Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3098/2017

Prestazioni invalidità civile – arretrati – criterio  competenza

Pubblicato: 24/07/2017 In vigore dal: 24/07/2017 Documento ufficiale

Come deve essere calcolato il reddito per la determinazione dei limiti reddituali nelle prestazioni di invalidità civile quando sono presenti arretrati?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3098/2017 chiarisce il criterio di calcolo dei redditi per le prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, in particolare quando il beneficiario ha percepito importi arretrati. Precedentemente, l'INPS applicava il criterio di cassa, considerando l'intero importo degli arretrati nell'anno di riscossione, indipendentemente dall'anno di competenza. Questa pratica ha generato contenziosi giudiziari, conclusi con una sentenza della Cassazione a sezioni unite che ha stabilito un diverso orientamento. La Corte ha disposto che gli arretrati devono essere considerati non nel loro importo complessivo, ma suddivisi nelle quote maturate per ciascun anno di competenza, applicando quindi il criterio di competenza anziché quello di cassa. L'INPS, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, ha recepito questo orientamento e ha disposto che le sedi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza al fine di determinare correttamente il limite reddituale. Per le domande precedentemente respinte sulla base del criterio di cassa, il messaggio prevede specifiche procedure di autotutela e riesame per riconoscere il diritto alla prestazione quando, applicando il nuovo criterio, risulti effettivamente spettante.

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Riferimento normativo

Prestazioni invalidità civile – arretrati – criterio  competenza

Testo normativo

Direzione Generale Roma, 25-07-2017 Messaggio n. 3098 OGGETTO: Prestazioni invalidità civile – arretrati – criterio competenza DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITA' CIVILE E ALTRE PRESTAZIONI In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia, opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile. Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza. Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa). Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’Istituto è risultato soccombente, che si fonda su una pronuncia della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005). Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”. In relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza. Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti: a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza; b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela; c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela. IL Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato

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Il criterio di competenza rappresenta il principio fondamentale per il calcolo dei redditi nelle prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, in contrapposizione al criterio di cassa. Commercialisti e consulenti che assistono beneficiari di prestazioni assistenziali devono conoscere la distinzione tra redditi ordinari e arretrati soggetti a tassazione separata, nonché le modalità di ripartizione per anno di competenza secondo quanto stabilito dalla Cassazione e recepito dall'INPS.

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