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Messaggio INPS 2976/2021

Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”. Ulteriori chiarimenti

Pubblicato: 31/08/2021 In vigore dal: 31/08/2021 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dal Decreto Sostegni (DL 41/2021) in materia di cassa integrazione in deroga per le aziende delle province autonome di Trento e Bolzano durante l'emergenza COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), convertito in legge il 21 maggio 2021, ha introdotto nuovi periodi di ammortizzatori sociali per le aziende che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Questa misura si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal precedente utilizzo di ammortizzatori sociali emergenziali, e riguarda la cassa integrazione ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e l'assegno ordinario (ASO).

Per le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS ha comunicato una modifica procedurale importante: i datori di lavoro devono utilizzare il nuovo codice evento "FDR" (Fondo in Deroga Richiesto) al posto del precedente codice "CDR" (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta). Questo codice deve essere indicato sia quando la cassa integrazione è richiesta ma non ancora autorizzata, sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, accompagnato dal codice "T" nel campo TipoEventoCIG.

In pratica, i datori di lavoro che operano nel sistema del ticket nelle province di Trento e Bolzano devono adeguarsi a questa nuova codificazione per gestire correttamente le richieste di cassa integrazione in deroga. L'INPS ha inoltre precisato che i codici evento trasmessi in precedenza con codificazione diversa da "FDR" verranno corretti direttamente dalla Direzione centrale Entrate, garantendo così la corretta gestione amministrativa delle prestazioni.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate rimangono valide le disposizioni già fornite dalla circolare n. 72/2021, assicurando continuità nella gestione dei trattamenti economici per i lavoratori interessati.

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Riferimento normativo

Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”. Ulteriori chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 01-09-2021 Messaggio n. 2976 OGGETTO: Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”. Ulteriori chiarimenti Con la circolare in oggetto sono state illustrate le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (c.d. decreto Sostegni), in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto. Successivamente alla pubblicazione della circolare n. 72/2021, il suddetto decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. L’articolo 8 del decreto Sostegni è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale. Con il presente messaggio, al fine di poter gestire proceduralmente in maniera corretta i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 41/2021 relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”), si comunica che i datori di lavoro per tali eventi, gestiti con il sistema del ticket, dovranno indicare il nuovo codice evento “FDR” (“Fondo in Deroga Richiesto”) e non più il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; in tali casi dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>. Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, si confermano le disposizioni fornite con la circolare n. 72/2021. Si fa presente che i codici evento fino ad oggi trasmessi con codice diverso da “FDR”, dove determinabili univocamente, verranno sostituiti direttamente dalla Direzione centrale Entrate. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 2976/2021 fornisce chiarimenti sulla cassa integrazione in deroga (CIGD), gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e le misure emergenziali COVID-19 previste dal DL 41/2021. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere i codici evento "FDR" e "CDR" per le province autonome, nonché le procedure di richiesta e autorizzazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e dell'assegno ordinario (ASO) nelle situazioni di sospensione o riduzione dell'attività produttiva.

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