Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2968/2020

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione dell

Pubblicato: 26/07/2020 In vigore dal: 26/07/2020 Documento ufficiale

Come viene trattato il congedo COVID-19 per i dipendenti pubblici ai fini contributivi e pensionistici, e quali sono gli obblighi dichiarativi per le amministrazioni?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2968/2020 chiarisce il trattamento fiscale e previdenziale del congedo COVID-19 riconosciuto ai genitori (anche affidatari) dipendenti del settore pubblico durante l'emergenza sanitaria. L'indennità corrisposta, pari al 50% della retribuzione, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è imponibile sia per il trattamento pensionistico che per le gestioni creditizie e sociali INPS. Parallelamente, viene riconosciuta una contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non erogata, con obbligo contributivo anche sulla retribuzione virtuale accreditata ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda la valutabilità ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS/TFR), il congedo COVID-19 è assimilato ai congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001. I periodi sono computati integralmente e valorizzati su una retribuzione "virtuale" intera, come se il dipendente fosse rimasto effettivamente in servizio, indipendentemente dalla riduzione percentuale dell'indennità effettivamente percepita.

Dal punto di vista dichiarativo, le amministrazioni pubbliche devono trasmettere l'imponibile determinato dalla retribuzione virtuale nell'elemento E0 del mese di fruizione del congedo, accompagnato dall'elemento V1 Causale 7 CMU 8 per comunicare la retribuzione virtuale ai fini pensionistici e il relativo contributo per la Gestione Credito e ENPDEP, secondo le modalità indicate nella circolare INPS n. 45/2020.

Questo trattamento assicura che i periodi di congedo COVID-19 non penalizzino il calcolo delle prestazioni pensionistiche di fine rapporto, equiparando il diritto dei genitori del settore pubblico a quello già riconosciuto per i congedi parentali ordinari.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 27-07-2020 Messaggio n. 2968 OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 25, comma 1, ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo (di seguito, “congedo COVID-19”) previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. Per tale congedo è stata riconosciuta “una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”, nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato, riguarda la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento; la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. In considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni pubbliche sugli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR), nonché in considerazione della medesima ratio juris cui è ispirata la nuova figura di congedo, assimilabile ai congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si forniscono i seguenti chiarimenti. I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali. In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006). Si osserva, infine, che l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall’articolo 25 del medesimo decreto-legge, riproduce la medesima formula dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede che “l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, conformemente al parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001. Si precisa che l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 2968/2020 disciplina il congedo COVID-19 per dipendenti pubblici, affrontando tematiche di contribuzione figurativa, imponibile contributivo, TFS/TFR e retribuzione virtuale ai fini pensionistici. Commercialisti e amministrazioni pubbliche devono gestire correttamente l'assimilazione ai congedi parentali del D.Lgs. 151/2001, la dichiarazione dell'elemento E0 e V1, nonché il calcolo della Gestione Credito e ENPDEP per garantire la corretta valorizzazione previdenziale dei periodi di congedo.

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