Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 30/2021

Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili

Pubblicato: 04/01/2021 In vigore dal: 04/01/2021 Documento ufficiale

Quali aziende possono beneficiare dell'esonero contributivo previdenziale previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 104/2020 e come deve essere denunciato in Uniemens?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 3 del decreto-legge 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che hanno lavoratori iscritti alla Gestione pubblica e che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Il beneficio si applica a specifiche categorie di enti pubblici economici, società privatizzate, ex IPAB trasformate in enti privati, aziende speciali, consorzi e enti morali ed ecclesiastici, ma esclude la pubblica amministrazione tradizionale. L'esonero copre esclusivamente la contribuzione pensionistica (non quella per altri fondi) ed è fruibile per un massimo di quattro mesi, da settembre a dicembre 2020. In pratica, i datori di lavoro autorizzati (identificati con codice "2Q") devono esporre i dati in Uniemens nella sezione ListaPosPA, compilando l'elemento RecuperoSgravi con il codice "15" e indicando l'importo dello sgravio mensile. Dal punto di vista contabile, gli sgravi sono gestiti nel conto GAW37177 della Gestione degli interventi assistenziali, con rimborso diretto dello Stato.

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Riferimento normativo

Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 05-01-2021 Messaggio n. 30 OGGETTO: Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili 1. Premessa Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 sono state fornite le indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo in oggetto; con il successivo messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 sono state rese le istruzioni per la richiesta di autorizzazione e per l’esposizione dei dati in Uniemens. Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative in merito alle modalità di denuncia per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che possono usufruire dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 2. Destinatari L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr., da ultimo, le circolari n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 1. gli enti pubblici economici; 2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; 3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 6. i consorzi di bonifica; 7. i consorzi industriali; 8. gli enti morali; 9. gli enti ecclesiastici. 3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens I datori di lavoro, così come individuati nel precedente paragrafo, ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q” “, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio; nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio; nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “15” avente il significato di “Sgravio Articolo3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. L’esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza settembre 2020 al mese competenza dicembre 2020. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno utilizzare l’elemento “V1 Causale 5” relativo all’ultimo periodo denunciato. Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. 4. Istruzioni contabili L’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 a favore dei datori di lavoro privati, con lavoratori iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici, che per le denunce contributive si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, sarà rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), al conto già in uso GAW37177, istituito con il messaggio n. 4254/2020. Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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L'esonero contributivo previdenziale è disciplinato dal decreto-legge 104/2020 e riguarda la Gestione pubblica dei dipendenti pubblici, con modalità di esposizione in Uniemens e codice recupero "15". Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'autorizzazione con codice "2Q", controllare i periodi di competenza (settembre-dicembre 2020) e gestire correttamente l'imponibile pensionistico e la contribuzione piena nella sezione ListaPosPA, distinguendo tra enti pubblici economici, società privatizzate e altre categorie ammesse.

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