Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3089/2020

Verifica della regolarità contributiva. Messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, precisazioni in ordine alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

Pubblicato: 09/08/2020 In vigore dal: 09/08/2020 Documento ufficiale

Qual è la validità dei DURC On Line con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 dopo la proroga dello stato di emergenza COVID-19 al 15 ottobre 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3089/2020 chiarisce che i DURC On Line (Documenti Unici di Regolarità Contributiva) con data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 mantengono validità prorogata fino al 29 ottobre 2020, indipendentemente dalla successiva proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020. Questa proroga è stata stabilita dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e non viene modificata dalla delibera del 29 luglio 2020. La norma si applica a tutti i contribuenti (datori di lavoro, committenti, lavoratori autonomi e aziende agricole) che devono dimostrare la regolarità contributiva in procedimenti amministrativi e contrattuali. In pratica, i soggetti che hanno già ottenuto un DURC On Line con scadenza in quel periodo possono continuare a utilizzarlo fino al 29 ottobre 2020 senza richiedere una nuova verifica, salvo specifiche eccezioni. Tuttavia, per le stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti che operano secondo il decreto-legge 76/2020 (in materia di semplificazione digitale), la validità prorogata non si applica nelle fasi di selezione del contraente o stipulazione del contratto: in questi casi deve essere effettuata una nuova richiesta di verifica secondo le modalità ordinarie.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Verifica della regolarità contributiva. Messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, precisazioni in ordine alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 10-08-2020 Messaggio n. 3089 OGGETTO: Verifica della regolarità contributiva. Messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, precisazioni in ordine alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (1). Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella medesima Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2020, n.190, stabilisce all’articolo 1, comma 4 che: “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.” Tra le norme indicate nel citato allegato 1 non è incluso l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In proposito, si rammenta che per effetto della soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (2), disposta dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103 (3), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale esclusione, ai sensi del citato articolo 1, comma 4, del D.L. n. 83/2020, come condiviso per le vie brevi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comporta che la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020. Nel richiamare integralmente le indicazioni fornite con il messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, a decorrere dal 19 luglio 2020 data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione. Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, primo periodo, in tema di validità prorogata dei Durc on line, per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020. Ricorrendo tali fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata. Pertanto, come specificato nel citato messaggio n. 2998/2020, le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo D.M. 30 gennaio 2015, come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 23 febbraio 2016. In particolare, sarà emesso un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata. Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata. Si ribadisce che l’utilizzo dei Durc on Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis al 29 ottobre 2020, è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva. Infine, si coglie l’occasione per specificare che ai fini della verifica della regolarità contributiva, qualora l’invito a regolarizzare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 4 del D.M. 30 gennaio 2015, riporti l’irregolarità relativa ad un periodo compreso tra quelli previsti dalle norme in materia di sospensione, gli interessati che non abbiano già provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti nelle disposizioni impartite dall’Istituto con riferimento a ciascuna Gestione previdenziale (4), dovranno procedere, nei termini assegnati, alla loro regolarizzazione con l’invio dell’istanza di sospensione (se si tratta di lavoratori autonomi, aziende agricole o autonomi agricoli) ovvero mediante l’inserimento dei codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens (se si tratta di datori di lavoro o committenti), dandone comunicazione alla casella di posta indicata nell’invito. Ciò consentirà di definire la verifica, con riguardo a tali periodi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 , lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, che prevede che la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi NOTE: 1. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26; Delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190. 2. Il comma 1 dell’articolo 81, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata trova applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. 3. Con riferimento all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data 18 marzo 2020, ha chiarito che tra gli atti indicati dalla norma rientra senz’altro anche il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. 4. Con le circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020, n. 59 del 16 maggio 2020 e n. 64 del 28 maggio 2020, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative inerenti le norme emergenziali da COVID-19 che hanno disposto le sospensioni degli adempimenti e/o dei versamenti dei contributi previdenziali di pertinenza delle singole Gestioni amministrate dall’Inps; con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state riepilogate le indicazioni volte a specificare gli adempimenti da porre in essere entro il 16 settembre 2020, termine fissato dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e a definire le modalità di pagamento cui i beneficiari dei provvedimenti di sospensione devono attenersi.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3089/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), la verifica della regolarità contributiva presso l'INPS, e le modalità di accertamento della posizione previdenziale secondo il D.M. 30 gennaio 2015. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le disposizioni sulla sospensione dei versamenti contributivi, i codici di sospensione da inserire nel flusso Uniemens, e le eccezioni previste per i procedimenti di appalto disciplinati dal D.L. 76/2020 in tema di innovazione digitale.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →