Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3028/2024

Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito, per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di esodo/espansione

Pubblicato: 12/09/2024 In vigore dal: 12/09/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per presentare la domanda di adesione al Fondo credito per i dipendenti che accedono all'APE sociale o alle procedure di esodo/espansione?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3028/2024 disciplina le modalità di adesione al Fondo credito per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che stanno per cessare dal servizio a seguito dell'accoglimento di domande per APE sociale o procedure di esodo/espansione. La normativa stabilisce che questi dipendenti possono aderire al Fondo credito entro e non oltre l'ultimo giorno di servizio, secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2022. Qualsiasi domanda presentata dopo tale termine non sarà accolta. Dal momento della cessazione dal servizio fino alla data del pensionamento, i soggetti interessati non possono accedere alle prestazioni della Gestione unitaria poiché non sono più assoggettati all'obbligo contributivo. Per chi aderisce al Fondo credito e ha prestiti ancora in ammortamento, il piano di ammortamento può essere traslato sul trattamento di quiescenza al momento dell'erogazione della pensione, con calcolo degli interessi secondo le modalità previste. Le domande saranno sottoposte a controlli specifici (status di pensionato, tipologia e decorrenza della pensione) per applicare correttamente la quota di adesione sulla rata pensionistica.

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Riferimento normativo

Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito, per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di esodo/espansione

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13-09-2024 Messaggio n. 3028 OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito, per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di esodo/espansione L’accesso ai benefici di cui all’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 1, commi da 166 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, può riguardare, quali destinatari di APE sociale o delle prestazioni collegate a procedure di esodo o espansione, dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano, per i dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i termini e le modalità di adesione al Fondo credito, a valere dalla data di decorrenza della pensione, una volta terminato il periodo di fruizione delle prestazioni di APE sociale o di quelle liquidate a seguito di procedure di esodo o espansione, durante il quale, essendo cessato il rapporto di lavoro è interrotto l’obbligo contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 1. Modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito presentate da dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che hanno avuto accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di esodo/espansione I dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso all’APE sociale o alle procedure di esodo/espansione, che intendano iscriversi al Fondo credito dopo il pensionamento, possono aderire al citato Fondo entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio, secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della circolare n. 20 del 3 febbraio 2022. Eventuali domande di adesione presentate in data successiva a tale termine non saranno accolte. Conseguentemente, dalla data della cessazione dal servizio e fino alla data del pensionamento, ai suddetti soggetti sono precluse tutte le prestazioni erogate dalla citata Gestione, non essendo assoggettati al corrispondente obbligo contributivo. Si precisa che, per coloro che aderiscono al Fondo credito, in presenza di un prestito ancora in ammortamento concesso dall’Istituto in costanza di rapporto di lavoro a favore di un dipendente già iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ferma restando la possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente e in unica soluzione il proprio debito così come per l’Istituto di compensare il proprio debito per TFS/TFR con quello dell’iscritto, il relativo piano di ammortamento potrà essere traslato sul trattamento di quiescenza nel momento in cui sarà erogato, computando i relativi interessi nella misura stabilita per il finanziamento. Le domande di adesione al Fondo credito presentate dai lavoratori che hanno avuto accesso all’APE sociale e alle procedure di esodo/espansione saranno sottoposte ai controlli (status di pensionato, tipologia e decorrenza della pensione) per applicare la relativa quota di adesione sulla rata di pensione. 2. Modalità procedurali in sede di invio delle denunce Per consentire la corretta implementazione della posizione assicurativa, che garantisca la registrazione della cessazione dal servizio e dell’interruzione dell’obbligo contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, è necessario che l’ultima denuncia relativa al lavoratore in servizio contenga uno specifico codice di cessazione, che identifichi sia i casi di accesso alle procedure di esodo ed espansione sia i casi di accesso all’APE sociale. Pertanto, analogamente alle casistiche relative alle procedure di esodo, per le quali l’Istituto ha già previsto specifici codici (54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”, 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012” e 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”), con il presente messaggio si comunica l’istituzione per i casi di accesso all’APE sociale del codice cessazione 60 “Cessazione APE sociale” che il datore di lavoro, autorizzato al versamento della contribuzione per i lavoratori cessati richiedenti l’APE sociale, deve valorizzare nella denuncia UNIEMENS-ListaPosPA relativa all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 3028/2024 è il riferimento normativo per APE sociale, procedure di esodo e espansione, Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e adesione al Fondo credito. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere i termini di presentazione delle domande, l'interruzione dell'obbligo contributivo, la traslazione dei piani di ammortamento sui trattamenti di quiescenza, e l'utilizzo dei codici di cessazione UNIEMELS (in particolare il codice 60 per APE sociale).

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