Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3058/2018

Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa.

Pubblicato: 30/07/2018 In vigore dal: 30/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti per trasformare una domanda di disoccupazione agricola in NASpI e viceversa?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3058/2018 disciplina la possibilità di trasformare una domanda di disoccupazione respinta da una tipologia all'altra, quando il rigetto è dovuto alla prevalenza di attività lavorativa in un settore diverso da quello inizialmente dichiarato. La norma riguarda i lavoratori che hanno presentato domanda di disoccupazione agricola ma risultano avere prevalenza di attività nel settore non agricolo, oppure viceversa per chi ha presentato domanda NASpI con prevalenza agricola. La trasformazione è possibile esclusivamente su richiesta esplicita dell'interessato e deve rispettare i termini legislativi previsti per ciascuna prestazione: entro 68 giorni dalla cessazione involontaria per la NASpI, oppure dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo per la disoccupazione agricola. Il lavoratore deve inoltre integrare la domanda originaria con la documentazione necessaria per definire la nuova prestazione richiesta.

La soluzione si fonda su principi civilistici consolidati, come la conservazione dell'atto giuridico e la conversione dell'atto nullo, garantendo che la domanda produca effetti utili anziché restare priva di conseguenze. Anche i ricorsi amministrativi e le istanze di riesame possono essere definiti in autotutela secondo queste indicazioni, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto nel frattempo.

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Riferimento normativo

Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 31-07-2018 Messaggio n. 3058 OGGETTO: Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa. Sono pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti sulla possibilità di trasformazione, a seguito di reiezione per prevalenza di attività lavorativa dipendente nel settore non agricolo o nel settore agricolo, della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e, viceversa, della domanda di disoccupazione NASpI in domanda di disoccupazione agricola. Al riguardo, con il presente messaggio si precisa che la suddetta trasformazione è possibile nei limiti di seguito specificati. La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpI, esclusivamente su specifica richiesta dell’interessato, qualora sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa). In tal caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpI. Sempre su richiesta dell’interessato, è possibile altresì trasformare la domanda di disoccupazione NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, qualora la domanda sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione). In tal caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione NASpI, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola. La soluzione interpretativa esposta risulta in sintonia sia con il generale principio di conservazione dell’atto giuridico, di cui all’articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, sia con l’altrettanto generale principio di conversione dell’atto nullo, di cui all’articolo 1424 del codice civile, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 del medesimo codice, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza. Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni sopra fornite. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato

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Il Messaggio INPS 3058/2018 è il riferimento normativo per la trasformazione tra disoccupazione agricola e NASpI, istituti di protezione sociale che richiedono il rispetto di termini perentori e requisiti di prevalenza settoriale. Consulenti del lavoro e patronati lo consultano per gestire domande respinte per prevalenza di attività, applicando i principi di conservazione dell'atto e conversione del negozio giuridico secondo il codice civile.

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