Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo- Criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario
Quali sono i criteri di precedenza e i limiti temporali per accedere alle prestazioni di assegno ordinario dal Fondo di solidarietà del credito cooperativo?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3097/2017 disciplina le modalità di accesso al Fondo di solidarietà istituito presso l'INPS per il personale del credito cooperativo, un fondo senza personalità giuridica gestito autonomamente dall'Istituto. Il fondo eroga prestazioni di sostegno al reddito, inclusi assegni ordinari pari all'integrazione salariale, in caso di ristrutturazioni aziendali, crisi, riorganizzazioni, riduzioni o sospensioni temporanee di attività. A partire dal 1° gennaio 2017, le domande di assegno ordinario non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi, criterio introdotto per contenere fenomeni di "tiraggio" e garantire un utilizzo razionale delle risorse disponibili. Le prestazioni sono riconosciute nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria versata dall'azienda richiedente dal momento dell'iscrizione al fondo fino al trimestre precedente la presentazione della domanda, al netto dei costi di gestione e delle prestazioni già deliberate e fruite dalla medesima azienda. Questo meccanismo di calcolo rappresenta un vincolo importante per le aziende del credito cooperativo che intendono accedere al fondo, poiché limita l'importo massimo erogabile in relazione ai contributi effettivamente versati.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo- Criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 25-07-2017
Messaggio n. 3097
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità,
dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo-
Criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario
Il Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso l'INPS il Fondo di
solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del
credito cooperativo.
Il Fondo, che non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e
patrimoniale, costituisce gestione dell’INPS e, nell’ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione
o sospensione temporanea di attività o di lavoro, ha lo scopo di erogare prestazioni a sostegno
del reddito, tra cui assegni ordinari d’importo pari all’integrazione salariale.
Con il presente messaggio s’illustra l’allegata delibera n.2 dell’11/4/2017 adottata dal Comitato
amministratore in materia di assegno ordinario, avente ad oggetto:
“criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario di cui all’art. 5, comma 1, lett.
a), punto 2) del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761.”
Con la delibera citata, il Comitato amministratore, al fine di contenere fenomeni di “tiraggio” e
garantire un più razionale utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo, ha previsto che le
domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, di cui all’articolo 5, comma 1, lett.
a), punto 2) del D.I. n. 82761/2014, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono
riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
Si rammenta che tali domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle
disposizioni vigenti, saranno accolte, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014,
nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di
iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al
netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a
programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima
azienda istante.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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Il Messaggio INPS 3097/2017 è il riferimento normativo per chi opera nel credito cooperativo e necessita di informazioni su assegni ordinari, integrazione salariale e ammortizzatori sociali. Aziende e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere i criteri di precedenza, i limiti temporali di dodici mesi, il calcolo del doppio della contribuzione ordinaria e le modalità di accesso al Fondo di solidarietà per situazioni di crisi aziendale e ristrutturazione.
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