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Messaggio INPS 2622/2022

Proroga della tutela per i lavoratori “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS

Pubblicato: 29/06/2022 In vigore dal: 29/06/2022 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e la durata della tutela previdenziale riconosciuta ai lavoratori fragili secondo il Messaggio INPS 2622/2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2622/2022 disciplina la proroga della tutela economica per i lavoratori in condizione di fragilità certificata, estendendo il periodo di protezione fino al 30 giugno 2022. La tutela riguarda i lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per la prestazione di malattia che possiedono specifiche certificazioni medico-legali attestanti immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, terapie salvavita, oppure disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992. Durante il periodo di assenza dal servizio, il lavoratore fragile riceve un trattamento economico equiparato al ricovero ospedaliero, garantendo così una protezione previdenziale completa.

La norma introduce un elemento restrittivo importante: a partire dal 1° aprile 2022, la tutela viene riconosciuta esclusivamente ai lavoratori che rientrano nelle categorie specificamente individuate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 (Ministero della Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione). Questo significa che non tutti i lavoratori fragili hanno diritto alla prestazione, ma solo coloro che presentano le patologie croniche con scarso compenso clinico e particolare gravità elencate nel decreto. L'INPS monitora costantemente la spesa, che è limitata a 3,7 milioni di euro per l'intero periodo di proroga, e gli Uffici medico-legali territoriali effettuano le valutazioni necessarie per il riconoscimento della tutela.

Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, è rilevante sapere che questa tutela comporta l'erogazione di una prestazione economica a carico dell'INPS e non dell'azienda, riducendo così l'onere contributivo aziendale durante i periodi di assenza certificata. Tuttavia, è fondamentale verificare che il lavoratore possieda la documentazione medico-legale corretta e rientri nelle categorie ammesse, poiché la mancanza di questi requisiti comporta il rigetto della domanda di tutela.

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Riferimento normativo

Proroga della tutela per i lavoratori “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 30-06-2022 Messaggio n. 2622 OGGETTO: Proroga della tutela per i lavoratori “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS Come precisato nel messaggio n. 1349 del 24 marzo 2022, l’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha stabilito la proroga al 31 marzo 2022 della tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS. L’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (entrata in vigore il 24 maggio 2022), ha ulteriormente prorogato la suddetta tutela al 30 giugno 2022,modificando tuttavia i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto. La norma in argomento precisa, infatti, che la proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”. Al riguardo, ai fini dell’attuazione della norma e acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, occorre far riferimento al decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, (G.U. Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio 2022). Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10 in argomento, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In aggiunta, come già precisato, la norma prevede che tali lavoratori rientrino nelle categorie del citato decreto ministeriale. Pertanto, l’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Al riguardo, verranno fornite quanto prima opportune indicazioni operative alle suddette Strutture territoriali. L’Istituto provvederà, inoltre, al monitoraggio del limite di spesa sulla base delle risorse stanziate, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 10 citato, pari a 3,7 milioni di euro, per l’attuazione della proroga della tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, come risulta dalla Relazione tecnica illustrativa della norma. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 2622/2022 è il riferimento normativo per la tutela previdenziale dei lavoratori fragili, immunodepressi e oncologici, disciplinando l'equiparazione a ricovero ospedaliero e l'erogazione della prestazione economica di malattia. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane devono conoscere i criteri di fragilità certificata, le patologie ammesse secondo il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, e il monitoraggio della spesa INPS per garantire la corretta gestione delle assenze e dei diritti previdenziali dei lavoratori in condizioni di particolare vulnerabilità.

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