Quali sono i termini di decadenza per la trasmissione dei dati di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, ASO) e quali conseguenze comporta il mancato rispetto di questi termini?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3007/2020 disciplina i termini entro cui i datori di lavoro devono trasmettere all'INPS il modello "SR 41" semplificato contenente i dati necessari per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario) con pagamento diretto da parte dell'Istituto. I termini sono fissati a pena di decadenza e variano a seconda che il provvedimento di concessione sia adottato entro o dopo la fine del periodo di integrazione: generalmente entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude il periodo di integrazione salariale, oppure entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione se posteriore, con un termine minimo garantito al 17 luglio 2020 per le prime applicazioni.
La conseguenza del mancato rispetto di questi termini è particolarmente severa: l'INPS non può più erogare il trattamento e il pagamento della prestazione, insieme a tutti gli oneri ad essa connessi, rimane completamente a carico del datore di lavoro. Ciò significa che l'azienda perde il beneficio dell'intervento pubblico e deve provvedere direttamente al pagamento dell'integrazione salariale ai dipendenti, sostenendo anche i relativi contributi e oneri accessori.
La disciplina si applica a tutte le domande di CIGO, CIGD e ASO presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 34/2020), indipendentemente dal fatto che sia richiesto o meno l'anticipo del 40%. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine per l'invio delle istanze era fissato al 15 luglio 2020.
È fondamentale che i datori di lavoro rispettino scrupolosamente questi termini, poiché la decadenza è automatica e non sono previste proroghe o sanatorie. I commercialisti e i consulenti del lavoro devono monitorare attentamente le scadenze specifiche per ogni caso, considerando la data di inizio del periodo di integrazione, la data del provvedimento di concessione e le regole di calcolo del termine ordinario.
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Riferimento normativo
Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31-07-2020
Messaggio n. 3007
OGGETTO: Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale
relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS. Oneri a carico dei
datori di lavoro
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ha previsto rilevanti modifiche all’impianto normativo in materia di integrazioni
salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra i vari profili di intervento, il citato decreto, attraverso l’inserimento nel decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, degli articoli 22-quater e 22–quinques, ha introdotto, relativamente ai
trattamenti di integrazione salariale in commento, termini decadenziali sia per la trasmissione
delle domande che per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’Inps.
Sulla materia è successivamente intervenuto anche il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
In sede di conversione del decreto-legge n. 34/2020, la legge 17 luglio 2020, n. 77, ha quindi
abrogato il decreto-legge n. 52/2020, mantenendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto e ha apportato ulteriori modifiche all’impianto
originario del decreto-legge n. 34/2020.
Con il messaggio n. 2901/2020 è stato descritto il nuovo regime decadenziale previsto per
l’invio delle istanze di CIGO, ASO, CIGD e CISOA.
Con il presente messaggio, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustrano gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze sopra
richiamate, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento
diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.
2. Regime decadenziale dei pagamenti
L’articolo 71 del decreto-legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, ha
modificato l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevedendo, al comma 4, che,
nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di
anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del
trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione
dell’anticipazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto (cfr. la circolare n. 78/2020).
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro
la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale
ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di
concessione.
In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17
luglio 2020 (trentesimo giorno susseguente a quello di entrata in vigore del decreto-legge n.
52/2020), se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.
Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, di seguito si
riepilogano le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a
pena di decadenza:
a. entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione
salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in
vigore del decreto-legge n. 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro
la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione
salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato
entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
b. entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora
quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
c. entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente
a quella del 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020).
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:
Cason. 1
- Periodo di integrazione salariale: 1/06-31/07
- Data provvedimento di concessione: 05/06
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 31/08
- Termine per invio dati del pagamento: 31/08
Caso n. 2
- Periodo di integrazione salariale: 1/07-31/07
- Data provvedimento di concessione: 05/08
- 30 giorni dal provvedimento di concessione: 04/09
- Termine per invio dati del pagamento: 04/09
Caso n. 3
- Periodo di integrazione salariale: 1/04-30/05
- Data provvedimento di concessione: 25/05
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 30/06
- Termine per invio dati del pagamento: 17/07
L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, e
successive modificazioni, dispone altresì che, trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020
e successive modificazioni, la disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali
si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario
(ASO), di cui agli articoli da 19 a 21 del medesimo decreto-legge, limitatamente alle domande
presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 34/2020, ovvero dal 18 giugno 2020.
3. Effetti della decadenza dei pagamenti
Illustrato il nuovo regime decadenziale come sopra riepilogato, si precisa che tutte le istanze di
trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o
meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41”
semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non
potranno essere accolte. Ne deriva che, in applicazione di quanto previsto dall’ultimo periodo
dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, il trattamento non è più
erogabile dall’Istituto.
I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì
chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.
Con successivo messaggio verranno forniti i chiarimenti relativi agli adempimenti a carico del
datore per gli oneri connessi al pagamento della prestazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3007/2020 è il riferimento normativo per i termini di decadenza relativi ai pagamenti diretti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, disciplinando gli obblighi dei datori di lavoro nella trasmissione del modello SR 41 semplificato. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa disciplina per gestire correttamente le richieste di integrazione salariale, evitare la perdita dei benefici pubblici e le conseguenti responsabilità economiche dell'azienda nei confronti dei dipendenti.
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