Quali titoli di soggiorno consentono ai cittadini extracomunitari di accedere all'assegno unico e universale per i figli a carico?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2951/2022 stabilisce i requisiti di soggiorno necessari per accedere all'assegno unico e universale, una prestazione economica destinata ai nuclei familiari con figli a carico sulla base della condizione economica (ISEE). Per i cittadini extracomunitari, sono ammessi specifici permessi di soggiorno: quelli per lavoro subordinato o stagionale di durata almeno semestrale, protezione internazionale, protezione speciale, assistenza minori, e casi speciali di violenza o sfruttamento. Sono invece esclusi i permessi per studio, tirocinio, formazione, attesa occupazione e turismo, poiché non garantiscono una stabile presenza nel territorio. La verifica dei requisiti avviene automaticamente attraverso l'archivio Pe.So. alimentato dal Ministero dell'Interno; qualora manchino informazioni, l'INPS richiede al cittadino la documentazione necessaria. Per i cittadini britannici, è previsto un regime speciale: chi era residente in Italia entro il 31 dicembre 2020 è equiparato ai cittadini UE, mentre gli altri devono rispettare le regole degli extracomunitari.
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Riferimento normativo
Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 25-07-2022
Messaggio n. 2951
OGGETTO: Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29
dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46,
ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla
base della condizione economica del nucleo, attestata dall’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
Il decreto legislativo in commento prevede all’articolo 3, comma 1, lettera a), che il richiedente
possieda determinati requisiti di cittadinanza e soggiorno. In particolare, per i cittadini di uno
Stato non appartenente all’Unione europea, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a
svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno
per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1,
tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014,
n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di
seguito, anche T.U.), nonché dalle ulteriori disposizioni di seguito citate, si richiama quanto
previsto dalla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, secondo cui sono inclusi tra i soggetti
potenziali beneficiari della misura:
gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai
cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE,
attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra
l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i
cittadini europei;
i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali
l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la
norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina
dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e
17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari
extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per
ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).
A fronte delle richieste di chiarimenti provenienti dalle Strutture territoriali sui titoli di
soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale, e alla luce della diversa
natura e tipologia dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, si rende necessario integrare le
indicazioni finora emanate in materia.
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da
ritenersi utili i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la
condizione giuridica dello straniero:
Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive
modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata
almeno semestrale;
Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di
durata almeno semestrale;
Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano);
Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla
Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in
caso di rientro nel Paese di origine);
Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37
D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e
successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e
successive modificazioni);
Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR
394/1999 e successive modificazioni);
Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni;
artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto
Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
Visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una
domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del
procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso in questione.
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a
sostegno della famiglia - compreso l’assegno unico e universale - come precisato con circolare
n. 154 del 18 ottobre 2021, questi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione
europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei
confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e
non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori
titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti
dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020,
che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in
materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei
suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata con la
consultazione dell’archivio Pe.So., che viene alimentato con un flusso di informazioni sui titoli
di soggiorno rilasciati o rinnovati, proveniente dal Ministero dell’Interno, in base ad apposita
Convenzione stipulata con l’Istituto.
A integrazione della verifica del possesso del titolo idoneo, laddove in prima analisi l’archivio
Pe.So. non restituisca informazioni utili, il processo di istruttoria automatizzata sarà
perfezionato con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav)
trasmesse dal datore di lavoro.
In assenza di riscontri sui suddetti archivi in ordine al possesso di titoli di soggiorno, la
posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà
apposita comunicazione contenente l’invito a presentare la documentazione necessaria per
l’esame della domanda.
Le Strutture territoriali si atterranno al contenuto del presente messaggio nelle more di
eventuali ulteriori o diverse indicazioni da parte dei Ministeri competenti, di cui si fa riserva di
comunicazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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L'assegno unico e universale è disciplinato dal D.lgs 230/2021 e richiede specifici titoli di soggiorno secondo il D.lgs 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione). Consulenti e operatori INPS verificano i permessi di soggiorno, ISEE, diritto di soggiorno permanente e protezione internazionale per determinare l'ammissibilità della prestazione assistenziale a sostegno della famiglia.
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