Ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dalle strutture amministrative dell’Istituto e notificati al lavoratore. Competenza a decidere.
Quale organo è competente a decidere i ricorsi amministrativi dei lavoratori contro i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dall'INPS?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2799/2017 chiarisce che i ricorsi amministrativi presentati dai lavoratori contro i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro notificati dall'INPS rimangono di competenza dei Comitati regionali dell'Istituto, anche dopo la riforma del 2015 che ha istituito il Comitato nazionale per i rapporti di lavoro. Questa competenza si applica specificamente quando il disconoscimento del rapporto di lavoro è stato adottato dagli uffici amministrativi dell'INPS a seguito di verifiche amministrative o accertamenti ispettivi. Il lavoratore deve presentare il ricorso esclusivamente per via telematica attraverso il servizio "Ricorsi OnLine" del portale INPS entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento, pena l'irricevibilità. L'iter procedurale prevede che la sede territorialmente competente rediga una scheda istruttoria, la sede regionale prepari una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione, e infine la segreteria del Comitato regionale comunichi l'esito della decisione al ricorrente.
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Riferimento normativo
Ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dalle strutture amministrative dell’Istituto e notificati al lavoratore. Competenza a decidere.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Legale
Roma, 05-07-2017
Messaggio n. 2799
Allegati n.1
OGGETTO: Ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di disconoscimento del
rapporto di lavoro adottati dalle strutture amministrative dell’Istituto
e notificati al lavoratore. Competenza a decidere.
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine alla individuazione dell’organo
competente a decidere i ricorsi avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di
lavoro adottato, nei confronti del lavoratore, dagli Uffici amministrativi dell’Istituto all’esito
delle proprie attività di verifica amministrativa o successivamente ad accertamento ispettivo in
cui è stata contestata al datore di lavoro l’insussistenza di detto rapporto [1] a seguito della
novella legislativa costituita dalla sostituzione dell’art. 17 del decreto legislativo n. 124 del
2004 da parte dell’art. 11 del decreto legislativo n. 149 del 2015.
Tale norma, come noto, ha istituito il Comitato per i rapporti di lavoro al quale ha affidato il
compito, precedentemente di competenza del soppresso Comitato regionale per i rapporti di
lavoro, di esaminare “tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale
del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad
oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.
1. Quadro normativo di riferimento
Prima della novella legislativa del 2015 il riparto di competenze fra il Comitato regionale per i
rapporti di lavoro istituito presso la Direzione regionale del lavoro e i Comitati regionali Inps, ai
quali è affidato il compito di “decidere in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del
rapporto di lavoro”, è stato disciplinato in ordine cronologico dalle circolari dell’Istituto n.
132/04, n. 8/06, n. 127/07, n. 105/09.
Secondo le istruzioni impartite nelle predette circolari, che riprendevano altresì la posizione del
Ministero del lavoro comunicata all’Istituto rispettivamente con la nota prot. n. 25/I/0011847
del 20.9.2007 e con la nota prot. n. 26/I/0002831 del 2 marzo 2009, restava ferma la
competenza del Comitato regionale Inps nelle ipotesi in cui la materia del contendere
riguardava la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti
diversi dai verbali di accertamento ispettivo o riguardava irregolarità non contestate in sede
ispettiva.
Parimenti erano di competenza dell’organo periferico dell’Istituto anche i ricorsi amministrativi
proposti dai lavoratori avverso atti amministrativi di disconoscimento rapporti di lavoro che
trovavano il loro presupposto in verbali ispettivi emessi nei confronti dei datori di lavoro.
Tali istruzioni in merito conservano la loro vigenza anche dopo la novella legislativa. Novella
che non ha mutato, per quel che riguarda la questione oggetto delle odierne istruzioni, la
competenza del neo istituito Comitato per i rapporti di lavoro rispetto al soppresso Comitato
regionale per i rapporti di lavoro.
Le competenze del Comitato regionale dell’Istituto, quindi, sono rimaste inalterate e fra i
compiti dello stesso rientra anche quello di decidere i ricorsi amministrativi proposti dal
lavoratore avverso provvedimenti di disconoscimento del citato rapporto notificati al lavoratore
dagli Uffici territoriali dell’Istituto a seguito di verbale ispettivo; le Sedi territoriali competenti
ad istruire i ricorsi dovranno peraltro verificare l’esistenza di gravami prodotti dai datori di
lavoro avanti ai Comitati per i rapporti di lavoro presso le sedi territoriali dell’INL (ex Comitati
presso le DRL), originati dalle risultanze del medesimo verbale ispettivo dal quale è conseguito
il disconoscimento del rapporto di lavoro.
2. Indicazioni operative
I ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il provvedimento di disconoscimento del rapporto di
lavoro adottato dall’Istituto – indirizzati al competente Comitato regionale - sono trasmessi dal
ricorrente esclusivamente per via telematica, pena la loro irricevibilità e il termine per la
presentazione è di novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo,
secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi
amministrativi” di cui alla Determinazione presidenziale n. 195 del 20.12.2013.
L’invio telematico si effettua accedendo al Servizio “Ricorsi OnLine”, del portale istituzionale
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it.
L’istanza di ricorso può essere presentata:
- in via diretta dai cittadini, dotati di PIN, tramite accesso al sito Internet dell’Istituto
(www.inps.it) e al Servizio “Ricorsi OnLine”;
- tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con
l’Istituto ai sensi della L. n. 12/1979, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi
telematici a loro disposizione.
Affinché il ricorso amministrativo ai Comitati regionali sia correttamente canalizzato verso le
competenti strutture territoriali INPS, il ricorrente che accede in RiOL deve selezionare
l’opzione “nuovo ricorso Gestione Privata” o, qualora iscritto alla Gestione ex_Enpals, l’opzione
“nuovo ricorso Lavoratori Sport e Spettacolo”; nella sezione relativa ai dati del provvedimento
impugnato, il ricorrente deve selezionare la voce “contributi” e, nel successivo pannello relativo
al destinatario provvedimento, la voce “lavoratore dipendente”; i restanti campi di RiOL non
presentano peculiarità specifiche rispetto alle altre tipologie di ricorso (numero protocollo, dati
anagrafici, recapiti etc).
Il ricorso viene in tal modo instradato sulla procedura di gestione del contenzioso
amministrativo Dicaweb, opportunamente implementata per gestire da oggi anche l’iter di
lavorazione dei ricorsi di competenza dei Comitati regionali.
A tal fine, è stato creato il nuovo profilo procedurale di “Operatore Segreteria Comitato
regionale” che sarà attribuito al personale dipendente che - presso le Direzioni regionali -
svolge le funzioni di segreteria dell’organo regionale. In proposito si ricordano le disposizioni di
cui al messaggio Hermes n. 0003150 del 21/2/2013 e ad oggetto il passaggio al sistema delle
utenze con Identity Management (IDM).
L’iter di lavorazione dei ricorsi di competenza dei Comitati regionali è analogo a quello dei
ricorsi di competenza degli Organi centrali, ma se ne differenzia esclusivamente per la gestione
della fase finale che è gestita dalla segreteria dell’Organo, in tal caso di livello regionale, e che,
pertanto, non prevede la partecipazione delle Direzioni centrali all’attività di istruttoria
amministrativa.
Pertanto, secondo il modello organizzativo di gestione del contenzioso amministrativo
(Circ.132/2011) e in analogia a quanto già previsto per la generalità dei ricorsi Dicaweb, per i
ricorsi di Competenza dei Comitati regionali:
1) la Sede territorialmente competente acquisisce il ricorso da RiOL e provvede alla redazione
in Dicaweb della Scheda Istruttoria che inoltra - entro 30 gg - alla Sede regionale/Direzione
Coordinamento Metropolitano, previa convalida del Direttore di Sede. Nella fase di acquisizione
del ricorso da RiOL in Dicaweb, l’operatore - verificato l’oggetto dell’istanza - seleziona nel
campo competenza la nuova opzione “Comitato regionale”. Si ricorda che, nel caso in cui il CAP
di residenza del ricorrente non rientri nella competenza territoriale della Sede che ha emanato
il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, la Sede che riceve il ricorso deve
trasferirlo a quest’ultima tramite la funzione di “rinvio a RiOL”;
2) la Sede regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano verifica la completezza dei
dati istruttori e della documentazione forniti dalla Sede e predispone la Relazione Istruttoria e
la Proposta di Deliberazione che, previa validazione del Direttore regionale/Direttore
Coordinamento Metropolitano, sono inoltrate - unitamente al ricorso e alla relativa
documentazione istruttoria (fascicolo elettronico) - alla Segreteria del Comitato regionale;
3) la Segreteria del Comitato regionale, verificata la completezza della documentazione
contenuta nel fascicolo elettronico, a seguito della decisione dell’Organo inserisce in procedura
l’esito del ricorso e allega la relativa Delibera;
4) a seguito dell’apposizione dell’esito, Dicaweb informa via mail i referenti di Sede
dell’avvenuta definizione del ricorso e questi provvedono alla relativa comunicazione al
ricorrente secondo le consuete modalità.
Eventuali problematiche o richieste di supporto operativo - relative all’iter gestionale di tale
tipologia di ricorsi - potranno essere, come di consueto, segnalate alla casella istituzionale
GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.
All.: facsimile di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si rammenta, infatti, che le Sedi competenti sono tenute ad adottare apposito
provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ogniqualvolta ad esito dell’attività di
accertamento ispettivo, svolta dall’Ispettorato Nazionale del lavoro (comprensiva anche degli
atti adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali) ovvero da altro
Organo della pubblica amministrazione, sia stata riscontrata l’insussistenza del rapporto di
lavoro. Al riguardo, con il messaggio n. 2930 del 4/7/2016, allo scopo di favorire l’uniformità
degli atti adottati dall’Istituto, è stato reso disponibile il fac-simile di annullamento del rapporto
di lavoro (cfr. all. 1) da notificare al lavoratore con raccomandata A/R.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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Il Messaggio INPS 2799/2017 è il riferimento normativo per comprendere la competenza dei Comitati regionali INPS in materia di ricorsi amministrativi, sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro, e disconoscimento del rapporto di lavoro. Professionisti del lavoro e consulenti del lavoro lo consultano per verificare quale organo decide i ricorsi, i termini di presentazione, le modalità telematiche di ricorso e la distinzione tra competenze regionali e competenze del Comitato nazionale per i rapporti di lavoro.
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