Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 269/2025

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi

Pubblicato: 22/01/2025 In vigore dal: 22/01/2025 Documento ufficiale

Quali lavoratori stagionali devono avere il contributo addizionale NASpI e quando scatta l'incremento dello 0,5% nei rinnovi contrattuali?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 269/2025 chiarisce che il contributo addizionale NASpI (pari all'1,4% della retribuzione) si applica ai contratti a tempo determinato, con un incremento di 0,5 punti percentuali ad ogni rinnovo. Tuttavia, esistono eccezioni: i lavoratori assunti per attività stagionali elencate nel DPR 1525/1963 sono esentati da questo contributo. La novità introdotta dalla legge 203/2024 amplia la definizione di "attività stagionali" includendo anche quelle organizzate per intensificazioni lavorative in determinati periodi dell'anno o per esigenze tecnico-produttive secondo i contratti collettivi. Tuttavia, questa nuova definizione allargata NON comporta automaticamente l'esenzione dal contributo addizionale NASpI: solo le attività stagionali specificamente elencate nel DPR 1525/1963 rimangono esenti. Per tutte le altre attività stagionali definite dalla contrattazione collettiva (ma non nel DPR 1525/1963), il datore di lavoro deve versare sia il contributo addizionale che il relativo incremento nei rinnovi. Ai fini della denuncia UniEmens, queste ultime vanno indicate con qualifica "S" (Stagionale - restanti tipologie).

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Riferimento normativo

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi

Testo normativo

Roma, 23-01-2025 Messaggio n. 269 OGGETTO: Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro” prevede che: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”. Si tratta, dunque, di una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, considerato l’intervento normativo di cui al citato articolo 11, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. Nello specifico, si ricorda che l’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dispone che: “[…] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato [...]”. L’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 dispone che il contributo addizionale di cui al citato comma 28 non si applica: “ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Si rammenta che, non essendo stata reiterata la disposizione esonerativa di cui alla richiamata lettera b), dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI. Nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018[1], è altresì dovuto l’aumento del predetto contributo addizionale NASpI. Pertanto, la fattispecie esonerativa di cui alla richiamata lettera b) del comma 29 dell’articolo 2, dal 1° gennaio 2016, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”. In forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 della legge n. 203/2024, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine. Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente contemplate. Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori. Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018, il quale, modificando il comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, ha introdotto l’aumento del contributo addizionale in misura pari a 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

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Il contributo addizionale NASpI è disciplinato dall'articolo 2, comma 28, della legge 92/2012 e rappresenta un onere aggiuntivo per i rapporti a termine, con particolare rilevanza per attività stagionali, contratti collettivi nazionali e rinnovi contrattuali. Commercialisti e responsabili HR devono distinguere tra stagionali DPR 1525/1963 (esenti) e stagionali da contrattazione collettiva (soggetti a contributo), consultando il DPR 1525/1963 e la legge 203/2024 per corretta classificazione e versamento dei contributi previdenziali.

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