Bonus asilo nido. Azione civile collettiva contro la discriminazione (per mancato riconoscimento del bonus ai cittadini di Stati extracomunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo). Esito dell’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 (sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, R.G. n. 1068/2020). Istruzioni
Quali sono le conseguenze del Messaggio INPS 2663/2021 sul riconoscimento del bonus asilo nido per i cittadini extracomunitari?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2663/2021 recepisce la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha dichiarato discriminatoria l'esclusione dal bonus asilo nido dei cittadini stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo. La normativa si applica a tutti i migranti regolarmente presenti in Italia in possesso di qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno, non solo quello di lungo periodo, equiparando così i diritti dei cittadini di paesi terzi a quelli dei cittadini comunitari secondo la direttiva UE 2011/98/UE.
In pratica, l'INPS è tenuto ad accogliere le domande di bonus asilo nido presentate da stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno, indipendentemente dalla sua durata, e a riesaminare in autotutela le precedenti richieste negate nel 2020. Le somme erogate saranno riconosciute con riserva di ripetizione, in attesa delle definitive decisioni giudiziarie, garantendo così una parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale.
Questo provvedimento rappresenta un'importante correzione della discriminazione basata sulla nazionalità, riconoscendo che i lavoratori stranieri regolarmente occupati e i loro familiari hanno diritto agli stessi benefici economici dei cittadini dello Stato membro ospitante, indipendentemente dal motivo iniziale dell'ammissione nel territorio italiano.
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Riferimento normativo
Bonus asilo nido. Azione civile collettiva contro la discriminazione (per mancato riconoscimento del bonus ai cittadini di Stati extracomunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo). Esito dell’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 (sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, R.G. n. 1068/2020). Istruzioni
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 21-07-2021
Messaggio n. 2663
OGGETTO: Bonus asilo nido. Azione civile collettiva contro la discriminazione
(per mancato riconoscimento del bonus ai cittadini di Stati
extracomunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo).
Esito dell’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 9
novembre 2020 (sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno
2021, R.G. n. 1068/2020). Istruzioni
Con ordinanza del 9 novembre 2020, resa ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, e dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, c.d. Testo unico Immigrazione), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189, il Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in
essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’INPS, consistente nel diniego
dell’agevolazione economica, di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e successive modificazioni (c.d. bonus asilo nido), agli stranieri non in possesso del
permesso di soggiorno di lungo periodo.
Tale disciplina del beneficio è stata ritenuta di natura discriminatoria con riferimento alla
nazionalità, in danno dei migranti regolarmente presenti in Italia, posto che sulla base della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 13 dicembre 2011,
relativamente ai settori della sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, “tutti i
cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri dovrebbero
beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di
trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal
motivo dell’ammissione”. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla
medesima direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di Paesi terzi che sono
stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati
ammessi per altri motivi (ad esempio, ai familiari).
In attuazione della suddetta ordinanza, con messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, l’Istituto
ha disposto l’accoglimento delle nuove domande del c.d. bonus asilo nido, presentate entro la
fine dell’anno 2020 dagli stranieri residenti nel nostro Paese titolari di permesso di soggiorno, a
prescindere dalla tipologia di permesso, nonché il riesame in autotutela, su domanda
dell’interessato, di quelle già presentate nel 2020 e definite con diniego.
Tanto rappresentato, a seguito della sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, con
cui la Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso proposto dall’Istituto avverso la suddetta
ordinanza, con il presente messaggio si conferma l’operatività delle indicazioni dettate dal
messaggio citato in materia di accettazione e riesame in autotutela delle istanze di bonus asilo
nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno,
seppure non di lungo periodo. Dette domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle
somme erogate, in attesa delle definitive decisioni degli Organi giudiziari aditi o competenti in
materia.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2663/2021 riguarda l'applicazione della direttiva UE 2011/98/UE sulla parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale, il bonus asilo nido secondo l'articolo 1, comma 355, della legge 232/2016, e il Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo 286/1998). Professionisti che operano in materia di diritto dell'immigrazione e prestazioni sociali devono considerare il principio di non discriminazione per nazionalità, il permesso di soggiorno come requisito sufficiente indipendentemente dalla tipologia, e la riserva di ripetizione delle somme erogate in pendenza di giudizio.
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