Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Quali sono le procedure che Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili devono seguire per ottenere l'autorizzazione INPS a operare come intermediari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2819/2019 disciplina le modalità di censimento e rilascio del PIN (Numero di Identificazione Personale) ai professionisti abilitati che intendono svolgere attività di intermediazione presso l'INPS in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. La norma si applica agli Avvocati, ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili iscritti nei rispettivi albi professionali, in conformità all'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Per gli Avvocati, la procedura prevede l'invio di una richiesta tramite posta certificata alla Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti, allegando il tesserino professionale, il modulo SC64 e una copia del documento di identità; successivamente, l'INPS comunicherà via PEC l'avvenuta profilazione negli archivi degli intermediari certificati. Per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, in attesa di un canale diretto con il Consiglio Nazionale, rimangono vigenti le comunicazioni tramite gli Albi provinciali, indirizzate alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Una volta censiti, i professionisti potranno recarsi presso qualsiasi Struttura territoriale INPS per richiedere il rilascio del PIN con estensione per i servizi aziendali, esibendo il modulo SC64.
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Riferimento normativo
Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 24-07-2019
Messaggio n. 2819
OGGETTO: Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati,
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
L’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione di
consulente del lavoro, prevede che “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro
che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge,
salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli
avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i
quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel
cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
Con il presente messaggio si comunica che i professionisti che intendono svolgere
attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell’Inps,
dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.
Avvocati
I professionisti esercenti l’attività di Avvocato dovranno far pervenire la suddetta
richiesta, tramite l’indirizzo di posta certificatacomunicato ai rispettivi Ordini (art. 16,
comma 7, del D.L. n. 185/2008), alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti
(dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it),specificando nell’oggetto “Richiesta di
autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale –
Avvocato” e allegando i seguenti documenti:
copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
copia del modulo “SC64” (Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato),
scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i
moduli” ;
copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.
La Direzione centrale Entrate e recupero crediti, dopo aver accertato la congruità dei suddetti
documenti, provvederà a fornire riscontro all’interessato, a mezzo PEC, dell’avvenuta
profilazione negli archivi degli intermediari certificati dell’INPS.
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
In attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il quale perverranno le comunicazioni di
iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, restano vigenti
le modalità di colloquio attualmente in uso tramite gli Albi provinciali. La comunicazione dovrà
pervenire alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi
informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it)specificando
nell’oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
I professionisti, Avvocati e iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
una volta censiti, potranno recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto,
esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare
per i servizi aziendali.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2819/2019 è il riferimento normativo per Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che operano come intermediari INPS in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. La procedura di censimento e rilascio del PIN riguarda l'intermediazione certificata, la profilazione negli archivi INPS e l'abilitazione ai servizi aziendali secondo la legge n. 12/1979. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questo messaggio per comprendere le modalità di comunicazione alle strutture territoriali INPS, l'utilizzo del modulo SC64 e i requisiti di iscrizione agli albi professionali per operare legittimamente come intermediari.
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