Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura
Qual è la nuova misura dello sgravio contributivo per le imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari a partire dal 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 284/2020 comunica una riduzione dello sgravio contributivo destinato alle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Questa agevolazione, originariamente introdotta nel 2000 con una riduzione del 70%, è stata progressivamente ridimensionata nel corso degli anni. A partire dal 1° gennaio 2018, la misura era stata fissata al 45,07%, ma con l'intervento del legislatore tramite la legge di bilancio 2020, è stata ulteriormente ridotta. La nuova misura dello sgravio, applicabile dal periodo di competenza gennaio 2020, è del 44,32%, rappresentando una diminuzione di circa 0,75 punti percentuali rispetto alla precedente aliquota. Questa riduzione si applica ai contributi dovuti dalle imprese di pesca, riducendo così l'onere contributivo complessivo. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, le imprese continueranno a utilizzare le stesse modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice "R830" nell'elemento relativo alle causali a credito, senza necessità di modifiche significative nei processi amministrativi.
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Riferimento normativo
Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 28-01-2020
Messaggio n. 284
OGGETTO: Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca
costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607,
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura
Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari beneficiano di uno
sgravio contributivo percentuale.
Tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha esteso in favore delle predette imprese lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, nella misura del 70% (cfr. la circolare n. 120/2002).
La misura dello sgravio in argomento è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi,
a far tempo dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07%, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. il messaggio n. 771 del
20/02/2018).
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
Tanto premesso, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a
decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio
nella nuova misura del 44,32%.
Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad
utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice
“R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Lo sgravio contributivo per la pesca costiera è disciplinato dall'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e rappresenta un'agevolazione fiscale-contributiva rilevante per il settore ittico. Commercialisti e consulenti del lavoro devono monitorare questa misura nella gestione dei contributi INPS, nella compilazione delle denunce Uniemens e nella pianificazione fiscale delle imprese di pesca, considerando anche i precedenti interventi normativi che hanno progressivamente ridotto l'aliquota di sgravio.
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