Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2639/2024

Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi. Articolo 1, commi 97 e 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Chiarimenti applicativi

Pubblicato: 16/07/2024 In vigore dal: 16/07/2024 Documento ufficiale

Quali sono le nuove regole per la compensazione dei crediti contributivi con il modello F24 secondo il Messaggio INPS 2639/2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2639/2024 fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articoli 1, commi 97 e 98) riguardanti la compensazione dei crediti contributivi. La normativa si applica a tutte le gestioni amministrate dall'INPS e stabilisce che i crediti contributivi possono essere compensati (sia orizzontalmente con oneri di diversa natura, sia verticalmente con altri contributi INPS) solo dopo la scadenza dei termini delle denunce e dichiarazioni periodiche relative al periodo da cui emerge il credito stesso.

Tuttavia, il messaggio comunica che le modalità operative concrete e la decorrenza effettiva di queste nuove regole sono ancora in corso di definizione attraverso provvedimenti congiunti tra INPS, Agenzia delle Entrate e INAIL. Questo riguarda direttamente aziende, professionisti e datori di lavoro che gestiscono crediti contributivi e utilizzano il modello F24 per le compensazioni.

In pratica, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi, rimangono invariate le attuali modalità operative per la compensazione dei crediti contributivi. Le aziende e i commercialisti devono quindi continuare a operare secondo le regole precedenti, in attesa di comunicazioni successive che definiranno le nuove procedure, eventualmente in modo progressivo.

L'aspetto rilevante è che questa riforma mira a introdurre maggiore ordine e controllo nelle compensazioni contributive, evitando utilizzi anticipati di crediti non ancora definitivamente maturati, ma la sua applicazione pratica è ancora sospesa in attesa dei dettagli tecnici.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi. Articolo 1, commi 97 e 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Chiarimenti applicativi

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 17-07-2024 Messaggio n. 2639 OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi. Articolo 1, commi 97 e 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Chiarimenti applicativi Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono precisazioni in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative richiamate in oggetto. In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”. In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto. L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024). Tanto rappresentato, si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”. Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 2639/2024 riguarda la compensazione di crediti contributivi, crediti INPS, modello F24, compensazione orizzontale e verticale, denunce contributive e dichiarazioni periodiche. È rilevante per commercialisti, consulenti del lavoro e aziende che gestiscono versamenti contributivi, ritenute fiscali e compensazioni tributarie attraverso il modello F24, in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL.

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