Quali sono gli effetti pensionistici della proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti ai pensionati per l'emergenza COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 298/2022 comunica la proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa conferiti ai pensionati (dirigenti medici, veterinari, sanitari e operatori socio-sanitari) per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. Questa proroga è stata introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge 228/2021 (decreto Milleproroghe 2022).
L'aspetto più rilevante riguarda il cumulo tra i redditi derivanti da questi incarichi e i trattamenti pensionistici: fino al 31 marzo 2022, i redditi percepiti rimangono cumulabili con le pensioni, incluse quelle di "quota 100", senza applicazione delle normali regole di incumulabilità previste dal decreto-legge 4/2019. Questa deroga consente ai pensionati di continuare a lavorare in emergenza senza perdere o ridurre l'assegno pensionistico.
L'unica eccezione riguarda i trattamenti di pensione per lavoratori precoci (articolo 1, comma 199, legge 232/2016), per i quali le regole di incumulabilità continuano a trovare applicazione. Pertanto, i pensionati precoci non possono cumulare i redditi da questi incarichi con la loro pensione.
Per i professionisti e le aziende sanitarie, è importante sapere che questa disciplina agevolata consente di continuare a utilizzare pensionati per incarichi emergenziali senza complicazioni fiscali e previdenziali fino alla scadenza indicata, facilitando la gestione delle risorse umane durante la pandemia.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 20-01-2022
Messaggio n. 298
OGGETTO: Proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti ai pensionati per
fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici
L’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto
Milleproroghe 2022), entrato in vigore il 31 dicembre 2021, prevede un differimento dei
termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in
materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario
del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui
sopra, l’articolo 4, comma 7, stabilisce che il termine previsto dall’articolo 2-bis, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito, decreto Cura Italia), introdotto, in sede di
conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (durata massima non superiore a 6 mesi e
comunque entro il termine dello stato di emergenza), come differito dall’articolo 1, comma
423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (proseguimento degli incarichi, anche mediante
proroga, entro il 31 dicembre 2021), è prorogato al 31 marzo 2022.
Il successivo comma 8 dell’articolo in argomento interviene sulla norma di interpretazione
autentica di cui all’articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui prevede che la
particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche
di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il
trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre
dell’anno 2022.
Si rammenta, inoltre, che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo
periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra
redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 (c.d. quota 100).
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico,
per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a
seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili
con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad
eccezione dei trattamenti di pensione di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si rinvia alle istruzioni fornite
con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La normativa riguarda il cumulo tra redditi da lavoro autonomo e trattamenti pensionistici, con particolare riferimento a quota 100, incumulabilità, pensioni precoci e incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa deroga quando gestiscono posizioni di pensionati che svolgono incarichi emergenziali, verificando l'applicabilità delle regole ordinarie di incumulabilità e i limiti di reddito previsti dalla normativa previdenziale.
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