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Messaggio INPS 2629/2021

Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici iscritti all’Inps ai fini

Pubblicato: 15/07/2021 In vigore dal: 15/07/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di liquidazione e riliquidazione del TFS/TFR per il personale della Croce Rossa Italiana trasferito presso amministrazioni pubbliche iscritte all'INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2629/2021 disciplina il trattamento economico di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR) per i dipendenti della Croce Rossa Italiana che, a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. 178/2012, sono stati trasferiti presso pubbliche amministrazioni iscritte all'INPS. Poiché il personale CRI non era precedentemente iscritto alle casse previdenziali INPS, il trasferimento è avvenuto secondo le norme sulla mobilità, senza interruzione del rapporto di lavoro. L'ESACRI (Ente strumentale della CRI) aveva quantificato le indennità maturate ma non poteva versarle a causa dell'insolvenza dell'Ente, pertanto l'INPS ha dovuto richiedere l'insinuazione nello stato passivo della ex CRI. Fino a questo momento, l'INPS poteva erogare il TFS/TFR solo per il periodo di servizio coperto da iscrizione presso l'Istituto, lasciando sospesa la quota maturata presso la CRI. Con i finanziamenti ricevuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (56.302.990,47 euro per 2018-2020) e dal Ministero della Salute (11.907.462,44 euro annui per 2021-2023), l'INPS procederà alla liquidazione o riliquidazione completa del trattamento, includendo anche il periodo di servizio presso la Croce Rossa Italiana.

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Riferimento normativo

Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici iscritti all’Inps ai fini

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 16-07-2021 Messaggio n. 2629 OGGETTO: Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici iscritti all’Inps ai fini 1. Premessa La privatizzazione della Croce Rossa Italiana (di seguito, anche C.R.I.) disposta dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ha comportato la ricollocazione dei propri dipendenti presso pubbliche Amministrazioni iscritte all’Inps, ai fini del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR). Atteso che il personale della Croce Rossa Italiana non era iscritto alle Casse previdenziali gestite dall’Inps e che in occasione della predetta ricollocazione presso le pubbliche Amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, a tale personale sono state applicate le norme sulla mobilità di cui agli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché agli articoli da 12 a 17 del D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104. Nell’ambito di detto contesto normativo, l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), subentrato alla preesistente C.R.I. con il compito di svolgere attività in ordine al patrimonio e al personale della C.R.I. per un graduale trasferimento di funzioni, ha quantificato, per ciascun dipendente, l’importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate senza poter provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d’insolvenza dell’Ente. A seguito dell’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’Istituto ha provveduta a richiedere l’insinuazione nello stato passivo della ex C.R.I. Alla luce di quanto sopra l’Inps, nei confronti degli ex dipendenti della Croce Rossa Italiana che sono stati collocati a riposo, ha potuto finora provvedere ad erogare la prestazione di fine servizio o di fine rapporto limitatamente al periodo di servizio coperto da iscrizione previdenziale all’Istituto, decorrente dalla data di trasferimento del lavoratore dalla Croce Rossa Italiana a un’Amministrazione pubblica iscritta all’Inps, rimanendo sospesa la quota di TFS/TFR non riguardata dal trasferimento, da parte dell’ESACRI, della quota maturata in precedenza. Con l’assegnazione delle risorse finanziarie e i conseguenti trasferimenti di fondi di seguito indicati (paragrafi 2 e 3), sono pervenuti all’Istituto i finanziamenti relativi alla quota di prestazione lorda, maturata presso la Croce Rossa Italiana, dal personale interessato dalla prima procedura di insinuazione allo stato passivo. Con successiva comunicazione saranno fornite alle Strutture territoriali dell’Inps le indicazioni operative per procedere alla liquidazione o riliquidazione del TFS/TFR in favore del personale medesimo. 2. Trasferimento dei fondi all’Inps da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze È pervenuto il finanziamento da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’importo complessivo relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, pari a 56.302.990,47 euro, previsto dai decreti 14 settembre 2018 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2018), 14 novembre 2019 (G.U. n. 290 del 11 novembre 2019) e 6 agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020) emanati dal medesimo Dicastero. 3. Trasferimento dei fondi all’Inps da parte del Ministero della Salute in applicazione della legge n. 178/2020 L’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto il trasferimento all’Inps degli importi dovuti. Lo stanziamento finanziario previsto è pari a 11.907.462,44 euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023. 4. Personale già appartenente al contingente destinato alle attività propedeutiche della gestione liquidatoria dell’ESACRI Per il personale di cui trattasi, l’ESACRI ha provveduto, con mandati di pagamento n. 276, n. 386, n. 542 e n. 335 del 2020 e con mandato n. 188 del 2021, al versamento del relativo importo. 5. Personale per il quale l’Istituto ha avviato la seconda procedura di insinuazione al passivo dell’ESACRI, ancora in corso di definizione. Per tale personale, considerato che è ancora in corso di definizione la procedura di insinuazione al passivo dell’ESACRI, non è al momento possibile includere nel calcolo della prestazione il periodo di servizio prestato presso l’ex C.R.I. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 2629/2021 è essenziale per chi gestisce il TFS/TFR di personale proveniente da enti privatizzati, in particolare per la Croce Rossa Italiana. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere le norme sulla mobilità (L. 554/1988 e D.P.R. 104/1993), la procedura di insinuazione al passivo, e le modalità di calcolo della prestazione che include sia il periodo INPS che quello pre-trasferimento presso la CRI. La riliquidazione comporta implicazioni contabili significative per le amministrazioni pubbliche beneficiarie del trasferimento di personale.

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