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Messaggio INPS 2694/2022

Messaggio n. 2260/2022 in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Integrazioni alle istruzioni operative. Istruzioni contabili

Pubblicato: 04/07/2022 In vigore dal: 04/07/2022 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote di contribuzione ALAS e come devono essere versate dai datori di lavoro/committenti nel settore dello spettacolo per i periodi da gennaio ad aprile 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2694/2022 fornisce chiarimenti sulla contribuzione per finanziare l'indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), disciplinata dall'articolo 66 del decreto-legge 73/2021. Si applica ai datori di lavoro e committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. La contribuzione ALAS è fissata all'1,06% dell'imponibile contributivo e deve essere versata con il codice "M219" per i mesi da gennaio ad aprile 2022, tramite denunce di competenza nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022. Contestualmente, per gli stessi periodi, i datori di lavoro devono versare il differenziale di contribuzione di malattia pari allo 0,94% (la differenza tra l'aliquota piena del 2,22% e quella ridotta dell'1,28% vigente fino al 31 dicembre 2021), utilizzando il nuovo codice "M220". Questo differenziale può essere versato con denunce di competenza nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Per i musicisti e le pubbliche amministrazioni, l'aliquota applicabile al codice "M219" è del 2% per i periodi da gennaio a maggio 2022.

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Riferimento normativo

Messaggio n. 2260/2022 in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Integrazioni alle istruzioni operative. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 05-07-2022 Messaggio n. 2694 OGGETTO: Messaggio n. 2260/2022 in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Integrazioni alle istruzioni operative. Istruzioni contabili Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute da parte degli intermediari, si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Come già specificato con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 si rammenta che per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%. I suddetti datori di lavoro/committenti, quindi, devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022. Ad integrazione delle istruzioni già fornite con il citato messaggio n. 2260/2022, i suddetti datori di lavoro/committenti provvederanno, per i medesimi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro. Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Resta fermo che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%. Istruzioni contabili Per le rilevazioni contabili della contribuzione di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, si confermano le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 2260/2022. Per quanto riguarda l’integrazione della contribuzione di malattia dichiarata con il codice elemento “M220”, avente il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”, si confermano i conti già in uso PTP21010 (anni precedenti) e PTP21070 (anno in corso). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La normativa ALAS riguarda la contribuzione obbligatoria per lavoratori autonomi dello spettacolo, con riferimento specifico a imponibile contributivo, aliquote di finanziamento e massimali giornalieri. Commercialisti e consulenti del lavoro devono gestire i codici causale M219 e M220 nel flusso Uniemens, applicando correttamente le aliquote differenziate per musicisti e pubbliche amministrazioni, nonché i conti contabili PTP21010 e PTP21070 per le rilevazioni di bilancio.

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