle
stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle misure
e alle indennità introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.
1. Disposizioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL
L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il
cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il
30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della
scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma,
inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno
beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità
spettante per la prestazione originaria.
2. Categorie di lavoratori non rientranti nella platea dei destinatari
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n.
104 del 2020
L’articolo 9 del decreto in esame ha previsto, come meglio di seguito specificato, un’indennità
onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già
destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
A tale ultimo riguardo si fa presente che il richiamato articolo 9 non ha previsto, invece,
l’erogazione di tale ulteriore beneficio per alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle
indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura
Italia e Rilancio Italia. In particolare, il decreto-legge n. 104 del 2020 non prevede, tra i
destinatari dell’indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i liberi professionisti titolari
di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.
3. Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in
somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a
favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di
NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.
La medesima indennità, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, è riconosciuta a favore dei
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di
pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del
decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.
4. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
Il richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di
lavoratori subordinati e autonomi, come specificato nei successivi paragrafi.
Per il riconoscimento di dette indennità, il comma 3 dell’articolo 9 sopra richiamato prevede
che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda - non devono essere né
titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro
di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.
4.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali
Il citato articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede
un’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti
stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo.
4.2 Lavoratori intermittenti
L’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva
dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
4.3 Lavoratori autonomi occasionali
Il medesimo articolo 9, comma 2, lettera c), prevede il riconoscimento di una indennità
onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita
IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un
contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104
del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già
iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29
febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
4.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Il citato articolo 9, comma 2, alla lettera d) prevede, inoltre, un’indennità onnicomprensiva di
importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito
annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano
titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
5. Lavoratori dello spettacolo
L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 4 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto
Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri
versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000
euro.
6. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali
Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei
settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i
seguenti requisiti:
titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale
nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge
n. 104 del 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
7. Disciplina comune a tutte le indennità di cui al richiamato articolo 9,
commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020
Con riferimento alle indennità di cui ai precedenti paragrafi del presente messaggio, il
medesimo articolo 9 del decreto-legge in esame al comma 6 prevede che tutte le richiamate
indennità non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui
all'articolo 44 del decreto Cura Italia.
Le suddette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.
Infine, il comma 7 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le indennità di
cui al medesimo articolo 9 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
8. Presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui
all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020
Per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si
precisa che saranno fornite istruzioni relative alle domande telematiche con successiva
circolare attuativa; si anticipa che, per le prestazioni descritte nei precedenti paragrafi 3, 4, 5 e
6, i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità
relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una
ulteriore specifica domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei
requisiti previsti per tali indennità dal decreto-legge n. 104 del 2020.
9. Termine di decadenza per la presentazione delle domande di accesso
alle indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia
L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, infine, al comma 8 prevede che decorsi quindici
giorni dalla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia lunedì
31 agosto – primo giorno seguente non festivo - si decade dalla possibilità di richiedere le
indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia.
In particolare, allo scadere dei termini di cui sopra, le categorie di lavoratori che decadono
dalla possibilità di presentare domanda per le relative indennità COVID-19 sono le seguenti:
Liberi professionisti titolari di partita IVA;
Collaboratori coordinati e continuativi;
Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
Lavoratori intermittenti;
Lavoratori autonomi occasionali;
Incaricati alle vendite a domicilio;
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Si rinvia alla circolare n. 66 del 2020 per ulteriori precisazioni in ordine alle categorie di
lavoratori destinatari delle indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia e alla
relativa indennità alle stesse spettanti.
10. Lavoratori marittimi
L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, infine, un’indennità pari a 600 euro
per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui
all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all'articolo 17, comma
2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di
arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di
lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico
diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato.
Anche detta indennità a favore dei lavoratori marittimi, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 104 del 2020, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1987, ed è erogata dall'INPS, previa domanda,
nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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Le indennità COVID-19 previste dal decreto-legge 104/2020 riguardano lavoratori autonomi occasionali, lavoratori stagionali e intermittenti, rappresentando misure di sostegno economico per categorie vulnerabili. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti di non cumulabilità con altre prestazioni, l'assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la corretta documentazione dei periodi lavorativi, considerando che queste indemnità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1986.
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