Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3109/2022

Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna

Pubblicato: 07/08/2022 In vigore dal: 07/08/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per richiedere l'indennità IMA (indennità di mancato avviamento al lavoro) per i lavoratori portuali della Sardegna nel periodo 2022?

Spiegato da FiscoAI
L'indennità IMA è una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in specifici porti della Regione Sardegna che si trovano in situazioni di crisi aziendale. La normativa si applica ai lavoratori in esubero nei porti dove almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene in modalità transhipment e persistono stati di crisi da almeno dodici mesi. L'indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in alternativa alla prestazione NASpI per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022. I periodi di percezione sono coperti da contribuzione figurativa, garantendo la continuità previdenziale del lavoratore.

Per i lavoratori che hanno già beneficiato dell'indennità IMA nel 2021, il riconoscimento per il 2022 avviene automaticamente d'ufficio senza necessità di nuova domanda. Invece, coloro che non hanno beneficiato dell'indennità nel 2021 ma percepiscono NASpI nel periodo gennaio-giugno 2022 devono presentare una richiesta di opzione tramite PEC alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari, utilizzando il modulo allegato e allegando copia di un documento d'identità valido. La richiesta deve indicare nell'oggetto "Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna".

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 08-08-2022 Messaggio n. 3109 Allegati n.1 OGGETTO: Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna L’articolo 40-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito decreto Sostegni), che ha previsto, a domanda degli interessati, il riconoscimento di un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020. Detta indennità, secondo la richiamata disposizione normativa, è stata riconosciuta in alternativa alla prestazione di disoccupazione NASpI per il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui alla circolare n. 171 del 2021, attuativa del citato articolo 9-bis. L’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna possa istituire, entro la data del 30 giugno 2022, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. Il successivo comma 998 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022prevede che fino alla data di istituzione della citata Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al richiamato comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto Sostegni, con conseguente riconoscimento, a domanda e in alternativa alla prestazione NASpI, dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, c.d. IMA, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Per quanto concerne gli aspetti relativi al regime di alternatività tra l’indennità NASpI e l’indennità IMA, alla modalità di calcolo delle stesse, nonché allo svolgimento di attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma in costanza di percezione dell’indennità IMA, si rinvia a quanto previsto dall’Istituto con la citata circolare n. 171 del 2021. Ai lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità IMA per l’anno 2021 e che sono stati altresì titolari della prestazione NASpI nell’arco temporale 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, l’indennità IMA relativa all’anno 2022 verrà riconosciuta d’ufficio, in alternativa alla NASpI, per il relativo periodo di spettanza senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte dei lavoratori interessati. Viceversa, i lavoratori interessati che non hanno beneficiato dell’indennità IMA nell’anno 2021 e che siano stati titolari dell’indennità NASpI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, possono optare - in presenza dei requisiti di cui all’articolo 9-bis del decreto Sostegni - per l’indennità IMA in luogo dell’indennità NASpI, relativamente al predetto periodo (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022). A tale fine, la richiesta di opzione per l’indennità IMA per l’anno 2022 dovrà essere presentata dagli interessati tramite PEC da inviare al seguente indirizzo: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it. Nell’invio si dovrà indicare nell’oggetto “Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna”, e utilizzare il fac-simile allegato (Allegato n. 1), debitamente compilato in ogni sua parte, avendo cura di allegare la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3109/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'indennità IMA si inquadra nel sistema delle prestazioni di disoccupazione alternative alla NASpI, disciplinate dall'articolo 9-bis del decreto Sostegni e dalla legge di Bilancio 2022. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'alternatività tra NASpI e IMA, la contribuzione figurativa, e i requisiti specifici legati ai porti sardi con crisi aziendale persistente e movimentazione transhipment. La normativa riguarda anche la possibilità di svolgere attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma in costanza di percezione dell'indennità, secondo quanto previsto dalla circolare INPS 171/2021.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →