Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Comunicazione finestra temporale per l’invio delle domande (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022)
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al contributo INPS per le spese di psicoterapia introdotto dal decreto-legge 228/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito in legge 15/2022) ha introdotto un nuovo beneficio destinato a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini italiani che hanno subito effetti negativi sulla salute mentale durante la pandemia COVID-19 e la conseguente crisi economica. Il contributo è rivolto a cittadini residenti in Italia che possiedono un ISEE in corso di validità con valore non superiore a 50.000 euro, rappresentando una misura di welfare sociale volta a contrastare depressione, ansia, stress e fragilità psicologica diffusisi nel periodo pandemico.
La presentazione delle domande avviene esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS, con una finestra temporale definita dal 25 luglio al 24 ottobre 2022. I cittadini possono accedere al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" utilizzando credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 oppure Carta Nazionale dei servizi (CNS), oppure contattando il Contact Center Integrato ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile).
La procedura informatica è raggiungibile dalla home page del sito www.inps.it seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Le istruzioni operative dettagliate per la compilazione e l'invio della domanda sono state fornite dalla circolare INPS n. 83 del 19 luglio 2022, che rappresenta il documento di riferimento per gli aspetti procedurali e amministrativi della richiesta.
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Riferimento normativo
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Comunicazione finestra temporale per l’invio delle domande (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-07-2022
Messaggio n. 2905
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia,
introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15. Comunicazione finestra temporale per l’invio
delle domande (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022)
Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, è stato introdotto un nuovo beneficio
volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della
pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione,
ansia, stress e fragilità psicologica.
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 sono state fornite le istruzioni di dettaglio per la
presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio.
Con il presente messaggio si comunica che le domande per la fruizione del “Contributo per
sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate tramite la
procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M.
31/05/2022).
Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di
valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è disponibile accedendo al
servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web
dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto
d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica
accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti
modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto
www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite
Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o
il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il contributo per le sessioni di psicoterapia rientra nelle prestazioni sociali non pensionistiche erogate dall'INPS e rappresenta una forma di welfare pubblico destinata a cittadini con ISEE entro i 50.000 euro. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa misura per informare i propri clienti sui benefici disponibili e sulle modalità di accesso tramite il portale INPS, considerando i vincoli di reddito e residenza che caratterizzano questa prestazione assistenziale.
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