Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Decreto interministeriale 31 maggio 2022. Bonus psicologo 2022. Riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti
Quali sono i termini e le modalità per gli psicoterapeuti per registrare i dati di fatturazione nel Bonus psicologo 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2568/2024 comunica la riapertura straordinaria della procedura di fatturazione per il Bonus psicologo, rivolto agli psicoterapeuti che hanno confermato le sedute entro le scadenze previste (26 marzo 2024 per la maggior parte delle regioni, 6 maggio 2024 per la Basilicata) ma non hanno inserito i dati di fatturazione entro il 21 maggio 2024. Questa misura riguarda i professionisti iscritti all'albo del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) che hanno erogato sedute di psicoterapia a beneficiari del contributo statale. La procedura sarà disponibile dalle 9.00 del 15 luglio 2024 alle 18.00 del 31 luglio 2024, durante il quale gli psicoterapeuti potranno registrare i dati di fatturazione relativi alle sedute confermate. Decorso il termine del 31 luglio 2024, le sedute non corredate di dati di fatturazione saranno automaticamente annullate e non potranno più essere oggetto di rimborso, pertanto è essenziale che i professionisti rispettino questa scadenza per garantire l'erogazione del contributo ai beneficiari.
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Riferimento normativo
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Decreto interministeriale 31 maggio 2022. Bonus psicologo 2022. Riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti
Testo normativo
Direzione centrale Inclusione sociale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-07-2024
Messaggio n. 2568
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia
introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15. Decreto interministeriale 31 maggio 2022.
Bonus psicologo 2022. Riapertura dei termini di fatturazione per gli
psicoterapeuti
A seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 31 maggio 2022, emanato dal
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’Istituto, con la
circolare n. 83 del 19 luglio 2022, ha fornito le indicazioni operative relativamente
all'individuazione dei destinatari, alle modalità di presentazione e gestione delle domande,
nonché alle modalità di erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia, di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo).
Con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, decorso il termine di 180 giorni previsto
dall’articolo 5, comma 10, del citato decreto interministeriale, è stato comunicato il termine per
l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate e il conseguente avvio dello
scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 10.
Dalla data di pubblicazione del messaggio n. 3356 del 26 settembre 2023, i nuovi beneficiari
ammessi al contributo hanno potuto visionare il provvedimento di accoglimento della
domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato da utilizzare nel termine di 180
giorni successivi per le prenotazioni delle sessioni di psicoterapia.
Con il messaggio n. 1153 del 18 marzo 2024, l’Istituto ha comunicato l’avvenuta scadenza del
termine di 180 giorni per le prenotazioni delle sessioni di psicoterapia da parte dei nuovi
beneficiari e ha indicato la data del 21 maggio 2024 quale termine ultimo per l’inserimento da
parte degli psicoterapeuti dei dati di fatturazione delle sedute effettuate.
In tale occasione l’Istituto ha, inoltre, provveduto a informare i professionisti della tempistica
prevista per la fatturazione con apposita comunicazione inviata tramite e-mail/PEC e con
apposito avviso pubblicato nell’area riservata della procedura di gestione della misura.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che, su indicazione del Ministero della
Salute, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di
fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024
e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024,ma non le hanno corredate dei
relativi dati di fatturazione entroilpredetto termine del 21 maggio 2024.
A tale fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei
suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle
ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024.
Si rammenta che le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel tutorial per i
professionisti pubblicato sul portale INPS, www.inps.it, al quale si accede tramite la home page
digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio
“Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Si
rinvia, nello specifico, alle indicazioni contenute nella sezione del tutorial “Registrazione e
rimborso fattura” (pagina 30 e seguenti).
Decorso il suddetto termine del 31 luglio 2024, le sedute confermate ma non corredate dai
dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.
Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei
professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato
conferma di iscrizione all’albo.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Bonus psicologo è disciplinato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 228/2021 e dal decreto interministeriale 31 maggio 2022, ed è gestito dall'INPS secondo le modalità di fatturazione e rimborso. Gli psicoterapeuti devono essere iscritti all'albo CNOP per ricevere i rimborsi, e la procedura telematica dell'INPS consente la registrazione dei dati di fatturazione entro termini perentori per l'erogazione del contributo ai beneficiari.
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