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Messaggio INPS 271/2018

Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017. Precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta.

Pubblicato: 18/01/2018 In vigore dal: 18/01/2018 Documento ufficiale

Come funziona il riconoscimento delle detrazioni di imposta per i lavoratori agricoli che percepiscono l'indennità di disoccupazione?

Spiegato da FiscoAI
L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, riconosce automaticamente e d'ufficio le detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR sulle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Questo significa che i lavoratori dipendenti agricoli non devono fare alcuna richiesta per ottenere le detrazioni: vengono applicate direttamente sulla prestazione spettante. La norma si applica a tutti i beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola in competenza 2017, una categoria di lavoratori subordinati che tipicamente svolgono attività lavorativa dipendente nello stesso anno in cui percepiscono la prestazione dell'anno precedente. Tuttavia, se un beneficiario desidera rinunciare al riconoscimento della detrazione o modificare l'importo (ad esempio perché possiede altri redditi o ricorrono condizioni per detrazioni minime), deve comunicarlo annualmente all'INPS utilizzando il servizio online "Detrazioni Unificate" disponibile sul sito www.inps.it. Tale servizio consente sia di inserire una nuova dichiarazione sia di visualizzare e modificare l'ultima dichiarazione presentata.

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Riferimento normativo

Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017. Precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 19-01-2018 Messaggio n. 271 OGGETTO: Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017. Precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta. Si comunica che è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017. È possibile, pertanto, trasmettere le domande utilizzando gli sportelli telematici a disposizione sia online (da Patronato e da Cittadino) che off-line (lotti e cooperazione applicativa). Si precisa, inoltre, che, per quanto riguarda la richiesta annuale per le detrazioni di imposta, con messaggio n. 5096 del 20/12/2017 è stato chiarito che i tracciati di presentazione non prevedono più la contestuale richiesta delle detrazioni fiscali, per la quale deve essere, invece, utilizzato il nuovo servizio on-line delle “Detrazioni Unificate” disponibile nel sito www.inps.it”. In proposito – considerato che la platea dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola è costituita da lavoratori subordinati agricoli che nel medesimo anno in cui percepiscono la prestazione di competenza dell’anno precedente svolgono anche, di norma, attività lavorativa dipendente – si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 2008, ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.” L’Istituto, quindi, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce d’ufficio le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sulle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Ne consegue che i beneficiari di tale prestazione, che desiderano rinunciare al riconoscimento della detrazione in parola, debbono darne annualmente comunicazione all’INPS esprimendo tale volontà con dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle “Detrazioni Unificate”. Tale servizio consente sia di inserire una nuova dichiarazione sia di visualizzare l’ultima dichiarazione presentata per confermarla o modificarla. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il riconoscimento automatico delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR rappresenta un aspetto centrale della tassazione dei redditi da indennità di disoccupazione agricola, disciplinato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2008. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare che il sostituto d'imposta (INPS) applica le detrazioni d'ufficio, ma il contribuente può esercitare il diritto di rinuncia o modifica attraverso il servizio "Detrazioni Unificate", influenzando così l'IRPEF e la tassazione effettiva della prestazione.

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