Sportello telematico per la presentazione della domanda del “Bonus lavoratori fragili”. Indennità una tantum di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021
Quali sono i requisiti e le modalità per richiedere il Bonus lavoratori fragili previsto dalla legge 234/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Bonus lavoratori fragili è un'indennità una tantum di 1.000 euro erogata dall'INPS per l'anno 2022 destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato. Possono richiederlo coloro che nel 2021 hanno ricevuto il trattamento economico di malattia riservato ai lavoratori fragili, ovvero persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 oppure con certificazione medico-legale attestante immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o relative terapie salvavita. Un requisito essenziale è aver presentato almeno un certificato di malattia nel 2021 afferente a questa categoria e aver raggiunto il periodo massimo indennizzabile di malattia secondo la normativa applicabile; inoltre, il lavoratore non deve aver svolto prestazione in modalità agile nei periodi per cui ha presentato i certificati. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022 esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS (con SPID, CIE o CNS), il Contact center al numero 803.164, oppure tramite Patronato, utilizzando l'autocertificazione dei requisiti. Il pagamento avviene tramite accredito su IBAN intestato al richiedente, e l'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile né genera contribuzione figurativa. Lo stanziamento complessivo è limitato a 5 milioni di euro per il 2022.
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Riferimento normativo
Sportello telematico per la presentazione della domanda del “Bonus lavoratori fragili”. Indennità una tantum di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021
Testo normativo
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 08-08-2022
Messaggio n. 3106
OGGETTO: Sportello telematico per la presentazione della domanda del
“Bonus lavoratori fragili”. Indennità una tantum di cui all’articolo
1, comma 969, della legge n. 234/2021
1. Premessa
Con l’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata prevista
un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022, per i lavoratori dipendenti del
settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano
stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.
L’indennità è riconosciuta a condizione che l’interessato abbia presentato nell’anno 2021 uno o
più certificati di malattia afferenti al comma 2 articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in
quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Inoltre, il lavoratore deve avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di
malattia, disciplinato dalla specifica normativa prevista per il soggetto che presenta la
domanda, e non deve avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei
periodi per i quali ha presentato i certificati di malattia (cfr. la circolare n. 96/2022).
Il legislatore ha stabilito che il bonus in argomento venga erogato dall'INPS previa domanda,
con l’autocertificazione del possesso dei requisiti. L’indennità, inoltre, non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa.
Il limite di spesa previsto dalla norma è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Presentazione domanda per i lavoratori dipendenti
La domanda per il bonus ai lavoratori fragili di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n.
234/2021 deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022.
La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in
modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
• tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”
> “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se si è in possesso di
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di
identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori);
• tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
All’interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti
funzionalità:
• Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
• Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie
per l'invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l’acquisizione parziale della
domanda dando la possibilità all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di
confermarla definitivamente;
• Annullamento domande: la funzione consente l'annullamento della domanda già
inviata/protocollata;
• Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate
all'Istituto;
• Manuale utente.
Per l’inserimento della domanda, il richiedente dovrà, inoltre, fornire le informazioni presenti
nelle seguenti sezioni:
- “Dati anagrafici”, “Residenza”, “Contatti personali”
I dati anagrafici e la residenza visualizzati sono quelli già in possesso dell’Istituto. È possibile
specificare un domicilio diverso dalla residenza per le comunicazioni della Struttura territoriale
INPS competente.
I contatti personali utilizzati saranno quelli presenti nella sezione “Anagrafica” di “MyInps”.
- “Dichiarazioni”
In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, quelle relative
alla posizione lavorativa prevalente nel 2021.
- “Informazioni per l’accredito del pagamento”
Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente.
Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di
richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto
ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all’INPS in occasione di
precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione finanziaria, codice “MV70”, è
disponibile sul portale web www.inps.it.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Bonus lavoratori fragili si colloca nell'ambito delle prestazioni assistenziali INPS e della tutela dei lavoratori in condizioni di fragilità sanitaria. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare che l'indennità non è imponibile secondo il TUIR (DPR 917/1986) e non genera contributi figurativi, aspetto rilevante per la dichiarazione dei redditi e la gestione della posizione previdenziale del dipendente. La normativa richiama l'articolo 26 del decreto-legge 18/2020 (Cura Italia) e la legge 104/1992 sulla disabilità, elementi fondamentali per verificare l'effettiva spettanza della prestazione.
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