Aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Quali sono le novità introdotte dal Messaggio INPS 2704/2024 per la presentazione delle domande di congedo parentale con indennità maggiorata?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2704/2024 comunica l'aggiornamento della procedura informatica per le domande di congedo parentale e congedo parentale a ore, implementando le disposizioni delle leggi di Bilancio 2023 e 2024. La normativa riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato (mentre per i pubblici dipendenti rimane competenza dell'Amministrazione di appartenenza) e prevede l'aumento dell'indennità dal 30% all'80% per un mese di congedo entro il sesto anno di vita del figlio, e dal 30% al 60% (80% solo nel 2024) per un ulteriore mese. Per richiedere l'indennità maggiorata, il lavoratore deve spuntare la dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata" nella pagina "Dati domanda" della piattaforma INPS; non è necessario ripresentare domande per periodi già indennizzati con le maggiorazioni previste. La procedura richiede inoltre di valorizzare la data di fine del congedo di maternità o paternità in specifici casi: per figli nati nel 2022, sempre; per figli nati nel 2023, solo se il congedo termina dopo il 31 dicembre 2023; per figli nati dal 1° gennaio 2024 in poi, non è necessario tale accertamento. Un'altra modifica importante riguarda il termine di presentazione: le domande possono ora essere presentate solo per periodi che iniziano non oltre due mesi dalla data di presentazione, garantendo maggiore efficienza amministrativa e evitando sovrapposizioni temporali. Rimane comunque salvo il diritto del lavoratore di comunicare al datore di lavoro un preavviso superiore ai 5 giorni minimi previsti (2 giorni per il congedo a ore).
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Riferimento normativo
Aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-07-2024
Messaggio n. 2704
OGGETTO: Aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di
congedo parentale e congedo parentale a ore di cui all’articolo 1,
comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all’articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio
2023), e l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di
Bilancio 2024), hanno disposto, rispettivamente, l’elevazione dal 30% all’80% della
retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di
vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di
affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione
dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione
per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro
i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque,
non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.
Nel richiamare le indicazioni amministrative fornite con le circolari n. 45 del 16 maggio 2023 e
n. 57 del 18 aprile 2024, preliminarmente si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le disposizioni in argomento si applicano anche ai lavoratori
dipendenti di Amministrazioni pubbliche. Si precisa, tuttavia, che per i lavoratori pubblici il
riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a
cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni
dalla stessa fornite.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’avvenuta implementazione della
procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei
lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità
maggiorata. Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi
pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere
l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La citata circolare n. 57/2024, al paragrafo 3, precisa che: “la previsione contenuta
nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si
applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in
alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo
Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione
dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di
decorrenza della nuova disposizione”.
Pertanto, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità
o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso
in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento
ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31
dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60%
(80% solo per l’anno 2024).
Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1°
gennaio 2024, si applicano le disposizioni della legge di Bilancio 2024 e non è quindi
necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60%
(80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o
paternità (obbligatorio o alternativo).
Il medesimo criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.
Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo,
attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non
più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.
In tale modo si garantisce una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle
domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel
tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non
fruiti.
L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la
necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. A tale
proposito si rammenta, infatti, che il termine contenuto nell'articolo 32 del decreto legislativo
n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo
parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 2704/2024 è il riferimento normativo per chi gestisce congedi parentali, indennità di maternità e paternità, e diritti dei lavoratori dipendenti secondo il D.Lgs. 151/2001. Commercialisti, consulenti del lavoro e responsabili HR lo consultano per comprendere le aliquote di indennizzo maggiorate, i termini di presentazione delle domande, l'applicabilità alle diverse categorie di lavoratori e le modalità di fruizione del congedo parentale a ore, nonché per verificare la corretta applicazione delle disposizioni sugli affidamenti e le adozioni.
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