Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione al 31 agosto 2020 del periodo di fruibilità della prestazione (legge 17 luglio 2020, n. 77). Estensione del periodo di fruizione
Quali sono le modalità e i termini per richiedere il congedo COVID-19 secondo il Messaggio INPS 2902/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2902/2020 comunica l'estensione del congedo per emergenza COVID-19 fino al 31 agosto 2020, applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato, agli iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi. La prestazione rimane limitata a un massimo di 30 giorni complessivi nel periodo dal 5 marzo al 31 agosto 2020. A partire dal 19 luglio 2020, il congedo può essere fruito non solo in modalità giornaliera, ma anche in modalità oraria, offrendo maggiore flessibilità ai lavoratori che necessitano di astensioni parziali dal lavoro. Le domande possono riguardare periodi di astensione antecedenti alla presentazione della richiesta, purché ricompresi nel periodo di fruibilità indicato. Per i commercialisti e le aziende, è rilevante che la piattaforma INPS è stata aggiornata per gestire le richieste fino al 31 agosto 2020, e successivamente saranno fornite indicazioni specifiche per la modalità oraria, richiedendo attenzione nella gestione amministrativa e nella documentazione delle assenze.
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Riferimento normativo
Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione al 31 agosto 2020 del periodo di fruibilità della prestazione (legge 17 luglio 2020, n. 77). Estensione del periodo di fruizione
Testo normativo
Roma, 21-07-2020
Messaggio n. 2902
OGGETTO: Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti
del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei
lavoratori autonomi. Estensione al 31 agosto 2020 del periodo di
fruibilità della prestazione (legge 17 luglio 2020, n. 77). Estensione
del periodo di fruizione
La legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18
luglio 2020 - ha esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020,
sempre per un massimo di 30 giorni.
La citata legge n. 77/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in
modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della medesima legge
di conversione.
Con il presente messaggio si comunica che l’applicazione disponibile sul sito internet
dell’Istituto per presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera è stata
aggiornata, per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.
Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo
COVID-19 in modalità oraria. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare
anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque
decorrenti dal 19 luglio 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2902/2020 disciplina il congedo COVID-19, una prestazione assistenziale legata all'emergenza sanitaria, regolata dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalla legge di conversione n. 77/2020. Commercialisti e responsabili HR devono conoscere i limiti di fruizione (30 giorni massimi), le modalità di richiesta (giornaliera e oraria), la Gestione separata INPS e le scadenze amministrative per garantire corretta applicazione della normativa emergenziale.
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