Quali sono le modalità di applicazione della Decontribuzione Sud per le imprese armatoriali e come deve essere esposto il beneficio nei flussi Uniemens?
Spiegato da FiscoAI
La Decontribuzione Sud è un'agevolazione contributiva che riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali alle imprese con sede nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Per le imprese armatoriali, il beneficio si applica esclusivamente ai marittimi imbarcati su navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi o assistenza a piattaforme petrolifere, a condizione che le navi risultino iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate alla data di riferimento (1° ottobre 2020 per il primo periodo, 1° gennaio 2021 per gli anni successivi).
L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 con una riduzione del 30% dei contributi dovuti, e successivamente fino al 31 dicembre 2029 con modulazioni diverse. È fondamentale che le imprese armatoriali non cumulino questo beneficio con gli esoneri totali previsti dagli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge n. 457/1997, né con l'esonero dell'articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 una volta operativo.
Nei flussi Uniemens, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori marittimi beneficiari indicando la contribuzione piena nell'elemento Contributo, e valorizzare l'elemento Incentivo con il codice "ACAS" come TipoIncentivo, "H00" come CodEnteFinanziatore, l'importo mensile in ImportoCorrIncentivo e l'importo cumulato da ottobre 2020 in ImportoArrIncentivo. Questi dati vengono successivamente riportati nel DM2013 "VIRTUALE" con i codici "L540" e "L543".
Le posizioni contributive delle imprese armatoriali sono caratterizzate dal codice settore contribuente 1.15.02 senza causale d'assenza 2N o 2S, e non possono beneficiare della riduzione se caratterizzate dalla causale d'assenza 9F. Per gli anni 2022-2029, le istruzioni operative saranno fornite successivamente all'autorizzazione della Commissione europea.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Applicazione della c.d. Decontribuzione Sud alle imprese armatoriali. Chiarimenti. Istruzioni operative. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 10-09-2021
Messaggio n. 3065
OGGETTO: Applicazione della c.d. Decontribuzione Sud alle imprese armatoriali.
Chiarimenti. Istruzioni operative. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia
situata in regioni c.d. svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d.
Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi,
con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020
al 31 dicembre 2020.
Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di
una diversa modulazione dell’intensità della misura (cfr. la circolare n. 33/2021) ed escludendo
dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della medesima legge di bilancio
2021.
La Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 ha
autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine finale di
operatività del Temporary Framework.
Ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del decreto-legge n.
104/2020 - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - con il
messaggio n. 72/2021 e con la successiva circolare n. 33/2021, ai fini dell’applicazione
dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, è stato
chiarito che tale agevolazione è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati
su navi che risultano iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate
dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 (cfr. il successivo par. 3.1).
In particolare, al paragrafo 3 del citato messaggio n. 72/2021, è stato rilevato che le imprese
armatoriali possono beneficiare per i marittimi imbarcati delle seguenti agevolazioni
contributive:
1. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali dovuti
per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6 del D.L. n.
457/1997 e successive modificazioni);
2. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali per gli
equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis del D.L. n.
457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998);
3. esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021, dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle
navi iscritte nei Registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei
prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché attività
adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88 del D.L. n.
104/2020).
Tenuto conto che tali agevolazioni prevedono l’esonero totale dal versamento dei contributi
dovuti, è stato previsto che le stesse non possano essere cumulate con la riduzione
contributiva disciplinata dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.
1. Esonero contributivo disciplinato dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020
L’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 come successivamente modificato dall’articolo 1,
comma 664, della legge n. 178/2020, nonché dall’articolo 73, comma 7, del decreto-legge 25
maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone
che “i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal
1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte
nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti
petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali”.
Il comma 2 dell’articolo 88 in esame demanda a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti (ora Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili), da adottarsi di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, l’individuazione delle modalità attuative dell’esonero in argomento.
2. Fruizione della Decontribuzione Sud per le imprese armatoriali individuate
dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020
Nelle more dell’attuazione dell’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, le imprese
armatoriali, anche laddove iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate
dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono quindi tenute al versamento della
contribuzione obbligatoria, alla luce del predetto messaggio n. 72/2021.
Tuttavia, tenuto conto che il decreto interministeriale sopra richiamato, finalizzato a dare
attuazione all’esonero di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, non è ancora stato
emanato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il conforme
parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è autorizzato per le
imprese armatoriali sopra indicate – in attesa dell’attuazione dell’esonero di cui al citato
articolo 88 - l’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.
Con il presente messaggio vengono, quindi, forniti chiarimenti nonché indicazioni operative per
la fruizione dell’esonero in trattazione da parte delle imprese armatoriali interessate.
Si precisa, che il beneficio contributivo in argomento dovrà essere successivamente oggetto di
compensazione con l’esonero contributivo (pari al 100% della contribuzione dovuta) di cui
all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, una volta operativo.
3. Aspetti di carattere generale. Chiarimenti
Per quanto attiene alla misura e all’assetto dell’esonero disciplinato dall’articolo 27 del decreto-
legge n. 104/2020 e dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nonché alle
condizioni di spettanza, alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, al
coordinamento con altri incentivi – tenuta ferma la incumulabilità della Decontribuzione Sud
con gli esoneri totali dal versamento dei contributi obbligatori disciplinati, rispettivamente,
dagli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge n. 457/1997 - si rinvia a quanto illustrato in materia
dalle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021.
Tuttavia, tenuto conto delle specificità del regime previdenziale dei lavoratori marittimi, recato
dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si forniscono le indicazioni di seguito illustrate.
3.1 Imprese armatoriali
Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’articolo 27 del decreto-legge n.
104/2020 e all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021 le imprese armatoriali di
unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano
attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai
consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali.
L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e
trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi
che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’articolo
27 del decreto-legge n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero
di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nei compartimenti marittimi
ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Come indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, la Decontribuzione Sud è riconosciuta
per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.
3.2 Posizioni contributive
Le predette imprese armatoriali assolvono agli obblighi informativi e contributivi su posizioni
contributive accese per ciascuna nave in armamento, come disposto dall’articolo 10 della legge
n. 413/1984.
Tali posizioni contributive sono caratterizzate dal c.s.c. 1.15.02, senza c.a. 2N o 2S.
Tenuto conto dell’incumulabilità della Decontribuzione Sud con l’esonero totale disciplinato
dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 si rammenta che non è possibile operare la
riduzione contributiva ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 sulle matricole
contributive caratterizzate dal c.a. 9F.
4. Riconoscimento della Decontribuzione Sud anche per la tredicesima mensilità
Al paragrafo 4 del messaggio n. 72/2001 sono state date indicazioni sull’applicazione della
Decontribuzione Sud alla tredicesima mensilità dell’anno 2020, limitatamente ai ratei maturati
nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020.
Tuttavia, gli effetti prodotti dalle predette indicazioni sono attualmente sospesi, alla luce del
decreto n. 876/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater) fino all’esito del giudizio attualmente pendente presso il predetto TAR (cfr. il
messaggio n. 728/2021).
5. Flusso Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla Decontribuzione Sud
Come già indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, i datori di lavoro interessati, che
intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori
marittimi per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In
particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il
significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero
relativo ai mesi da ottobre 2020 al mese precedente l’esposizione dell’importo del mese
corrente.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <ImportoCorrIncentivo> può essere effettuata
nei flussi Uniemens di competenza fino a dicembre 2021, mentre l’elemento
<ImportoArrIncentivo> può essere effettuata nei flussi Uniemens con periodo competenza
giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i codici in uso “L540” e “L543”.
Per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite
le relative istruzioni operative con un successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della
misura da parte della Commissione europea.
6. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’esonero in argomento, esteso anche alle imprese
armatoriali, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, con le
quali è stato istituito il conto GAW37158.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3065/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decontribuzione Sud è disciplinata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 e dall'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, e rappresenta un'agevolazione contributiva per le aree svantaggiate che interessa commercialisti e consulenti del lavoro nella gestione dei contributi previdenziali, dell'Uniemens e della contabilità aziendale. Il beneficio riguarda l'esonero contributivo, la modulazione dell'intensità della misura, l'incumulabilità con altri esoneri totali e la compatibilità con il Temporary Framework europeo, richiedendo particolare attenzione alle posizioni contributive caratterizzate da specifici codici settore e causali d'assenza.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.