Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione delle istanze
Quali sono i requisiti e le modalità per presentare la domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla legge 178/2020?
Spiegato da FiscoAI
L'esonero parziale dei contributi previdenziali per l'anno 2021 riguarda lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. In particolare, possono beneficiarne gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata che dichiarano redditi secondo il TUIR e gli operatori sanitari già in pensione.
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2021 a decorrere dal 25 agosto 2021, esclusivamente attraverso i canali telematici dell'INPS (Cassetto previdenziale), utilizzando specifici percorsi a seconda della categoria di iscrizione. È fondamentale che l'esonero sia richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, pena la decadenza del beneficio.
Nel modulo di domanda, il richiedente deve dichiarare sotto propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti di legge, l'assenza di situazioni di incompatibilità, la regolarità nei versamenti della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili secondo le norme sugli aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19. L'accesso ai servizi telematici richiede credenziali valide: PIN INPS, SPID livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi.
Nel caso di lavoratori autonomi che abbiano cambiato numero di posizione aziendale nel corso del 2021 mantenendo continuità dell'attività, è necessario presentare istanze separate per ogni posizione aziendale, soprattutto in caso di mutamento della provincia di esercizio dell'attività.
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Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione delle istanze
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20-08-2021
Messaggio n. 2909
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1,
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Presentazione delle istanze
Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito
di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione
previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti
alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Con il presente messaggio si comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà
a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a
tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di
decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio
2021 e confermato nella circolare n. 124/2021.
In base a quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, è possibile presentare all’INPS
l’istanza di esonero contributivo da parte dei soggetti, di seguito riportati, che risultino iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome
speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR);
c) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come
professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in
pensione.
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto attuativo citato stabilisce che l’esonero deve essere
richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al
Cassetto previdenziale.
Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
a) Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
b) Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri:
“Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
c) Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi
Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Si precisa che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di
posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità
dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima
attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.
Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi sopra descritti sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l'INPS non rilascia più
nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare n. 124/2021, sarà dichiarato dal
richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella
stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di
incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della
contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti
concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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L'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi 20-22 bis della legge 178/2020 si applica a lavoratori autonomi, liberi professionisti e operatori sanitari iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'iscrizione alla Gestione separata secondo l'articolo 53 del TUIR, il rispetto dei limiti di aiuto di Stato per il COVID-19, e la corretta presentazione telematica entro il 30 settembre 2021 per evitare decadenza del beneficio.
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