Gestione Dipendenti Pubblici. Rideterminazione del provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 con compensazione dell’onere versato.
Cosa prevede il Messaggio INPS 273/2018 sulla compensazione dell'onere nelle ricongiunzioni onerose dei dipendenti pubblici?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 273/2018 disciplina la procedura di rideterminazione dei provvedimenti di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Quando un precedente provvedimento di ricongiunzione viene annullato e sostituito con uno nuovo, l'INPS applica la compensazione dell'onere, detraendo dal nuovo importo dovuto tutti i versamenti già effettuati dall'iscritto in relazione al provvedimento precedente. Questo meccanismo evita il rimborso separato e l'attivazione di un nuovo piano di ammortamento, semplificando la gestione amministrativa. La procedura integrata nel sistema SIN consente agli operatori delle Strutture territoriali di verificare lo stato dei pagamenti (rateali o in unica soluzione) e di approvare la rideterminazione con compensazione, visualizzando chiaramente gli importi già versati che verranno detratti. Nel caso in cui i pagamenti precedenti coprano interamente il nuovo onere, l'INPS provvede al rimborso della differenza all'iscritto, previa comunicazione dei dati bancari secondo le istruzioni del provvedimento ricevuto.
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Riferimento normativo
Gestione Dipendenti Pubblici. Rideterminazione del provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 con compensazione dell’onere versato.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19-01-2018
Messaggio n. 273
OGGETTO: Gestione Dipendenti Pubblici. Rideterminazione del provvedimento di
ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 con
compensazione dell’onere versato.
Nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici, in caso di rideterminazione del provvedimento
di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29 del 1979, che annulla e sostituisce il
precedente, l’onere rideterminato non è soggetto a compensazione. In tali fattispecie gli
operatori delle Strutture territoriali provvedono a rimborsare all’iscritto l’importo già versato
relativo al provvedimento annullato e ad attivare un nuovo piano di ammortamento in caso di
pagamento rateale del nuovo provvedimento.
A superamento di tale modalità operativa, al fine di realizzare la compensazione dell’onere, è
stato realizzato un nuovo flusso di lavorazione della riliquidazione di “Ricongiunzioni onerose
art. 2 della Legge n. 29/79” in grado di garantire una procedura integrata con la verifica
dell’onere dovuto e dei versamenti già effettuati.
Procedura di compensazione
La compensazione dell’onere consiste nella detrazione degli importi già versati dall’iscritto e
relativi al provvedimento precedentemente emesso.
Di seguito si riportano, sinteticamente, le fasi di lavorazione in procedura SIN:
1. l’operatore della Struttura dovrà dichiarare, nella fase di approvazione, di aver preso
visione dello stato di pagamento dell’onere (pagamento rateale o in unica soluzione) e di voler
proseguire nella rideterminazione, selezionando l’apposita casella di presa visione;
2. successivamente sarà visualizzato, in caso di onere compensato, il messaggio
“Provvedimento con Onere Compensato” che permette di individuare le rideterminazioni
oggetto di compensazione;
3. chiusura del trattamento con onere compensato:
nella fase di rideterminazione delle pratiche, nei casi in cui sia stata effettuata la
compensazione dell’onere, dovrà essere selezionato l’adempimento “Chiusura
Trattamento”. Nella sezione “Riepilogo Calcolo” verranno riepilogate le informazioni utili
per effettuare la compensazione e, in particolare, verranno esposti gli importi dei
versamenti in unica soluzione o rateali, già effettuati dall’iscritto, relativi al
provvedimento emesso per il quale è in atto il processo di rideterminazione. Tali importi
verranno portati in detrazione del nuovo onere; qualora fosse attivo un piano di
ammortamento, saranno considerate come pagate le rate indicate al datore di lavoro
nella “Comunicazione per sospensione pagamento piano di ammortamento” (tre eventuali
rate residue nel regime di silenzio assenso, o una rata se in regime di assenso esplicito);
nella fase di “Riepilogo Calcolo” verranno riepilogate le informazioni utili per effettuare la
compensazione; in particolare verranno esposti gli importi dei versamenti già effettuati
dall’iscritto e relativi a provvedimenti precedentemente emessi e per i quali è in atto il
processo di rideterminazione. Tali importi verranno portati a detrazione del nuovo onere;
nella fase “Piani Ammortamento”, oltre alle informazioni generali sugli importi dovuti e
già versati, è riportato anche lo Stato del Piano di Ammortamento (attivo, chiuso o
sospeso);
4. nella fase di “Approvazione determinazione con onere compensato”, l’operatore della
Struttura territoriale dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato di pagamento dell’onere
e di voler proseguire nella riliquidazione. Una volta approvata, la determinazione verrà inviata
all’esecutore per l’inoltro del provvedimento di ricongiunzione.
All’esito delle predette attività, il sistema provvede a:
a) inviare all’Ente datore di lavoro la “Comunicazione per sospensione pagamento piano di
ammortamento”, con la quale si invita a sospendere, a decorrere da una certa data, sia le
dichiarazioni che i pagamenti delle rate del precedente piano di ammortamento;
b) effettuare il rimborso all’iscritto nei seguenti casi:
- nell’eventualità in cui l’onere scaturito dal nuovo provvedimento sia interamente coperto
dai pagamenti già effettuati in adempimento del primo ed esista, quindi, una eccedenza;
- nel caso in cui il datore di lavoro abbia trattenuto e versato un numero di rate maggiore
di quelle indicate nella “Comunicazione per sospensione pagamento piano di ammortamento”.
In entrambi i casi il beneficiario dovrà comunicare le informazioni necessarie per l’accredito
dell’importo da rimborsare, secondo le istruzioni presenti nelle avvertenze del provvedimento
ricevuto, compilando il modulo di accettazione da restituire all’INPS.
La descrizione analitica delle attività è riportata nell’estratto del manuale utente per le
ricongiunzioni onerose reperibile al seguente percorso INTRANET: “Funzioni Centrali” >
“Direzioni centrali” - “Pensioni” > “Aree manageriali” – “Riscatti, ricongiunzioni e monitoraggio”
> “Utilità” – “Manuali Riscatti, ricongiunzioni e monitoraggio”.
Si precisa che il nuovo flusso di lavorazione della riliquidazione di ricongiunzione si riferisce alla
sola prestazione “Ricongiunzione onerosa art. 2 L. 29/79” e non anche alla ricongiunzione dei
periodi assicurativi di cui alla legge n. 45 del 1990 e ai riscatti ai fini pensionistici, che saranno
oggetto di successiva analisi.
Da ultimo, si evidenzia che sono state apportate le necessarie modifiche ai provvedimenti di
rideterminazione della ricongiunzione ex articolo 2 della Legge n. 29 del 1979.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 273/2018 è lo strumento normativo di riferimento per la gestione delle ricongiunzioni onerose art. 2 L. 29/79, compensazione dell'onere, rideterminazione dei provvedimenti e piani di ammortamento nella Gestione Dipendenti Pubblici. Consulenti del lavoro e uffici paghe lo consultano per comprendere le modalità di sospensione dei piani di ammortamento, i rimborsi agli iscritti e la comunicazione ai datori di lavoro, nonché per gestire correttamente i versamenti relativi ai periodi assicurativi ricongiunti.
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