Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023
Cosa prevede il Messaggio INPS 2770/2024 riguardo allo scambio telematico di comunicazioni per la ricongiunzione di contributi secondo la legge 45/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2770/2024 comunica l'avvio operativo di un sistema di scambio telematico tra l'INPS e le Casse professionali per gestire le ricongiunzioni di contributi previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. A partire da settembre 2024, le comunicazioni tra INPS, ENPAM e Cassa Geometri (Casse pilota) avverranno esclusivamente tramite canale telematico, eliminando i precedenti scambi cartacei o manuali. Il sistema riguarda sia le ricongiunzioni in uscita dall'INPS verso le Casse professionali (già operative) sia quelle in uscita dalle Casse verso l'INPS (da completare successivamente). Le fasi coperte includono la richiesta del prospetto contributivo, la consultazione dello stato delle richieste, il riesame della certificazione e la notifica dell'esito finale dell'operazione. Attualmente 9 Casse professionali hanno aderito alla convenzione quadro, e le stesse procedure di coordinamento saranno estese progressivamente alle altre Casse firmatarie.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31-07-2024
Messaggio n. 2770
OGGETTO: Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti
all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 45, tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali firmatari della
convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023
Si fa seguito ai messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023 per
comunicare che alla Convenzione di cui all’oggetto hanno finora aderito 9 Casse professionali.
Definito il tracciato delle informazioni scambiate, l’INPS, l’ENPAM e la Cassa Geometri, queste
ultime in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture
informatiche e condiviso il proprio know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica
per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme di cooperazione applicativa; pertanto,
a partire dal mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse pilota lo scambio delle
informazioni, conseguente all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 45, potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. Le medesime azioni di
coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie della convenzione.
Lo scambio telematico riguarda le seguenti fasi di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge n.
45/1990 (ricongiunzioni di contributi in uscita dall’INPS verso la Cassa professionale):
richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante,
del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della
richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.1, della convenzione);
invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS, quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato
2, sezione d.2, della convenzione);
richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante,
di eventuale riesame della precedente certificazione telematica e consultazione telematica
dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1, sezione b.3, della convenzione);
invio di un nuovo prospetto contributivo, in seguito a riesame, da parte dell’INPS quale
Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante,
dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della
convenzione).
A seguito del completamento delle procedure informatiche, saranno rese disponibili e operative
le ulteriori fasi relative agli adempimenti previsti al comma 1 dell’articolo 1 della legge n.
45/1990 (ricongiunzioni di contributi in uscita dalla Cassa professionale verso l’INPS).
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2770/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La ricongiunzione di contributi secondo la legge 45/1990 è un istituto previdenziale che consente il trasferimento di contributi tra l'INPS e le Casse professionali; il Messaggio INPS 2770/2024 disciplina l'operatività dello scambio telematico tra enti previdenziali, interessando commercialisti e consulenti del lavoro che assistono professionisti con carriere articolate su più gestioni previdenziali. I termini chiave sono: ricongiunzione, prospetto contributivo, soggetto accentrante, Ente trasferente e cooperazione applicativa tra piattaforme informatiche.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.