Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2761/2021

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande

Pubblicato: 28/07/2021 In vigore dal: 28/07/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le scadenze per richiedere l'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla legge di bilancio 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2761/2021 illustra una misura di sostegno ai lavoratori autonomi e professionisti colpiti dalla pandemia COVID-19, che consente un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali. La misura si applica a lavoratori autonomi, professionisti iscritti alle gestioni INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e a coloro iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza secondo i decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.

Per accedere al beneficio è necessario soddisfare due condizioni cumulative: aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019. Questi criteri sono stati definiti dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e dell'Economia del 17 maggio 2021.

La presentazione della domanda di esonero doveva avvenire entro il 30 settembre 2021 a pena di decadenza, con modalità specificate in una circolare INPS successiva. Il termine originario del 31 luglio 2021 è stato prorogato per consentire ai soggetti interessati di presentare regolarmente la richiesta dopo la pubblicazione del decreto attuativo.

I soggetti interessati devono inviare apposita istanza all'INPS secondo le modalità indicate dalla circolare di implementazione. La misura rappresenta un intervento straordinario di sostegno al reddito dei professionisti e autonomi durante il periodo di emergenza epidemiologica.

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Riferimento normativo

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 29-07-2021 Messaggio n. 2761 OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in argomento. I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell’INPS (gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR, e i professionisti e altri operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all’Istituto. Come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale, la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto - dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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L'esonero contributivo si applica ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS, alle forme obbligatorie di previdenza secondo i decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, e riguarda la riduzione dei contributi previdenziali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il reddito complessivo 2019 (massimo 50.000 euro), il calo di fatturato 2020 (minimo 33%), e rispettare i termini di presentazione della domanda per accedere al beneficio secondo il TUIR e la normativa INPS.

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