Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna
Quali sono i requisiti e le modalità per richiedere l'indennità IMA (indennità di mancato avviamento al lavoro) per i lavoratori portuali della Sardegna nel periodo 2022?
Spiegato da FiscoAI
L'indennità IMA è una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in specifici porti della Regione Sardegna che si trovano in situazioni di crisi aziendale. La normativa si applica ai lavoratori in esubero nei porti dove almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene in modalità transhipment e persistono stati di crisi da almeno dodici mesi. L'indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in alternativa alla prestazione NASpI per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022. I periodi di percezione sono coperti da contribuzione figurativa, garantendo la continuità previdenziale del lavoratore.
Per i lavoratori che hanno già beneficiato dell'indennità IMA nel 2021, il riconoscimento per il 2022 avviene automaticamente d'ufficio senza necessità di nuova domanda. Invece, coloro che non hanno beneficiato dell'indennità nel 2021 ma percepiscono NASpI nel periodo gennaio-giugno 2022 devono presentare una richiesta di opzione tramite PEC alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari, utilizzando il modulo allegato e allegando copia di un documento d'identità valido. La richiesta deve indicare nell'oggetto "Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna".
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Riferimento normativo
Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 08-08-2022
Messaggio n. 3109
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n.
234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali dipendenti da
imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna
L’articolo 40-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto il comma 2-bis
all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito decreto Sostegni), che ha previsto, a
domanda degli interessati, il riconoscimento di un’indennità di importo pari a un
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in
favore dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione
Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione
salariale nell'anno 2020. Detta indennità, secondo la richiamata disposizione normativa,
è stata riconosciuta in alternativa alla prestazione di disoccupazione NASpI per il
periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui alla circolare
n. 171 del 2021, attuativa del citato articolo 9-bis.
L’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)
prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna possa istituire, entro la
data del 30 giugno 2022, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento
della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi
cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi
aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione
del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.
Il successivo comma 998 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022prevede che fino alla
data di istituzione della citata Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori
in esubero di cui al richiamato comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui
all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto Sostegni, con conseguente
riconoscimento, a domanda e in alternativa alla prestazione NASpI, dell’indennità di
mancato avviamento al lavoro, c.d. IMA, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2022.
I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
Per quanto concerne gli aspetti relativi al regime di alternatività tra l’indennità NASpI e
l’indennità IMA, alla modalità di calcolo delle stesse, nonché allo svolgimento di attività
lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma in costanza di percezione
dell’indennità IMA, si rinvia a quanto previsto dall’Istituto con la citata circolare n. 171
del 2021.
Ai lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità IMA per l’anno 2021 e che sono
stati altresì titolari della prestazione NASpI nell’arco temporale 1° gennaio 2022 – 30
giugno 2022, l’indennità IMA relativa all’anno 2022 verrà riconosciuta d’ufficio, in
alternativa alla NASpI, per il relativo periodo di spettanza senza necessità di presentare
un’ulteriore domanda da parte dei lavoratori interessati.
Viceversa, i lavoratori interessati che non hanno beneficiato dell’indennità IMA nell’anno
2021 e che siano stati titolari dell’indennità NASpI nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, possono optare - in presenza dei requisiti di cui
all’articolo 9-bis del decreto Sostegni - per l’indennità IMA in luogo dell’indennità
NASpI, relativamente al predetto periodo (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022).
A tale fine, la richiesta di opzione per l’indennità IMA per l’anno 2022 dovrà essere
presentata dagli interessati tramite PEC da inviare al seguente indirizzo:
direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it. Nell’invio si dovrà indicare nell’oggetto
“Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali
Regione Sardegna”, e utilizzare il fac-simile allegato (Allegato n. 1), debitamente
compilato in ogni sua parte, avendo cura di allegare la copia di un proprio documento
d’identità in corso di validità.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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L'indennità IMA si inquadra nel sistema delle prestazioni di disoccupazione alternative alla NASpI, disciplinate dall'articolo 9-bis del decreto Sostegni e dalla legge di Bilancio 2022. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'alternatività tra NASpI e IMA, la contribuzione figurativa, e i requisiti specifici legati ai porti sardi con crisi aziendale persistente e movimentazione transhipment. La normativa riguarda anche la possibilità di svolgere attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma in costanza di percezione dell'indennità, secondo quanto previsto dalla circolare INPS 171/2021.
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