Somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153. Chiarimenti
Quali somme percepite come sostegno alla famiglia e alla natalità devono essere escluse dal reddito complessivo ai fini del calcolo dell'Assegno per il Nucleo Familiare?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2767/2019 chiarisce che determinate prestazioni di sostegno alla famiglia e alla natalità non devono essere conteggiate nel reddito complessivo del nucleo familiare quando si richiede l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). In particolare, il Premio alla nascita (800 euro per nascita o adozione dal 2017) e l'Assegno di natalità (bonus bebè, correlato all'ISEE) sono esclusi dalla formazione del reddito, anche se non si qualificano tecnicamente come "trattamenti di famiglia" secondo la normativa speciale. Questa esclusione è rilevante perché il reddito del nucleo determina sia il diritto all'ANF che l'importo della prestazione: escludendo queste somme, si evita che il loro percepimento riduca artificialmente il diritto o l'importo dell'assegno. Il messaggio estende il chiarimento anche ai benefici regionali del Trentino Alto Adige (Reddito di garanzia, Contributo famiglie numerose, Assegno regionale per il nucleo familiare), classificandoli come redditi esenti di natura assistenziale secondo il DPR 601/1973.
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Riferimento normativo
Somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 18-07-2019
Messaggio n. 2767
OGGETTO: Somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla
natalità ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.
Chiarimenti
1. Premessa
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute all’Istituto in merito alla
corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare all’atto della domanda di Assegno
per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, si
forniscono i seguenti chiarimenti in materia, dopo aver acquisito il parere del Coordinamento
generale Legale dell’Istituto, che si è espresso sulle prestazioni in oggetto alla luce della
normativa vigente ed in considerazione delle peculiarità delle stesse.
I chiarimenti riguardano, nello specifico, la computabilità o meno delle recenti misure a
sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del
riconoscimento del diritto all’ANF che della determinazione della relativa misura.
2. Somme percepite come sostegno alla natalità e trattamenti di famiglia
ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare e loro disciplina
nel calcolo del reddito familiare
Le prestazioni di interesse a tal fine sono: il Premio alla nascita di cui all’articolo 1, comma
353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegna 800 euro per la nascita o adozione a
partire dall’1.1.2017; l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), istituito dall’articolo 1, commi
125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al
2017 e confermato, per i nati nel 2018, dall’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 17
dicembre 2017, n. 205, e, per i nati nel 2019, dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13, e consistente in un
assegno, correlato all’ISEE, corrisposto mensilmente.
Il riferimento si estende anche ai benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della
Regione autonoma Trentino Alto Adige. Nella specie, al Reddito di garanzia (art. 35, comma 2,
della legge provinciale n. 13/2007), al Contributo famiglie numerose (art. 6, comma 5, della
legge provinciale n. 1/2011) e all’Assegno regionale per il nucleo familiare.
Nel merito delle singole prestazioni si rileva che sia l’Assegno di natalità che il Premio alla
nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale
normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine
rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non
sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura
dell’ANF.
In relazione agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e
dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo
famiglie numerose”, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono
essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.
Quanto, infine, alla natura del beneficio “Assegno regionale per il nucleo familiare” si precisa
che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’articolo
34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2767/2019 è essenziale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono richieste di ANF, poiché definisce quali prestazioni assistenziali e di sostegno alla natalità rimangono escluse dal calcolo dell'ISEE e del reddito complessivo. La normativa richiama l'articolo 2 del decreto-legge 69/1988 e il DPR 601/1973 sui redditi esenti, elementi fondamentali per la corretta determinazione della base imponibile e dei requisiti reddituali nelle domande di prestazioni familiari.
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