Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni
Quali sono le tutele previste per i lavoratori in quarantena, fragili e malati di COVID-19 secondo l'articolo 26 del decreto-legge 18/2020, e quali limitazioni di spesa si applicano nel 2020 e 2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2842/2021 disciplina tre tipologie di tutele previdenziali legate alla pandemia COVID-19: la quarantena con isolamento fiduciario (comma 1), la protezione per lavoratori "fragili" (comma 2) e la malattia conclamata da COVID-19 (comma 6). Queste prestazioni garantiscono un'indennità economica e un accredito figurativo ai lavoratori interessati, riconoscendo i periodi come contributi previdenziali. Per l'anno 2020, l'INPS riconosce entrambe le tutele (quarantena e lavoratori fragili) entro lo stanziamento complessivo di 663,1 milioni di euro, mentre per il 2021 la tutela per i lavoratori fragili è riconosciuta solo fino al 30 giugno 2021 con uno stanziamento specifico di 282,1 milioni di euro. Aspetto cruciale: per il 2021 non sono stati previsti stanziamenti per la quarantena, quindi l'INPS non può riconoscere questa tutela per gli eventi dell'anno in corso salvo interventi normativi successivi. La malattia conclamata da COVID-19, invece, viene gestita secondo le ordinarie regole della malattia. L'INPS provvede al recupero di eventuali prestazioni indebitamente erogate e all'aggiornamento dei conti previdenziali dei lavoratori interessati.
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Riferimento normativo
Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 06-08-2021
Messaggio n. 2842
OGGETTO: Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia
conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori
indicazioni
Con il messaggio n. 1667/2021 sono state illustrate le novità normative introdotte dal decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e gli indirizzi operativi forniti dai Ministeri vigilanti in merito alle tutele di
cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
Per quanto attiene alla tutela della quarantena, di cui al comma 1 del citato articolo 26, è stato
comunicato che l’Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento
dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con
isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile
reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità
pubblica.
A seguito di ciò, le Strutture territoriali dell’Istituto hanno avviato le attività necessarie, sulla
base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione
dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento
suindicato.
Al riguardo, considerato l’obbligo per l’Istituto, come più volte rappresentato, di non superare
lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di
eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l’anno 2020,
delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati.
Con l’occasione, si ricorda, come precisato nel citato messaggio n. 1667/2021, che il
legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela
della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo
eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela
previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26
del decreto-legge n. 18/2020, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite
degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno
2020); per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1
milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come
previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che
il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo
comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure
previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della“prestazione lavorativa
in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma
6 dell’articolo 26 in parola, invece, come indicato nel messaggio n. 1667/2021, le indicazioni
ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzano l’Istituto a
procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
In aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto
dell’assicurato si determina,nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, sia in
relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori
“fragili”), mentre, per l’anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice
evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).
Si ricorda, infine, come già evidenziato nel messaggio n. 1667/2021 e come previsto
dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che l’Istituto
provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26,
commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra
richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia
indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali
dei lavoratori interessati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2842/2021 è essenziale per chi gestisce pratiche di quarantena, tutela lavoratori fragili e malattia COVID-19 secondo l'articolo 26 del decreto-legge 18/2020. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i limiti di spesa annuali, i codici evento (MV6 per quarantena, MV7 per lavoratori fragili), l'accredito figurativo e le scadenze di riconoscimento delle prestazioni, nonché le modalità di conguaglio e recupero delle indennità economiche erogate.
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