Per l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale con causale COVID-19, è obbligatorio sottoscrivere un accordo sindacale per ottenere il trattamento?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo il Messaggio INPS 2981/2020, l'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale COVID-19 non richiede l'accordo sindacale per la concessione del trattamento. Questo perché si applica la normativa ordinaria della cassa integrazione ordinaria, che non prevede tale obbligo. L'INPS ha chiarito questo punto per evitare confusioni procedurali, ribadendo quanto già indicato nella circolare 84/2020. L'accordo sindacale rimane invece obbligatorio esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali, quando i loro regolamenti specifici lo subordinano come condizione di accesso. In questi ultimi casi, la disciplina vigente non esonera le aziende dall'obbligo dell'accordo aziendale. L'INPS ha inoltre disposto che le strutture territoriali riesaminino in autotutela i provvedimenti eventualmente emessi in difformità da questa interpretazione, correggendo decisioni precedenti che avessero richiesto erroneamente l'accordo per il FIS ordinario COVID-19.
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Riferimento normativo
Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale COVID-19. Non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 28-07-2020
Messaggio n. 2981
OGGETTO: Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale
COVID-19. Non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale
Facendo seguito alla circolare n. 84/2020, anche alla luce delle richieste pervenute all’Istituto
relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario
con causale COVID-19 erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), con il presente
messaggio si ribadisce che, in attuazione della vigente normativa, all’assegno ordinario con
causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in
materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è
richiesto l’accordo sindacale (cfr. paragrafo 1.4 della citata circolare).
Come già specificato nella citata circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i
Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al
preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali
casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo
dell’accordo.
Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare in autotutela i provvedimenti emessi in
difformità con quanto disposto dalla richiamata circolare n. 84 e con il presente messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2981/2020 riguarda il Fondo di integrazione salariale (FIS), la cassa integrazione ordinaria e gli ammortizzatori sociali in caso di COVID-19, chiarendo che non è necessario l'accordo sindacale per l'assegno ordinario. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere questa distinzione tra FIS ordinario e Fondi di solidarietà bilaterali, poiché incide sulla procedura amministrativa e sui tempi di richiesta dei trattamenti di integrazione salariale.
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