persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.
Quali sono le condizioni per accedere alla NASpI dopo la scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3018/2018 chiarisce un aspetto procedurale importante riguardante la continuità delle prestazioni di disoccupazione. Si applica ai lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti speciali per l'edilizia (ex legge 451/1994) e desiderano accedere alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) al termine di queste prestazioni. La normativa riguarda specificamente i casi in cui la domanda di NASpI viene presentata entro 68 giorni dalla fine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato e la scadenza della prestazione precedente (mobilità o disoccupazione edile) ricade all'interno di questo medesimo periodo di 68 giorni. In pratica, il Ministero del Lavoro ha confermato che non esiste ostacolo normativo: il lavoratore può accedere alla NASpI se presenta domanda entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche se la prestazione precedente termina durante questo arco temporale. L'aspetto rilevante è che la "scadenza" della prestazione precedente deve intendersi come il termine per l'intero godimento della prestazione stessa, non come interruzione anticipata. Questo chiarimento è stato necessario perché alcuni enti di patronato segnalarono il mancato accoglimento di domande di NASpI in queste circostanze, creando incertezza applicativa.
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Riferimento normativo
persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 27-07-2018
Messaggio n. 3018
OGGETTO: persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione
dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di
disoccupazione speciale per l’edilizia.
A seguito di alcune segnalazioni, pervenute da parte degli enti di patronato, con le quali veniva
lamentato il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione
dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia,
l’Istituto ha approfondito la problematica sia da un punto di vista normativo che procedurale
evidenziando, in particolare, il caso in cui l’istanza di NASpI venga presentata nei sessantotto
giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità
di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga
all’interno di detti sessantotto giorni.
Della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali il quale con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha chiarito che “ nulla osta a che i
lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI
possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni
successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la
scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94
intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della
prestazione per intero godimento della prestazione stessa.”
Preso atto delle precisazioni ministeriali, l’Istituto, con apposito messaggio Intranet di
imminente pubblicazione, fornirà agli operatori le istruzioni procedurali volte alla gestione della
casistica sopra menzionata.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Vincenzo Damato
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La NASpI, l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia sono prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dal diritto della sicurezza sociale. Consulenti del lavoro e patronati devono conoscere i termini di decadenza, il periodo di 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, e le modalità di continuità tra diverse prestazioni di disoccupazione secondo la normativa INPS.
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