Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi
Quali sono i requisiti e le procedure che le cooperative e i consorzi di imprese di pesca devono seguire per operare come intermediari abilitati presso l'INPS?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2892/2021 disciplina le modalità con cui le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere, per conto delle imprese associate, gli adempimenti contributivi e informativi in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. La normativa si applica esclusivamente a cooperative e consorzi regolarmente iscritti all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo economico, poiché tale iscrizione ha carattere costitutivo per la qualificazione mutualistica. Per operare come intermediari, questi soggetti devono inoltrare una richiesta formale via PEC alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS, indicando denominazione, codice fiscale, numero di iscrizione all'Albo e dati del legale rappresentante. Successivamente riceveranno un file Excel da compilare e restituire, nel quale dovranno censire i soggetti responsabili e subdelegati che opereranno presso l'Istituto. I responsabili accedono al sistema tramite PIN INPS, SPID, CIE o CNS e compilano le deleghe attraverso l'applicazione "Gestione Deleghe", che verifica automaticamente la congruità dell'attività svolta mediante il codice ATECO 2007. Le deleghe devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali delle imprese associate e conservate per tutta la loro vigenza più 5 anni successivi.
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Riferimento normativo
Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-08-2021
Messaggio n. 2892
OGGETTO: Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema
di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti
assicurativi
1. Premessa
L’articolo 67-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, modificando il dettato dell’articolo 31 del D.lgs 10 settembre
2003, n. 276, prevede che le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere,
per conto delle imprese associate, gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12.
2. Disciplina delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca
L’iscrizione all’ Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento
essenziale ai fini della qualificazione mutualistica (cfr. l’art. 2511 c.c., come modificato dall’art.
10, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e la circolare n. 5427 del 16 ottobre 2009 del
Ministero dello Sviluppo economico); in assenza di tale iscrizione, le società cooperative non
sono tali e non possono invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.
All’Albo delle Società Cooperative pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo
economico sono anche obbligatoriamente iscritte le cooperative e i consorzi delle imprese di
pesca.
Dal suddetto Albo sono desumibili i soggetti censibili e profilabili per lo svolgimento degli
adempimenti contributivi e informativi delle imprese associate.
3. Censimento delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca. Istruzioni
operative
Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca che intendono operare come intermediari
abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 devono inoltrare la richiesta a
mezzo PEC, con oggetto “Censimento Cooperative e consorzi di imprese della pesca- Richiesta
di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale”,
all’indirizzo dc.entrate@postacert.inps.gov.it avendo cura di indicare:
la denominazione e il codice fiscale della cooperativa o del consorzio delle imprese di
pesca;
il numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
i dati anagrafici del legale rappresentante per il quale è necessario altresì allegare un
documento di identità.
Nelle more della realizzazione di un’apposita procedura telematica, la cooperativa o il
consorzio, una volta censiti, riceveranno a cura della Direzione centrale Entrate dell’Istituto un
file excel che dovrà essere compilato e restituito all’indirizzo PEC
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Censimento
Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.
Tutti i soggetti abilitati dall’Istituto, siano essi responsabili o dipendenti subdelegati, dovranno
inoltrare a una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto il modulo “SC63”, chiedendo così
l’estensione a operare per i servizi aziendali.
L'onere di comunicare tempestivamente le variazioni dei responsabili, nonché dei subdelegati
dipendenti è in capo al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, inoltrando un
aggiornamento del file excel all’indirizzo PEC
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Variazione
censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.
4. Acquisizione e attivazione delle deleghe
I responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca accederanno, tramite:
PIN rilasciato dall’INPS (cfr. la circolare n. 95/2021);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS),
all’applicazione di “Gestione Deleghe”, resa disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella
sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”.
Tramite l’applicazione, sarà compilata la delega e, una volta terminata la compilazione, la
medesima dovrà essere stampata affinché possa essere sottoscritta dal delegante
rappresentante legale dell’impresa associata. In un momento successivo i medesimi
responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca torneranno a validare la
delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del
delegante. La delega, unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del
delegante, deve essere conservata per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5
anni successivi, ed esibita a richiesta.
Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui
all’articolo 1 della legge n. 12/1979, per le imprese associate che svolgono attività di pesca.
All’atto dell’inserimento della delega la procedura effettua una verifica di congruità dell’attività
svolta rilevabile dal codice ATECO 2007.
Nella seguente tabella si riportano i codici ATECO 2007 compatibili.
ATECO2007 Descrizione ATECO2007 C.S.C. Descrizione
C.S.C.
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 12001 Pesca
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e 11901 Piccola pesca
servizi connessi
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e 12001 Pesca
servizi connessi
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 12001 Pesca
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 2892/2021 riguarda cooperative e consorzi di imprese di pesca che operano come intermediari abilitati secondo la legge 12/1979, disciplinando il censimento, la profilazione telematica e l'acquisizione delle deleghe per gli adempimenti contributivi e previdenziali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, controllare i codici ATECO 2007 compatibili (pesca in acque marine, dolci e acquacoltura) e gestire la documentazione delle deleghe secondo le procedure telematiche INPS.
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