Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 27/2024

Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell’erogazione del beneficio economico

Pubblicato: 02/01/2024 In vigore dal: 02/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono i criteri operativi per l'erogazione dell'indennità mensile di 350 euro del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e da quando si applicano le nuove modalità di pagamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 27/2024 disciplina le modalità concrete di erogazione dell'indennità SFL, un beneficio economico mensile di 350 euro riconosciuto ai soggetti che partecipano a percorsi formativi o iniziative di politica attiva del lavoro. L'indennità è erogata per un massimo di 12 mensilità e decorre dall'effettiva partecipazione a una delle 9 attività previste (orientamento, accompagnamento al lavoro, tirocinio, formazione, servizio civile, ecc.), previa iscrizione al SIISL e sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego.

Il pagamento è subordinato alla lettura da parte del SIISL di un'attività registrata nella Scheda Anagrafica Professionale (SAP) che rispetti specifiche condizioni: lo stato dell'attività deve essere "Iniziata", "Confermata", "Terminata" o "Sospesa"; la data di inizio deve essere nel mese antecedente o coincidente con quello di competenza del pagamento; il Patto di servizio deve essere valido al momento della lettura; non devono essersi verificati eventi condizionanti che interrompono la misura.

A partire da marzo 2024, il sistema applicherà criteri di pagamento più rigorosi: se il SIISL non legge gli eventi collegati all'iniziativa di politica attiva secondo le modalità indicate, l'erogazione dell'indennità verrà automaticamente interrotta. Fino a febbraio 2024, invece, sono stati applicati criteri di prima applicazione più flessibili per consentire l'adeguamento dei sistemi regionali e delle procedure operative.

Per i corsi di formazione, tirocini e servizio civile caratterizzati da continuità partecipativa, la data di inizio e fine comunicate dal soggetto erogatore consentono il riconoscimento automatico delle mensilità intercorrenti senza necessità di conferma mensile, salvo il verificarsi di eventi negativi che interrompono il beneficio.

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Riferimento normativo

Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell’erogazione del beneficio economico

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03-01-2024 Messaggio n. 27 OGGETTO: Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell’erogazione del beneficio economico Premessa Per l’accesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, è previsto un percorso di attivazione lavorativa: il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa. Il beneficio economico erogato a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, pari ad un importo mensile di 350 euro, riconosciuto per la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, decorre dall’effettiva partecipazione ad una delle attività sotto riportate e per la durata di tale partecipazione: 1. orientamento specialistico; 2. accompagnamento al lavoro; 3. attivazione del tirocinio; 4. incontro tra domanda e offerta; 5. avviamento a formazione; 6. sostegno alla mobilità territoriale; 7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva; 8. supporto all’autoimpiego. 9. servizio civile universale. Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato. L’articolo 3, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.108/2023 di attuazione della misura del SFL prevede, infatti, che “Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL” Il pagamento dell’indennità SFL Come sopra richiamato, il riconoscimento dell’indennità SFL è condizionata all’effettiva partecipazione ad un’iniziativa di politica attiva (corso formativo o altro) ed è riconosciuta per la durata del programma. Nella circolare INPS n. 77/ 2023 con la quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro, sono state riportate le modalità di registrazione nel SIISL delle iniziative di politica attiva in cui è inserito il soggetto. In fase di registrazione, infatti, devono essere indicati gli elementi necessari per l’erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. La stessa circolare prevede che “diversamente (nel caso in cui la fine dell’attività o del corso non sia già nota), al termine del corso o dell’attività, il servizio competente, dovrà inserire tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l’informazione della sua conclusione”. Il funzionamento del SIISL Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua, la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”. In particolare la lettura avviene: •entro 2 ore dall’invio del PAD al Ministero; •ad ogni notifica di modifica ricevuta da ANPAL; •il primo giorno del mese sulla competenza del mese precedente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 15 del mese); • il giorno 17 del mese sulla competenza del mese corrente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 27 del mese). Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato: -Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa -Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento -Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente -Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti); si possono verificare due possibili situazioni: I.Stato attività è Terminata, Sospesa o Confermata (e.g., data fine è quella di incontro tra CPI e Cittadino oppure altra data Posteriore); II.Stato attività è Iniziata e Data inizio Attività è nel mese Antecedente oppure Coincidente a quello di competenza -Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL -Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza Per i corsi di formazione, i tirocini, il servizio civile, caratterizzate dalla continuità nella partecipazione del destinatario, la data d’inizio e la data di fine del corso lette da SIISL nella Scheda Anagrafica e Professionale del beneficiario o comunicata a SIISL dall’Ente di formazione che la eroga, consentono il riconoscimento della mensilità intercorrenti, nel rispetto delle modalità di cui all’art.12, c.8 del DL 48/2023, senza la necessità di inserimento della conferma mensile, e il sistema registra e comunica solamente gli eventi negativi che interrompono la misura. Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al riguardo, i criteri di pagamento sopra indicati, verranno applicati dal mese di marzo 2024, al fine di consentire l’adeguamento di tutti i sistemi regionali e delle modalità operative dei diversi attori coinvolti e ferme restando le previsioni di cui all’articolo 12 comma 8 del decreto-legge n. 48/2023 circa la verifica trimestrale della condizione. Dalla mensilità di marzo 2024, pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, l’erogazione dell’indennità economica verrà interrotta. In fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024 verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni: -Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa -Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento -Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente -Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza -Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL -Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 27/2024 è il riferimento normativo per operatori dei Centri per l'Impiego, enti di formazione e consulenti del lavoro che gestiscono il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), una misura di politica attiva del lavoro disciplinata dal decreto-legge 48/2023. Professionisti e amministratori pubblici consultano questo documento per comprendere i criteri di erogazione dell'indennità mensile, le modalità di registrazione nel SIISL, la gestione del Patto di servizio personalizzato e le condizioni di interruzione del beneficio economico.

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