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Messaggio INPS 3085/2018

Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale. Chiarimenti sulla durata delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali

Pubblicato: 02/08/2018 In vigore dal: 02/08/2018 Documento ufficiale

Qual è la durata massima delle certificazioni di distacco (formulari CE 1) per i lavoratori inviati in Turchia secondo l'Accordo bilaterale Italia-Turchia sulla previdenza sociale?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3085/2018 chiarisce le modalità di rilascio delle certificazioni di distacco per i lavoratori italiani inviati in Turchia. Inizialmente, secondo la circolare n. 168 del 2015, le certificazioni potevano essere rilasciate per periodi fino a 24 mesi. Tuttavia, a causa del mancato adottamento dell'Accordo amministrativo di applicazione da parte turca, l'Autorità turca non era in grado di gestire proroghe per periodi superiori a 12 mesi e rigettava le relative richieste. Per evitare danni ai lavoratori e alle aziende interessate, il Ministero del Lavoro ha richiesto all'INPS di ridurre la durata massima a 12 mesi in via provvisoria. Le Strutture territoriali INPS devono quindi rilasciare i formulari CE 1 per una durata massima di 12 mesi, e per le certificazioni già emesse a 24 mesi, devono emetterne di nuove limitatamente ai primi 12 mesi quando richiesto dal Ministero vigilante. Questa disposizione rimane in vigore fino all'adozione definitiva dell'Accordo amministrativo tra i due Paesi.

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Riferimento normativo

Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale. Chiarimenti sulla durata delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 03-08-2018 Messaggio n. 3085 OGGETTO: Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale. Chiarimenti sulla durata delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali Con la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° agosto 2015. Per quanto riguarda la legislazione applicabile e, in particolare, con riferimento alle nuove disposizioni relative alla durata del distacco, al paragrafo 2.2 della predetta circolare è stato precisato che “per i distacchi il cui inizio è fissato a decorrere dal 1° agosto 2015, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, le relative certificazioni potranno essere rilasciate per periodi di durata fino a 24 mesi”. Con il messaggio n. 625 del 9 febbraio 2018 sono state fornite indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla trasmissione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità competente per la trattazione delle richieste di proroga, delle certificazioni di distacco rilasciate dall’Istituto, in applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti). Ciò premesso, con riferimento all’Accordo tra Italia e Turchia e alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, a seguito delle numerose richieste/solleciti da parte del Ministero vigilante per l’acquisizione delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali competenti di durata non superiore a 12 mesi, è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con nota dell’11 giugno 2018 il Ministero, confermando la correttezza di quanto riportato nella citata circolare n. 168 del 2015 con riferimento alla durata del periodo di distacco (24 mesi), ha tuttavia precisato che “l’Autorità turca ha più volte rappresentato che, non essendo ancora stato adottato l’Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale, la stessa non è in grado di applicare tale nuova norma ed ha quindi rigettato le proposte di proroga, avanzate dall’Autorità competente italiana, relative a distacchi per i quali erano stati emessi, ai sensi della nuova Convenzione, certificati di copertura assicurativa di 24 mesi. Pertanto, preso atto di tale posizione, al solo fine di non danneggiare i lavoratori e le aziende interessati, nelle more dell’adozione dell’Accordo amministrativo, si è di volta in volta richiesto all’Istituto di procedere all’emanazione dei formulari CE 1 per un massimo di 12 mesi, al fine di poter acquisire dalla parte turca l’Accordo per le relative proroghe”. Alla luce dei chiarimenti sopra riportati, in attesa della definizione dell’Accordo amministrativo, le Strutture territoriali, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, dovranno rilasciare le certificazioni di distacco (formulari CE 1) per la durata massima di 12 mesi. Relativamente alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, per le quali il Ministero vigilante richieda, con le modalità illustrate con il messaggio sopra citato, copia del formulario di copertura contributiva solo per i primi 12 mesi, le Strutture territoriali dovranno procedere all’emissione di un nuovo certificato per la durata richiesta (12 mesi). Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato

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Il Messaggio INPS 3085/2018 riguarda l'applicazione dell'Accordo bilaterale Italia-Turchia in materia di sicurezza sociale, certificazioni di distacco, formulari CE 1 e legislazione applicabile ai lavoratori distaccati. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le regole sulla durata del distacco, la trasmissione dei certificati di copertura assicurativa al Ministero del Lavoro e le modalità di proroga secondo le convenzioni internazionali di previdenza sociale.

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