Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3018/2018

persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.

Pubblicato: 26/07/2018 In vigore dal: 26/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per accedere alla NASpI dopo la scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3018/2018 chiarisce un aspetto procedurale importante riguardante la continuità delle prestazioni di disoccupazione. Si applica ai lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti speciali per l'edilizia (ex legge 451/1994) e desiderano accedere alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) al termine di queste prestazioni. La normativa riguarda specificamente i casi in cui la domanda di NASpI viene presentata entro 68 giorni dalla fine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato e la scadenza della prestazione precedente (mobilità o disoccupazione edile) ricade all'interno di questo medesimo periodo di 68 giorni. In pratica, il Ministero del Lavoro ha confermato che non esiste ostacolo normativo: il lavoratore può accedere alla NASpI se presenta domanda entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche se la prestazione precedente termina durante questo arco temporale. L'aspetto rilevante è che la "scadenza" della prestazione precedente deve intendersi come il termine per l'intero godimento della prestazione stessa, non come interruzione anticipata. Questo chiarimento è stato necessario perché alcuni enti di patronato segnalarono il mancato accoglimento di domande di NASpI in queste circostanze, creando incertezza applicativa.

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Riferimento normativo

persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 27-07-2018 Messaggio n. 3018 OGGETTO: persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia. A seguito di alcune segnalazioni, pervenute da parte degli enti di patronato, con le quali veniva lamentato il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, l’Istituto ha approfondito la problematica sia da un punto di vista normativo che procedurale evidenziando, in particolare, il caso in cui l’istanza di NASpI venga presentata nei sessantotto giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti sessantotto giorni. Della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha chiarito che “ nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.” Preso atto delle precisazioni ministeriali, l’Istituto, con apposito messaggio Intranet di imminente pubblicazione, fornirà agli operatori le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata. IL DIRETTORE GENERALE VICARIO Vincenzo Damato

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La NASpI, l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia sono prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dal diritto della sicurezza sociale. Consulenti del lavoro e patronati devono conoscere i termini di decadenza, il periodo di 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, e le modalità di continuità tra diverse prestazioni di disoccupazione secondo la normativa INPS.

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