Come deve essere calcolato il reddito per la determinazione dei limiti reddituali nelle prestazioni di invalidità civile quando sono presenti arretrati?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3098/2017 chiarisce il criterio di calcolo dei redditi per le prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, in particolare quando il beneficiario ha percepito importi arretrati. Precedentemente, l'INPS applicava il criterio di cassa, considerando l'intero importo degli arretrati nell'anno di riscossione, indipendentemente dall'anno di competenza. Questa pratica ha generato contenziosi giudiziari, conclusi con una sentenza della Cassazione a sezioni unite che ha stabilito un diverso orientamento. La Corte ha disposto che gli arretrati devono essere considerati non nel loro importo complessivo, ma suddivisi nelle quote maturate per ciascun anno di competenza, applicando quindi il criterio di competenza anziché quello di cassa. L'INPS, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, ha recepito questo orientamento e ha disposto che le sedi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza al fine di determinare correttamente il limite reddituale. Per le domande precedentemente respinte sulla base del criterio di cassa, il messaggio prevede specifiche procedure di autotutela e riesame per riconoscere il diritto alla prestazione quando, applicando il nuovo criterio, risulti effettivamente spettante.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Direzione Generale
Roma, 25-07-2017
Messaggio n. 3098
OGGETTO: Prestazioni invalidità civile – arretrati – criterio competenza
DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITA'
CIVILE E ALTRE PRESTAZIONI
In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la
normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito
in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della
ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di
riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare
precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso
anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei
pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e
successive modificazioni e integrazioni”.
La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia, opera una
distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile.
Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento
dell’assegno, si applica il criterio di competenza.
Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di
legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti
arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza
(criterio di cassa).
Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’Istituto è
risultato soccombente, che si fonda su una pronuncia della Cassazione a sezioni unite
(sentenza n. 12796/2005).
Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al
reddito, statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati
anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio,
l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro
importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
In relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, l’Istituto dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel
computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati
siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun
anno di competenza.
Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di
acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di
competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con
particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del
criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il
diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti
provvedimenti:
a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la
Sede dovrà accogliere l’istanza;
b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale
prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di
accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la
trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza,
invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente
formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
IL Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3098/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il criterio di competenza rappresenta il principio fondamentale per il calcolo dei redditi nelle prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, in contrapposizione al criterio di cassa. Commercialisti e consulenti che assistono beneficiari di prestazioni assistenziali devono conoscere la distinzione tra redditi ordinari e arretrati soggetti a tassazione separata, nonché le modalità di ripartizione per anno di competenza secondo quanto stabilito dalla Cassazione e recepito dall'INPS.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.