Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito, per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di esodo/espansione
Quali sono le modalità e i termini per presentare la domanda di adesione al Fondo credito per i dipendenti che accedono all'APE sociale o alle procedure di esodo/espansione?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3028/2024 disciplina le modalità di adesione al Fondo credito per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che stanno per cessare dal servizio a seguito dell'accoglimento di domande per APE sociale o procedure di esodo/espansione. La normativa stabilisce che questi dipendenti possono aderire al Fondo credito entro e non oltre l'ultimo giorno di servizio, secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2022. Qualsiasi domanda presentata dopo tale termine non sarà accolta. Dal momento della cessazione dal servizio fino alla data del pensionamento, i soggetti interessati non possono accedere alle prestazioni della Gestione unitaria poiché non sono più assoggettati all'obbligo contributivo. Per chi aderisce al Fondo credito e ha prestiti ancora in ammortamento, il piano di ammortamento può essere traslato sul trattamento di quiescenza al momento dell'erogazione della pensione, con calcolo degli interessi secondo le modalità previste. Le domande saranno sottoposte a controlli specifici (status di pensionato, tipologia e decorrenza della pensione) per applicare correttamente la quota di adesione sulla rata pensionistica.
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Riferimento normativo
Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito, per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di esodo/espansione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-09-2024
Messaggio n. 3028
OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle domande di
adesione al Fondo credito, per i dipendenti già iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della
cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per
l’accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di
esodo/espansione
L’accesso ai benefici di cui all’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 1, commi
da 166 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, può riguardare, quali destinatari di APE
sociale o delle prestazioni collegate a procedure di esodo o espansione, dipendenti già iscritti
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano, per i dipendenti iscritti in costanza di
rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i termini e le
modalità di adesione al Fondo credito, a valere dalla data di decorrenza della pensione, una
volta terminato il periodo di fruizione delle prestazioni di APE sociale o di quelle liquidate a
seguito di procedure di esodo o espansione, durante il quale, essendo cessato il rapporto di
lavoro è interrotto l’obbligo contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali.
1. Modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito presentate
da dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
che hanno avuto accesso al beneficio dell’APE sociale o delle procedure di
esodo/espansione
I dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, prossimi alla
cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso all’APE sociale o
alle procedure di esodo/espansione, che intendano iscriversi al Fondo credito dopo il
pensionamento, possono aderire al citato Fondo entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio,
secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della circolare n. 20 del 3 febbraio 2022.
Eventuali domande di adesione presentate in data successiva a tale termine non saranno
accolte.
Conseguentemente, dalla data della cessazione dal servizio e fino alla data del pensionamento,
ai suddetti soggetti sono precluse tutte le prestazioni erogate dalla citata Gestione, non
essendo assoggettati al corrispondente obbligo contributivo.
Si precisa che, per coloro che aderiscono al Fondo credito, in presenza di un prestito ancora in
ammortamento concesso dall’Istituto in costanza di rapporto di lavoro a favore di un
dipendente già iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ferma
restando la possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente e in unica soluzione il
proprio debito così come per l’Istituto di compensare il proprio debito per TFS/TFR con quello
dell’iscritto, il relativo piano di ammortamento potrà essere traslato sul trattamento di
quiescenza nel momento in cui sarà erogato, computando i relativi interessi nella misura
stabilita per il finanziamento.
Le domande di adesione al Fondo credito presentate dai lavoratori che hanno avuto accesso
all’APE sociale e alle procedure di esodo/espansione saranno sottoposte ai controlli (status di
pensionato, tipologia e decorrenza della pensione) per applicare la relativa quota di adesione
sulla rata di pensione.
2. Modalità procedurali in sede di invio delle denunce
Per consentire la corretta implementazione della posizione assicurativa, che garantisca la
registrazione della cessazione dal servizio e dell’interruzione dell’obbligo contributivo alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, è necessario che l’ultima denuncia
relativa al lavoratore in servizio contenga uno specifico codice di cessazione, che identifichi sia
i casi di accesso alle procedure di esodo ed espansione sia i casi di accesso all’APE sociale.
Pertanto, analogamente alle casistiche relative alle procedure di esodo, per le quali l’Istituto ha
già previsto specifici codici (54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”, 47
“Cessazione per esodo legge n.92/2012” e 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”), con il
presente messaggio si comunica l’istituzione per i casi di accesso all’APE sociale del codice
cessazione 60 “Cessazione APE sociale” che il datore di lavoro, autorizzato al versamento della
contribuzione per i lavoratori cessati richiedenti l’APE sociale, deve valorizzare nella denuncia
UNIEMENS-ListaPosPA relativa all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal
servizio.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 3028/2024 è il riferimento normativo per APE sociale, procedure di esodo e espansione, Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e adesione al Fondo credito. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere i termini di presentazione delle domande, l'interruzione dell'obbligo contributivo, la traslazione dei piani di ammortamento sui trattamenti di quiescenza, e l'utilizzo dei codici di cessazione UNIEMELS (in particolare il codice 60 per APE sociale).
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