Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3078/2024

Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015

Pubblicato: 18/09/2024 In vigore dal: 18/09/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i presupposti per ricostituire una prestazione di esodo presso l'INPS, e chi può presentare la relativa domanda?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3078/2024 disciplina la ricostituzione delle prestazioni di esodo (assegni di accompagnamento a pensione) erogate in base alla legge 92/2012 e al decreto legislativo 148/2015. La ricostituzione consente di rideterminare l'importo e la scadenza della prestazione quando, dopo la liquidazione iniziale, emergono elementi non considerati: retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro oppure contribuzione accreditata successivamente (ad esempio, per servizio militare, riscatto o ricongiunzione). La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore, tramite posta elettronica certificata alla struttura INPS competente, allegando una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'azienda si assume l'onere della maggiore spesa derivante dalla ricostituzione. È inoltre necessario acquisire il consenso scritto del lavoratore interessato. La ricostituzione non può avvenire d'ufficio né su istanza del solo lavoratore, poiché l'onere economico della prestazione rimane a carico del datore di lavoro. Una volta accreditata la nuova contribuzione, se la scadenza della prestazione può essere anticipata, l'INPS avvisa entrambi i soggetti per concordare l'anticipo e il versamento correlato.

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Riferimento normativo

Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 19-09-2024 Messaggio n. 3078 Allegati n.2 OGGETTO: Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 Con il messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022 sono state fornite indicazioni operative relative ai casi in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione stessa e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di accompagnamento a pensione, e al caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo. Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in oggetto, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo. La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”. Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata. Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,tali informazioni sono certificate dall’Istituto prima della chiusura del relativo piano di esodo. Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio né su istanza del lavoratore. La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore. Si precisa, inoltre, che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui: dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo; nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo. Qualora, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la Struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione. La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica. La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, come da fac-simile (Allegato n. 1), opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione. Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato, come da fac- simile (Allegato n. 2), da acquisire agli atti. La modalità di presentazione della domanda illustrata con il presente messaggio deve essere utilizzata anche per le casistiche oggetto del messaggio n. 2099/2022. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Oggetto: Ricostituzione della prestazione di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e dell’assegno straordinario dei Fondi di Solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 In merito alla domanda di ricostituzione della prestazione di esodo intestata all’ex dipendente ……………..……….…………. cod. fisc. ……………………………, questa Azienda dichiara di farsi carico dell’eventuale aumento dell’importo mensile della prestazione e degli arretrati spettanti dalla decorrenza dell’esodo. Data Timbro e firma del legale rappresentante ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Oggetto: Ricostituzione della prestazione di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e dell’assegno straordinario dei Fondi di Solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 Il sottoscritto ………………………………………. cod. fisc. ………………………………, autorizza l’azienda ………………… a presentare all’INPS la domanda di ricostituzione della prestazione di esodo e rilascia il proprio consenso all’eventuale variazione dell’importo mensile della prestazione dalla decorrenza e della data di scadenza della prestazione stessa. Data Firma del lavoratore

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La ricostituzione delle prestazioni di esodo riguarda l'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e l'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 148/2015, ed è rilevante per aziende che gestiscono piani di esodo, contribuzione figurativa, accrediti di servizio militare e operazioni di riscatto o ricongiunzione contributiva. Commercialisti e responsabili risorse umane devono coordinarsi con l'INPS per verificare estratti conti contributivi, gestire arretrati e variazioni di scadenza, nonché documentare il consenso del lavoratore e l'impegno economico dell'azienda.

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